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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2140 - pubb. 23/04/2010.

Diritto del terzo trascritto successivamente ad un’ipoteca, sospensione all’esecuzione e surroga del creditore ipotecario


Tribunale di Vicenza, 19 Marzo 2009. Est. Limitone.

Esecuzione immobiliare – Pignoramento – Ipoteca – Trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2652 n. 4 c.c. – Espropriazione diretta contro il debitore – Opposizione all’esecuzione del terzo trascrivente – Facoltà, non necessità – Sospensione dell’esecuzione – Configurabilità.


Il terzo che ha trascritto la domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà sull’immobile dopo l’iscrizione di un’ipoteca sullo stesso bene, ma prima che il creditore ipotecario trascrivesse il pignoramento, ha diritto di fare opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. e di chiedere la sospensione del processo esecutivo (e di ottenerla, se sussiste il fumus boni iuris) fino alla definitiva attribuzione del diritto di proprietà all’esito del giudizio di cognizione per cui era stata trascritta la domanda.
Peraltro, nell’opposizione all’esecuzione non è indispensabile la sospensione dell’esecuzione. Nell’inerzia del terzo, che non trascriva il suo titolo definitivo di acquisto (sentenza passata in giudicato), così ostacolando la prosecuzione della realizzazione forzata del credito ipotecario, può provvedervi il creditore ipotecario anteriore (intervenuto nel giudizio di cognizione), per conto proprio o in via surrogatoria del proprio debitore inattivo, ai sensi dell’art. 2900 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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