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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21397 - pubb. 20/03/2019.

Sospensione dei contratti nel concordato in bianco: interesse dei creditori e determinazione dell’indennizzo


Tribunale di Bergamo, 20 Febbraio 2019. Pres., est. Laura De Simone.

Domanda di concordato in bianco - Istanza di sospensione dei contratti ex art.169 bis l.f. - Ammissibilità

Domanda di concordato in bianco - Istanza di sospensione dei contratti ex art.169 bis l.f. - Ammissibilità

Domanda di concordato in bianco - Istanza di sospensione dei contratti ex art.169 bis l.f. - Ammissibilità - Necessità che siano delineati con chiarezze gli elementi giustificativi della richiesta

Domanda di concordato in bianco - Istanza di sospensione dei contratti ex art. 169 bis l.f. - Fondatezza della domanda quando si verifica in concreto dell’impossibilità di portare ad esecuzione i contratti

Domanda di concordato in bianco - Istanza di sospensione dei contratti ex art.169 bis l.f. - Necessità o meno di determinazione dell’indennizzo - Esclusione


E’ ammissibile la domanda di sospensione ex art.169 bis l.f. anche nella fase del cd concordato in bianco, e quindi anteriormente al provvedimento di ammissione, posto che la norma fa esclusivamente riferimento alla necessità di deposito – preventivo o contestuale - del ricorso di cui all’art. 161 l.f., nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma.

La previsione normativa della sospensione dei contratti in corso di esecuzione è ammissibile anche durante la fase del concordato in bianco in quanto volta ad interrompere temporaneamente rapporti contrattuali potenzialmente non remunerativi e quindi consentire all’imprenditore di lavorare nella predisposizione del piano concordatario senza il rischio, o la certezza, di gravare la procedura di un significativo debito in prededuzione non bilanciato da utilità misurabili, ed quindi è funzionale allo scopo che il provvedimento sia adottato il prima possibile.

L’imprenditore che propone istanza di sospensione dei contratti ex art.169 bis l.f. nella fase del concordato in bianco, in cui ancora non è prospettato il piano concordatario, deve delineare con chiarezza quantomeno gli elementi concreti che giustificano la richiesta.

La sospensione dei contratti in corso di esecuzione si pone nell’interesse dei creditori ed appare idonea a favorire la soluzione concordataria, consentendo una miglior tutela delle attività della società, quando i contratti in essere, non potendo per ragioni oggettive essere portati ad esecuzione, sarebbero verosimilmente destinati alla risoluzione contrattuale, con addebito di danni in corso di concordato e rischi di prededuzione e quindi grave pregiudizio per la società proponente.

L’indennizzo previsto dal secondo comma dell’art. 169 bis l.f. costituisce l’ “equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” e per questo deve valutarsi dovuto per l’ipotesi di scioglimento del contratto e non già di sola sospensione, comportando un ritardo di 60 giorni nell’adempimento un danno esiguo e difficilmente quantificabile per le controparti contrattuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

N. R.G. 4/2019 conc.prev.

 

Tribunale di Bergamo

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Laura De Simone Presidente relatore

dott.Giovanna Golinelli Giudice

dott.Giovanni Panzeri Giudice

 

nel procedimento di concordato preventivo n. r.g. 4/2019 promosso da:

TERMIGAS BERGAMO S.P.A. (c.f. 00209440163) rappresentato e difeso dall’avv * con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in *

ha emesso il seguente

DECRETO

 

Con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 31.1.2019 la società TERMIGAS BERGAMO S.P.A. con sede in Bergamo (BG), via Buratti n.21, ha proposto domanda di ammissione dell’indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice e con provvedimento del 6.2.2019 il Tribunale di Bergamo ha concesso alla società termine sino al 5.6.2019 per la presentazione della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f..

