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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21188 - pubb. 06/02/2019.

Usura genetica nel rapporto instaurato in epoca antecedente l’entrata in vigore della L. 108/96


Appello di Palermo, 28 Gennaio 2019. Est. Giulia Maisano.

Legittimazione eredi fideiussore – Contratto di conto corrente – Interessi – Usurarietà originaria – Verifica del saldo iniziale – Onere della prova


La mancata segnalazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito nell’ambito del segmento processuale in cui l’evento morte si è manifestato non preclude agli eredi la valida costituzione nel grado successivo del giudizio, conferendo nuovo mandato al procuratore.

La verifica della correttezza del saldo esige la ricostruzione dell’andamento del rapporto e questa, a sua volta, deve essere effettuata partendo dal saldo iniziale.

Il primo estratto conto disponibile anche se a credito del correntista è irrilevante per indeterminatezza ai fini di tale verifica; anzi, la considerazione di ordine logico-deduttivo fondata sull’osservazione della costituzione in favore della banca della garanzia fideiussoria costituisce segnale evidente della concessione di una qualche forma di finanziamento in assenza del quale l’istituto di credito non avrebbe avvertito l’esigenza di tutelare le proprie ragioni creditorie.

Va riconosciuta l’usura genetica anche se il rapporto è instaurato in epoca antecedente l’entrata in vigore della L. 108/96 quando le convenzioni succedute lungo l’arco di vigenza tra le parti hanno novato in senso oggettivo il regolamento contrattuale. Integra pattuizione rilevante a tal fine sia la stipula del contratto iniziale sia quella di patti successivi.

Al saggio degli interessi, per determinare il carico complessivo che grava le operazioni di credito fuori fido, deve sommarsi anche la commissione di massimo scoperto fuori fido. (Silvia Dragotta) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Silvia Dragotta – Studio Legale Dragotta


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