Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21512 - pubb. 10/04/2019

Liquidazione delle spese dell'avvocato: nessun margine di discrezionalità

Cassazione civile, sez. III, 28 Febbraio 2019, n. 5798. Est. Scarano.


Avvocato - Onorari - Privilegi - Spese e spettanze procuratorie - Riferimento alla parcella ed agli importi indicati nella tabella dei parametri forensi - Necessità - Onorari - Determinazione discrezionale entro i limiti dello scaglione di riferimento correttamente individuato - Fattispecie



In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, cosi da non lasciare margine di discrezionalita; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla Determinazione del compenso. (massima ufficiale)


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