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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21434 - pubb. 27/03/2019.

Azione proposta da soggetti terzi volta all'adempimento delle obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del condominio


Cassazione civile, sez. VI, 09 Ottobre 2017, n. 23621. Est. Scarpa.

Obbligazioni contratte, per il condominio, dall'amministratore - Azione promossa da soggetto terzo rispetto al condominio - Legittimazione passiva - Proprietario effettivo - Sussistenza - Principio dell’apparenza del diritto - Applicabilità - Esclusione - Fondamento


In caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al condominio e volta all'adempimento delle obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del condominio medesimo, passivamente legittimati sono i proprietari effettivi delle unità immobiliari e non anche coloro che possano apparire tali, poggiando la responsabilità "pro quota" dei condomini sul collegamento tra il debito e la titolarità del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari; né, onde invocare l'"apparentia iuris" e garantire l'affidamento del terzo creditore, può negarsi rilievo a tale dato pubblicitario, giacché il principio dell'apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo alla seconda, assumendo essa rilievo giuridico solo per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore. (massima ufficiale)

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