Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21452 - pubb. 29/03/2019

Trascrizione del pignoramento e sanzione dell’inefficacia

Tribunale Napoli Nord, 06 Dicembre 2018. Est. Auletta.


Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Trascrizione del pignoramento a cura del creditore procedente – Deposito nota di trascrizione – Inapplicabilità del termine quindicinale ex art. 557 II co., c.p.c.

Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Trascrizione del pignoramento a cura del creditore procedente – Deposito nota di trascrizione oltre il termine quindicinale ex art. 557 II co., c.p.c. – Efficacia del pignoramento



Nell’ipotesi in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto direttamente il creditore procedente, quest’ultimo dovrà depositare la nota di trascrizione “non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, senza dover rispettare il termine di quindici giorni di cui all’art. 557 II co., c.p.c., previsto per l’iscrizione a ruolo ed il deposito telematico delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal terzo comma dell’art. 557, c.p.c. (nota di iscrizione a ruolo, titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento) e non per il deposito della nota di trascrizione, non avendone il creditore procedente la disponibilità. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


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