Con il medesimo ricorso la società ha altresì richiesto, a mente della previsione di cui all’art.169 bis l.f., la sospensione dei seguenti contratti ancora non compiutamente eseguiti, suddivisi per commessa:

ABB DALMINE

Contratto tra ABB S.p.A. e Termigas S.p.A. del 12 luglio 2018, avente ad oggetto la realizzazione dell’impianto di raffrescamento nel Capannone A di proprietà di ABB S.p.A. sito a Dalmine (BG);

Contratto tra ABB S.p.A. e Termigas S.p.A. del 29 agosto 2018, avente ad oggetto integrazione al contratto principale;

ABB OSSUCCIO

Contratto tra ABB S.p.A. e Termigas S.p.A. del 20 giugno 2018, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti elettrici, meccanici e di rilevazione fumi presso il nuovo showroom dello stabilimento produttivo di ABB S.p.A. in Ossuccio (CO), integrati da successivi ordini;

BREMBO BARBERIS

Contratto di subappalto CS 105/17 tra Franco Barberis S.p.A. e Termigas S.p.A. del 6 novembre 2017, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti antincendio esterni ed interni al parcheggio comprensivo di collegamento alla rete aziendale Brembo e degli impianti necessari per la realizzazione del sistema di climatizzazione del nuovo ingresso personale presso il parcheggio multipiano di Stezzano (BG) della Brembo S.p.A.- Il contratto è stato oggetto di n. 1 integrazione del 5 marzo 2018;

BREMBO QUADRIO STEZZANO

Contratto di Subappalto n. 1S/201885 tra Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. e Termigas S.p.A. del 15 Ottobre 2018, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti elettrici del nuovo edificio denominato “Testing” di Brembo S.p.A. all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso a Stezzano (BG);

Contratto di Subappalto n. 1S/2018122 tra Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. e Termigas S.p.A. del 10 dicembre 2018, avente ad oggetto la realizzazione dell’impianto di illuminazione nel camminamento coperto pedonale adiacente al parcheggio multipiano all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso a Stezzano (BG);

Contratto tra Brembo S.p.A. a Termigas S.p.A. in data 4 luglio 2018, avente ad oggetto integrazione al contratto principale;

BREMBO CURNO

Contratto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 6 e 7 giugno 2018 e 1° agosto 2018, avente ad oggetto l’installazione nuovi corpi illuminanti area magazzino moto e stabilimento e edificio proprietà di Brembo sito a Curno (BG);

BREMBO EDIFICIO B+C CURNO

Contratto di appalto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. del 6 dicembre 2018, avente ad oggetto la realizzazione impianti elettrici reparto friction palazzina A presso lo stabilimento di Brembo a Curno (BG);

BREMBO KM ROSSO PIXEL

Contratto di appalto tra Kilometro Rosso S.p.A. e Termigas S.p.A. del 30 luglio 2018, avente ad oggetto la realizzazione di opere impiantistiche elettriche e meccaniche nell’area del nuovo ristorante all’interno dell’edificio polifunzionale A2.3 sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso in Stezzano (BG);

BREMBO STEZZANO

Contratto di appalto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. del 26 aprile 2018, avente ad oggetto la realizzazione Impianto Elettrico Nuovo Banco a Rulli nell’immobile di Brembo S.p.A. a Stezzano (BG);

Contratto tra Termigas S.p.A. e SIMER S.r.l. del 17 ottobre 2018, avente ad oggetto la modifica quadro elettrico QES presso l’immobile di Brembo S.p.A. a Stezzano (BG);

Contratti (composti da più ordini) tra Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 9 maggio 2018, 4 settembre 2018, 6 dicembre 2018, aventi ad oggetto integrazioni al contratto principale;

Contratto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 1 e 25 ottobre 2018, 7 e 27 novembre 2018, aventi ad oggetto integrazioni al contratto principale;

Contratto tra Tec.Sa S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 26 settembre 2018, avente ad oggetto integrazioni al contratto principale;

BREMBO MAPELLO

Contratto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la realizzazione impianto elettrico per potenziamento reti di raffreddamento presso la fonderia di alluminio di Brembo S.p.A. in Mapello (BG);

BREMBO MAPELLO RELAMPING

Contratto di appalto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. del 14 maggio 2018, avente ad oggetto la sostituzione dei corpi illuminanti dell’immobile “Edificio Lavorazione Dischi” di Brembo in Mapello (BG);

Contratto tra Brembo S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 15 novembre 2018, avente ad oggetto integrazione all’ordine principale;

BREMBO OSTRAVA

Contratto tra Brembo Czech s.r.o. e Termigas S.p.A. del 29 maggio 2018 e del 19 luglio 2018, avente ad oggetto la realizzazione di impianto di illuminazione a LED presso la fonderia di Ostrava (Rep. Ceca) più integrazione;

