Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21240 - pubb. 16/02/2019

Trasporto di merci su strada: alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art.7-ter D.Lgs. 286/2005

Tribunale Pesaro, 24 Gennaio 2019. .


Contratto di trasporto di merci su strada - Azione diretta del subvettore ex art.7-ter D.Lgs. n.286/2005 - Eccezione di incostituzionalità Art. 77, II comma, Cost. dell’art.1-bis, comma due, lett e), del Decreto Legge 6 luglio 2010 n.103, convertito in Legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui introduce l’art.7- ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, in riferimento all’art.77, II comma, Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Sospensione giudizio - Trasmissione atti alla Corte Costituzionale



In relazione al requisito di non manifesta infondatezza, si rileva che l’inserzione in sede di conversione della norma di cui all’art. 7-ter (che prevede la facoltà per il vettore stradale che abbia ricevuto incarico da altro vettore di agire direttamente nei confronti di tutti coloro avessero ordinato il trasporto) appare completamente distonica rispetto tanto all’oggetto originario (posto che l’emendamento riguarda l’autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo), quanto alla finalità del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare – durante le fasi di dismissione della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. - l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada).

Non si ravvisa pertanto né l’attinenza della norma in questione a materia o profili già disciplinati dal decreto, né un collegamento funzionale con la ratio ispiratrice di quest’ultimo.

Ad ulteriore conferma dell’estraneità dell’art. 7 ter all’impianto originario si può richiamare altresì la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale del decreto-legge (“Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”) ampliandolo con l'aggiunta delle parole “ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”, ciò che non sarebbe stato necessario ove le modifiche apportate in sede di conversione fossero state coerenti con l’oggetto originario.

Sussiste altresì il requisito della rilevanza di cui all’art. 23 co. 2 legge n. 87 del 1953 posto che la questione per cui è causa ha ad oggetto la costituzionalità dell’unica norma che autorizza l’ingiungente a rivolgersi alla debitrice sicché la decisione in punto di costituzionalità esercita un’influenza immediata e dirimente non solo sul complessivo quadro normativo rilevante per la risoluzione della vertenza, ma addirittura sulla stessa accoglibilità della pretesa di pagamento. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi


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