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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21138 - pubb. 29/01/2019.

L’azione revocatoria ordinaria non può essere esercitata dal promissario acquirente per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo


Tribunale di Rovereto, 02 Novembre 2018. Est. Peloso.

Azione revocatoria ordinaria - Esecuzione in forma specifica di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. - Inammissibilità


L’azione revocatoria ordinaria è esclusivamente preordinata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione di quest’ultimo, si sia ridotta in guisa tale da pregiudicare l’esecuzione forzata, sì da impedire la soddisfazione delle ragioni del creditore.

Ne consegue che detta azione, peraltro funzionale soltanto alla tutela di crediti pecuniari, non può essere esercitata dal promissario acquirente onde ottenere, poi, mercé l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo (art. 2932 c.c.), il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi. (Massimo Mazzola) (riproduzione riservata)

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