Contratto tra Brembo Czech S.r.o. e Termigas S.p.A. del 24 luglio 2018, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo impianto di aria condizionata e di ventilazione nella fonderia di Brembo sita in Ostrava (Rep. Ceca);

Contratto tra Brembo Czech S.r.o and Termigas S.p.A. del 15 Dicembre 2016, avente il seguente oggetto: Installation and commissioning of the New air compressed station and other utilities in Brembo Plant located in Ostrava- Hrabovà, Na Rovince 875 – Czech Republic; Il contratto è stato integrato da due ordini tra Brembo Czech S.r.o. e Termigas S.p.A. del 12 aprile 2017;

BSCCBS

Contratto tra Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes SpA e Termigas S.p.A. del 16 novembre 2018, avente ad oggetto l’allacciamento elettrico impianto d’abbattimento filtro a coalescenza presso lo stabilimento di Brembo SGL Carbon Ceramic Brake S.p.A. in Stezzano (BG);

BURAGO

Contratto tra Engineering 2K S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 19 gennaio 2018, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti antincendio, di condizionamento, idrico sanitari, reti di scarico, stazione antincendio e reti esterne presso ilo cantiere di Burago, integrato da N. 1 Addendum;

Contratto tra Engineering 2K S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 4 maggio 2018, avente ad oggetto la ventilazione e filtro antifumo presso il cantiere di Burago;

CARBON QUADRIO

Contratto di Subappalto n. 2S/2018106 tra Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. e Termigas S.p.A. del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici del nuovo edificio industriale “Carbon Factory” di Brembo S.p.A. in Curno, via Europa n. 30, integrato da N. 1 Addendum;

COIMA CONTROL ROOM

Contratto di appalto tra Consorzio Porta Nuova Isola, Consorzio Porta Nuova Garibaldi e Termigas S.p.A. del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori e delle opere di remotizzazione della control room di Porta Nuova Isola nella Control Room di Porta Nuova Garibaldi tra Consorzio Porta Nuova Isola Consorzio Porta Nuova Garibaldi e Termigas S.p.A. del 15 dicembre 2017;

Contratto di appalto tra Consorzio Porta Nuova Isola e Termigas S.p.A. del 3 luglio 2018, avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di fornitura e posa di PC, e TVCC nelle reception degli edifici D ed E dell’immobile siti in via Federico Confalonieri e in via De Castilia (Milano);

Contratto di appalto tra Consorzio Porta Nuova Isola e Termigas S.p.A. del 8 agosto 2018, avente ad oggetto la remotizzazione del citofono ad uso degli spazi calmi dell’edificio D dell’immobile sito in via Federico Confalonieri (Milano);

COLORFER

Contratto tra Colorfer S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 29 maggio 2018, avente ad oggetto la sostituzione corpi illuminanti con nuove lampade tecnologia LED e predisposizione per lampade di emergenza all’interno dell’edificio di proprietà di Colorfer S.p.A. di Telgate (BG);

DE SALUTE

Contratto d'appalto tra De Salute S.r.l. e Termigas S.p.A. 16 maggio 2018 (Elettrico), avente ad oggetto la realizzazione dell’incremento potenza della cabina di trasformazione dell’allacciamento del comparto e del magazzino di Soresina (CR) di proprietà di De Salute S.r.l.;

Contratto d'appalto tra De Salute S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 27 aprile 2018 (Meccanico), avente ad oggetto la realizzazione dell’impianto di climatizzazione del comparto e del magazzino di Soresina (CR) di proprietà di De Salute S.r.l.;

GUALINI

Contratto d'appalto tra MI.G. S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 20 settembre 2017, avente ad oggetto l’appalto per la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici nel nuovo impianto produttivo e nella nuova sede di MI.G. S.r.l., integrato da n. 4 Varianti;

FILTREC

Contratto di locazione finanziaria n. LS 1676322 tra Unicredit Leasing e Termigas Bergamo S.p.A. in data 12 ottobre 2018, avente ad oggetto la fornitura e posa di un impianto di condizionamento per laboratorio da installarsi presso l’immobile di Filtrec S.p.A. in via dei Morenghi n. 1;

