Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2127 - pubb. 19/04/2010

Enti pubblici e derivati: divieto di uso speculativo e nullità

Tribunale Pescara, 12 Aprile 2010. Est. Rossana Villani.


Enti pubblici – Contratti derivati – Disciplina – Finalità – Copertura dell’indebitamento – Contenimento del rischio.

Enti pubblici – Contratti derivati – Swap e opzioni – Finalità perseguita dalla normativa speciale – Violazione – Nullità.

Enti pubblici – Strumenti finanziari derivati – Swap e opzioni – Controllo del rischio da indebitamento – Violazione – Nullità.



Dalla disciplina che regola l’utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti locali di cui all’art. 2 d.lgs. n. 267/2000 è possibile enucleare il principio secondo il quale l’utilizzo di detti strumenti, peraltro tassativamente indicati, è ammesso al solo fine di copertura dell’indebitamento ed a condizione che vengano rispettati precisi limiti tesi a contenerne il rischio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ha natura inderogabile e imperativa il principio per cui gli enti locali di cui all’art. 2 d.lgs. n. 267/2000 possono far uso dei derivati (swap e opzioni) al solo fine di coprire i rischi collegati all’indebitamento; ne consegue che la violazione di detto principio che ha come scopo la tutela dell’interesse pubblico economico può dar luogo a nullità ex art. 1418, comma 1, codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ vietato il contratto relativo a strumenti finanziari derivati concluso da un ente pubblico in violazione dei limiti fissati dall’art. 41 della L. n. 448/2001 e del D.M. n. 389/2003 dell’erogazione di sconto e premio di liquidità e che si ponga in contrasto con la finalità di contenimento dell’indebitamento e protezione dal rischio di rialzo dei tassi; parimenti vietato quindi nullo è il contratto di swap che, ponendosi in contrasto con norme imperative, non abbia lo scopo di controllare il rischio relativo all’indebitamento effettivamente contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella


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