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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21114 - pubb. 23/01/2019.

Creditore assegnatario esonerato dal versamento della differenza prevista dall’art. 589 c.p.c.


Tribunale di Torre Annunziata, 06 Luglio 2018. Est. Di Martino.

Espropriazione forzata - Istanza di assegnazione - Offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il credito e il prezzo


Il creditore procedente assegnatario di un bene immobile che vanti un credito per sorte capitale ed interessi di cui agli artt. 2855, commi 2 e 3, c.c. superiore al prezzo base d’asta può essere esonerato, laddove nella procedura non vi siano altri creditori privilegiati di cui all’art. 498 c.p.c., dal versamento della differenza tra il suo credito in linea capitale e il prezzo base, atteso che la finalità dell’art. 589, 2° comma, c.p.c. è quella di agevolare la proposizione di istanze di assegnazione evitando, nel contempo, al creditore di dover anticipare somme che gli verrebbero comunque restituite. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano Vitale


Il testo integrale

Art. 589 - Istanza di assegnazione

I. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. (1)

II. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.