LA.CAM

Contratto di appalto tra La Cam S.r.l. e Termigas S.p.A. del 5 novembre 2018, avente ad oggetto la realizzazione impianti elettrici e meccanici nel nuovo impianto di ossidazione di LA.Cam S.r.l. in Sellero (BS);

OLMO

Contratto tra Olmo Giuseppe S.p.A. e Termigas S.p.A. in data 29 giugno 2018 e 24 ottobre 2018, avente ad oggetto la realizzazione impianto fumi e fornitura e posa impianto antincendio CAP presso l’immobile di Olmo S.p.A. a Comun Nuovo (BG);

RAVAGO

Contratto tra Ravago Italia S.p.A. e Termigas S.p.A. del 31 gennaio 2018, avente ad oggetto la fornitura e posa di impianto automatico di spegnimento a pioggia, idranti interni, rete interrata per l’alimentazione dell’impianto sprinkler, stazione di pompaggio antincendio per l’alimentazione degli impianti sprinkler ed idranti nell’edificio di Ravago Italia S.p.A. a Mornico al Serio, integrato da N. 1 Addendum;

SCHATTDECOR

Contratto tra Schattdecor S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 21 febbraio 2018, avente ad oggetto lo spostamento lama d’aria del portone d’ingresso dell’immobile sito in via Thansau n. 1, Rosate;

Contratto tra Schattdecor S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 27 marzo 2018, avente ad oggetto la realizzazione impianti meccanici per ampliamento dello stabilimento in via Thansau n. 1, Rosate;

Contratto tra Schattdecor S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 24 aprile 2018, avente ad oggetto l’intervento di revamping stazione di pompaggio acque nere presso lo stabilimento sito in via Thansau n. 1, Rosate;

Contratto tra Schattdecor S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 28 giugno 2018, avente ad oggetto la realizzazione impianti meccanici (impegnatrice PMI 15) presso lo stabilimento in via Thansau n. 1, Rosate;

Contratto tra Schattdecor S.r.l. e Termigas S.p.A. in data 4 luglio 2018, avente ad oggetto l’installazione di Aerotermi marca Hoval presso lo stabilimento in via Thansau n. 1, Rosate;

SERIOPLAST

Contratto tra Old Mill Holding S.p.A. a Termigas S.p.A. del 6 luglio 2017 avente ad oggetto la fornitura e posa impianto gas metano, impianto riscaldamento a pavimento, impianto clima uffici, impianto VMC, impianto estrazione aria bagni, impianto idrico sanitario, impianto condizionamento locale quadri, impianto antincendio, centrale termica primo step, centrale termica secondo step in Seriate, via Comonte n. 15. In data 19 febbraio 2018 è stata inoltre concordata una variante;

Con successiva separata istanza depositata il 6.2.2019 ancora ex art.169 bis l.f. la società ha ulteriormente esposto che sono attualmente in corso n. 2 commesse relative alle metropolitane di Doha e Riyadh, attuate tramite la partecipazione di Termigas a due separate Joint venture, attraverso la costituzione di stabili organizzazioni all’estero (c.d. branches) denominate Termigas Qatar Branch e Termigas KSA Branch; ed ha chiarito che i contratti di Joint Venture sono i seguenti:

i) accordo di Joint Venture (doc. 1) tra Termigas S.p.A., C.E.M. Estero S.p.A. e Sitie Impianti Gulf Contracting Co Wll, costitutivo della TCS Joint Venture, che ha ottenuto l’appalto per la progettazione, fornitura, prova, collaudo e manutenzione durante la fase di costruzione della metropolitana di Doha;

ii) accordo di Joint Venture (doc. 2) tra Termigas S.p.A., C.E.M. Estero S.p.A., Sitie Arabia Company Ltd e Elecro Mechanical Works Company, costitutivo della TCSE Joint Venture, che ha ottenuto l’appalto per la progettazione, fornitura, prova, collaudo e manutenzione durante la fase di costruzione della metropolitana di Riyadh, linea 3.

