Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21251 - pubb. 19/02/2019

Cessione dell’azienda ed elusione della gara di cui all’art. 163-bis l.f.

Tribunale Brescia, 21 Giugno 2018. Est. Baldissera.


Concordato preventivo – Cessione dell’azienda – Elusione delle disposizioni di cu all’art. 163-bis l.f. – Inammissibilità della proposta



E’ inammissibile la proposta concordataria la quale preveda l’acquisizione dell’azienda da parte di un soggetto determinato, evitando, mediante l’attuazione di un complesso percorso contrattuale, la gara con altri potenziali acquirenti prevista dalla norma di carattere imperativo contenuta nell’art. 163 bis l.fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


A scioglimento della riserva assunta all’udienza collegiale del 13.6.2018, esaminata la proposta di concordato preventivo presentata da C.G. S.p.a. in liquidazione, la memoria integrativa depositata il giorno 1.6.2018 e la successiva documentazione prodotta, rilevato che:

- detta proposta deve ritenersi inammissibile, in quanto costituisce un’indiretta violazione dell’art. 163 bis l.fall. in tema di c.d. “offerte concorrenti”, non condividendo il collegio le diverse argomentazioni difensive svolte sul punto da G S.p.a. nella citata memoria integrativa;

- la ratio del citato articolo 163 bisl.fall.,introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 83/2015 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 132/2015, come affermato nella Relazione illustrativa consiste nella “duplice finalità di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”, imponendo l’adozione di una procedura competitiva laddove il piano di concordato comprenda una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima della omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda (art. 186 bis, primo comma l.fall.);

- le citate finalità pubblicistiche e l’obbligatorietà di detta procedura - che non lascia al tribunale margini di discrezionalità - comportano la natura imperativa dell’art. 163 bis l.fall.;

- la proposta di G. fa seguito ad una prima domanda di concordato con riserva depositata il 22.12.2015, poi completata con proposta e piano, dichiarata inammissibile da questo tribunale con decreto del 24.6.2016 e ad una seconda domanda di concordato c.d. pieno di natura liquidatoria depositata il 30.12.2016, ammessa con decreto del 30.1.2017 successivamente revocato con decreto ex art. 173 l.fall. con cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità anche di tale proposta;

- l’attuale piano di concordato viene proposto ex art. 186 bis l.fall. in continuità indiretta sino all’omologa, mediante prosecuzione del contratto di affitto dell’azienda stipulato con la società I. S.p.a. sin dal 21.11.2015 e diretta dopo l’omologa, mediante la revoca dell’attuale stato di liquidazione di G. S.p.a., la sua ricapitalizzazione e la prosecuzione diretta dell’attività di impresa da parte di quest’ultima;

- detta ricapitalizzazione secondo la proposta concordataria verrà attuata mediante un’operazione di aumento/ricostituzione del capitale sociale, nella quale gli attuali soci rinunceranno al diritto di opzione e l’aumento sarà integralmente sottoscritto dall’attuale affittuaria I. spa, mediante conferimento in natura (pari a euro 1.070.031, relativo a scorte di magazzino);

- in conseguenza di detta operazione I. spa diverrà unica socia di G. e lo stesso organo gestorio di G. ne sarà una sua necessitata emanazione: all’esito dell’iter concordatario dunque l’azienda sebbene formalmente rimasta nella titolarità di G. S.p.a., risulterà sostanzialmente acquisita da I. spa, senza che in relazione ad essa si sia svolta alcuna procedura competitiva rivolta ai terzi ex art. 163 bis l.fall.;

- G. S.p.a. nella memoria integrativa depositata 1.6.2018 contrasta detta ricostruzione evidenziando che l’art. 163 bis l. fall. esige il rispetto della procedura competitiva solo laddove il trasferimento si riferisca a beni della società in concordato, imponendone l’offerta anche a terzi, mentre nella proposta qui scrutinata l’azienda non verrebbe trasferita, in quanto sarebbero i soci (e non la società) a rinunciare al diritto di opzione loro spettante, consentendo in tal modo l’ingresso in società di I. S.p.a.;

- tuttavia, a confutazione di detta impostazione formalistica, la causa concreta della proposta e del piano concordatario come sopra delineata rende evidente come la finalità dell’operazione sia quella di garantire a I. S.p.a. - già conduttrice dell’azienda G. da diversi anni - l’acquisizione della stessa sottraendosi alla gara con altri potenziali acquirenti dell’azienda; e ciò attraverso l’adozione, nel programma concordatario, di uno schema negoziale complesso, diverso dalla semplice vendita dell’azienda direttamente prevista nell’art. 163 bis l.fall., ma comunque idoneo a raggiungere il medesimo risultato, in frode (art. 1345 c.c.) al dettato imperativo di detta norma;

- per le ragioni esposte, la proposta concordataria è inammissibile, configurando da un punto di vista sostanziale un concordato c.d. bloccato, incompatibile con l’art. 163 bis l. fall. in tema di offerte concorrenti;

- neppure pare percorribile un intervento “correttivo” attraverso l’adozione da parte del Tribunale del decreto che comunque disponga ex art. 163 bis secondo comma l. fall. l’apertura di una procedura competitiva, in quanto la necessità di individuare nel citato decreto le condizioni di comparabilità delle offerte comporterebbe in concreto un indebito stravolgimento della proposta concordataria, contrario alla chiara volontà manifestata dalla società ricorrente nel ricorso e nella memoria integrativa;

- la proposta di concordato va dunque dichiarata inammissibile ex art. 162, comma 2, l.fall.