Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21404 - pubb. 21/03/2019

Accordi di ristrutturazione di gruppo: istanze disgiunte e plurime condizioni sospensive

Tribunale Bergamo, 13 Febbraio 2019. Pres., est. Laura De Simone.


Accordi di ristrutturazione di società appartenente al medesimo gruppo - Ammissibilità di istanze disgiunte di omologazione di un medesimo accordo

Procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione - Non indispensabilità della produzione dell’autentica delle sottoscrizioni dei creditori aderenti - Natura privatistica degli accordi - Assenza di forma prevista come obbligatoria

Procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione - Accordo subordinato a plurime condizioni sospensive - Ammissibilità -  Necessità di una forma di pubblicità dell’avveramento delle condizioni



E’ ammissibile che società appartenente al medesimo gruppo, pur presentando distinte domande di omologazione, sottoscrivano con parte dei creditori un unico accordo in quanto funzionale ad una ristrutturazione coordinata tra le società dell’indebitamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione è sufficiente la produzione degli accordi sottoscritti in originale dovendosi valorizzare la natura stragiudiziale e privatistica dell’accordo e considerare che la forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata si mostra obbligatoria solo per gli atti per i quali tale modalità sia legalmente prevista ad substantiam. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le condizioni sospensive a cui può essere subordinato l’accordo di ristrutturazione non sono ostative all’omologazione ma va previsto uno strumento di pubblicità dell’avveramento delle condizioni che può essere identificato nel deposito di scrittura privata di natura ricognitiva, autenticata da notaio sottoscritta dal liquidatore della società, che dia conto dell’avveramento o non avveramento delle condizioni e da pubblicare nel registro delle Imprese nelle stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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