Tra le Joint Venture e Termigas S.p.A. sono stati stipulati, in epoca antecedente al concordato, una serie di contratti. In particolare:

- contratto tra TCS Joint Venture e Termigas S.p.A. per il progetto Doha 1, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi (progettazione ecc.) da parte di Termigas S.p.A.;

- contratto tra TCS Joint Venture e Termigas S.p.A. – Qatar Brach per il progetto Doha 2, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi (progettazione ecc.) da parte di Termigas S.p.A.;

- contratto tra TCS Joint Venture e Termigas S.p.A. per il progetto MHI, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi (progettazione ecc.) da parte di Termigas S.p.A.;

- contratto tra TCSE Joint Venture e Termigas S.p.A. per il progetto West Depot Metro Riyadh, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi (progettazione ecc.) da parte di Termigas S.p.A.

Per tutti i contratti elencati la società proponente deduce di non essere più nelle condizioni di adempiere alle obbligazioni assunte, per diseconomicità e rischio potenziale di oneri e richieste risarcitorie delle quali risentirebbero i creditori concordatari, ed ha conseguentemente chiesto la sospensione degli stessi per un termine pari a 60 giorni.

Il Tribunale con provvedimento del 7.2.2019 ha disposto la comunicazione alle controparti contrattuali dell’istanza ex art.169 bis l.f. e del proprio decreto, debitamente tradotti in lingua inglese (o nella lingua utilizzata nei rapporti contrattuali in essere), concedendo termine alle controparti per il deposito di memorie entro 19.2.2019 ed invitando nel medesimo termine il Commissario Giudiziale, già nominato, ad acquisire ogni informazione utile per valutare la dedotta convenienza per i creditori derivante dalla sospensione dei contratti menzionati.

Si sono tempestivamente costituite nel procedimento le società DE SALUTE S.R.L., MI.G. S.R.L., COSTRUZIONI EZIO MARINGONI ESTERO – C.E.M. ESTERO S.P.A., BREMBO CZECH S.R.O., QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A., LA.CAM. S.R.L., FRENI BREMBO S.P.A., KILOMETRO ROSSO S.P.A., BREMBO SGL CARBON CERAMIC BRAKES S.P.A., SITIE IMPIANTI GULF CONTRACTING CO.WILL in principalità insistendo tutte per il rigetto della richiesta, eccependo la mancata previsione sin d’ora di un indennizzo in favore delle controparti e rilevando che l’eventuale scioglimento avrebbe comportato per TERMIGAS BERGAMO S.P.A. la certezza di dover corrispondere indennità commisurate al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Il Commissario giudiziale nella nota depositata il 19.2.2019 riferisce che la società, a causa della crisi, si è trovata negli ultimi tempi nella necessità di ridurre sempre più l’attività lavorativa in tutti i cantieri oggetto dei contratti dei quali ha chiesto, con i due distinti ricorsi, l’autorizzazione alla relativa sospensione e, già prima del deposito del ricorso per l’ammissione al pre-concordato, aveva di fatto interrotto ogni operatività relativamente agli stessi. Sottolinea il Commissario che TERMIGAS BERGAMO S.P.A. non sarebbe neppure in grado di riprendere l’attività lavorativa nei cantieri, sia per assenza delle risorse finanziarie imprescindibili per rispettare i piani di rientro concordati con i fornitori e per il pagamento delle fatture correnti, sia per mancanza dei fondi indispensabili per l’acquisizione dei beni e servizi necessari per continuare la gestione operativa dei cantieri in essere, per cui si è trovata ad essere oggettivamente impedita all’esecuzione delle opere, non avendo in tale contesto neppure i subappaltatori, già fortemente esposti verso la società, dato disponibilità a proseguire per evitare di incrementare ulteriormente la propria esposizione creditoria.

Conclude il Commissario affermando che è nell’ interesse dei creditori l’attuazione da parte della società di tutte le iniziative finalizzate a restringere al massimo, e quanto prima, il perimetro di attività della società (iniziative fra le quali certamente rientra la sospensione dei contratti in questione), limitando la continuazione dei soli contratti che abbiano previsioni di reddittività e siano relativi a rami d’azienda che presentino prospettive di cessione a terzi. La sospensione di tutti i contratti di cui si discute, ad avviso del Commissario, è altresì funzionale a ridurre, in modo deciso e rapido, i costi in prededuzione, e quindi, oltre a quelli relativi al personale dipendente non strettamente dedito alla gestione delle quattro uniche commesse redditizie ed alla gestione degli adempimenti funzionali alla procedura concorsuale, anche dei costi di struttura (quali l’affitto della sede, flotta autoveicoli, ecc.).

