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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21168 - pubb. 05/02/2019.

Responsabilità dell’intermediario per violazione obblighi informativi e di condotta


ACF, 17 Dicembre 2018. Est. Morgante.

Strumenti finanziari illiquidi – Doveri dell’intermediario – Violazione degli obblighi informativi ex ante – Responsabilità risarcitoria intermediario bancario – Know your merchandise rule

Procedimento dell’ACF – Strumenti finanziari illiquidi – Doveri dell’intermediario – Violazione degli obblighi informativi ex ante – Responsabilità risarcitoria intermediario bancario – Know your merchandise rule

Procedimento dell’ACF – Strumenti finanziari illiquidi – Doveri dell’intermediario – Violazione degli obblighi dell’adeguatezza/appropriatezza dell’investimento – Responsabilità risarcitoria intermediario bancario


Non comprovano la condotta diligente dell’Intermediario i moduli relativi all’ordine di acquisto delle azioni non quotate privi di un’informativa relativa alle caratteristiche specifiche dello strumento finanziario (illiquido), nemmeno può desumersi la conoscenza dello strumento finanziario (nel caso di specie un’azione non quotata) da parte del cliente che abbia effettuato pregressi investimenti esclusivamente in obbligazioni. (Elisa Bastianello) (riproduzione riservata)

Il Documento sui rischi generali degli investimenti integrante il contratto quadro stipulato nell’anno 2005 risulta, ratione temporis, inconferente rispetto alla contestata violazione degli obblighi informativi necessari in caso di acquisto di strumenti finanziari illiquidi, e dunque in un contesto normativo diverso da quello vigente al tempo delle operazioni di acquisto del 2012, soggette al diverso regime Mifid e alle nuove disposizioni con esso dettate negli artt. 27-31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007. (Elisa Bastianello) (riproduzione riservata)

L’indicazione sul questionario Mifid di grado di conoscenza “Bassa” degli “Strumenti azionari” e, con riferimento agli “obiettivi di investimento”, una propensione al rischio “media” con orizzonte di “medio/lungo termine (60 mesi)” e finalità di “crescita del capitale nel medio periodo, con rendimenti superiori al tasso di inflazione e con accettazione del rischio di perdite in conto capitale” è elemento sintomatico della non adeguatezza degli investimenti effettuati in strumenti finanziari illiquidi quali le azioni non quotate, e sebbene le operazioni di investimento non siano state eseguite in regime di consulenza, tale incoerenza delle operazioni con il profilo degli investitori comporta violazione degli obblighi dell’Intermediario. (Elisa Bastianello) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Elisa Bastianello


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