Osserva preliminarmente il Collegio che si valuta ammissibile la domanda di sospensione ex art.169 bis l.f. anche nella fase del cd concordato in bianco, e quindi anteriormente al provvedimento di ammissione, posto che la norma fa esclusivamente riferimento alla necessità di deposito – preventivo o contestuale - del ricorso di cui all’art.161 l.f., nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma. Peraltro la previsione normativa della sospensione dei contratti in corso di esecuzione è volta ad interrompere temporaneamente rapporti contrattuali potenzialmente non remunerativi e quindi consentire all’imprenditore di lavorare nella predisposizione del piano concordatario senza il rischio, o la certezza, di gravare la procedura di un significativo debito in prededuzione non bilanciato da utilità misurabili, ed quindi è funzionale allo scopo che il provvedimento sia adottato il prima possibile.

E’ tuttavia evidente che chi propone tale istanza nella fase del concordato in bianco, in cui ancora non è prospettato il piano concordatario, deve delineare con chiarezza quantomeno gli elementi concreti che giustificano la richiesta e nella specie non solo queste indicazioni sono state fornite ma solo state altresì vagliate positivamente dal Commissario giudiziale.

Nel merito va rilevato che TERMIGAS BERGAMO S.P.A., a causa della grave crisi finanziaria che le impedisce di sostenere i costi ineliminabili per lo svolgimento delle attività previste, si è trovata nell’impossibilità di fatto di proseguire nell’esecuzione di tutti i contratti di cui si tratta e la circostanza è stata adeguatamente riscontrata dal Commissario Giudiziale.

La sospensione dei medesimi si pone quindi nell’interesse dei creditori ed appare idonea a favorire la soluzione concordataria, consentendo una miglior tutela delle attività della società, alla luce della circostanza per cui i contratti in essere, non potendo per ragioni oggettive essere portati ad esecuzione, sarebbero verosimilmente destinati alla risoluzione contrattuale, con addebito di danni in corso di concordato e rischi di prededuzione e quindi grave pregiudizio per la società proponente.

Eccepiscono alcune società resistenti che i contratti di cui si discute sarebbero interamente eseguiti o già risolti di diritto essendosi avvalse poco prima del deposito della domanda di preconcordato o avvalendosi ora della clausola risolutiva espressa prevista nel regolamento negoziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. Non potendo verificare in questa sede né l’intervenuta esecuzione né la sussistenza dei presupposti per l’operatività della clausola risolutiva, si riserva l’esame delle medesime a quando e se la proponente insisterà per lo scioglimento di tutti i contratti di cui si discute, risultando neutra la sospensione, che qui viene disposta, sull’operatività di quei contratti che eventualmente fossero già stati compiutamente eseguito o risolti.

Viene altresì dedotto che già in questa sede TERMIGAS BERGAMO S.P.A. avrebbe dovuto prevedere un indennizzo per le controparti contrattuali ed illustrarne i criteri di determinazione. Osserva sul punto il Collegio che l’indennizzo è previsto dal secondo comma dell’art.169 bis l.f. quale “equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” e per questo deve valutarsi dovuto per l’ipotesi di scioglimento del contratto e non già di sola sospensione. Un ritardo di 60 giorni nell’adempimento comporta danno esiguo e difficilmente quantificabile per le controparti contrattuali, per cui appare corretto, nel rispetto del disposto normativo, riservare l’esame di questa tematica al momento in cui sarà, se lo sarà, invocato lo scioglimento, potendosi in quel contesto meglio circoscrivere il sacrificio richiesto e subito dal contraente in bonis.

Visto l’art.169 bis l.f.,

sospende

per giorni 60 tutti i contratti sopra menzionati, onerando TERMIGAS BERGAMO S.P.A. della comunicazione del provvedimento alle controparti contrattuali italiane a mezzo pec e straniere a mezzo e-mail, fornendo ricevuta dell’avvenuta spedizione e ricezione, previa traduzione del provvedimento in lingua inglese (o nella lingua utilizzata nei rapporti contrattuali in essere tra le parti).

Si comunichi.

Bergamo, 20/02/2019

Il Presidente

dott. Laura De Simone