Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21067 - pubb. 15/01/2019

Sanzioni a carico dell'ente nel sistema previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 ed in quello di cui all'art. 187 quinquies T.U.F., caratteristiche del fatto e violazione del principio del 'ne bis in idem'

Cassazione civile, sez. II, 06 Dicembre 2018, n. 31635. Est. Carrato.


Intermediazione finanziaria - Sanzioni a carico dell'ente nel sistema previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 ed in quello di cui all'art. 187 quinquies T.U.F. - Caratteristiche del fatto per il quale tale ente può dovere rispondere - Diversità degli autori degli illeciti nei due sistemi - Violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo in conseguenza dell'esito dei relativi giudizi - Esclusione - Fattispecie



In tema di sanzioni a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria previste dagli artt. 5 e 25 sexies del d.lgs. n. 231 del 2001 e dall'art. 187 quinquies T.U.F., il fatto oggettivo per il quale l'ente può essere chiamato a rispondere deve identificarsi con la stessa condotta ascritta all'autore dell'illecito presupposto, in tutte le sue componenti costitutive. Pertanto, la differenza soggettiva degli autori del reato e dei responsabili dell'illecito amministrativo presupposti comporta la diversità del fatto materiale ricondotto alla sfera di responsabilità del suddetto ente nei due casi, con la conseguenza che dall'esito degli stessi non può derivare alcuna violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo. (Nella specie, la S.C. ha escluso ogni violazione del principio del "ne bis in idem" poiché la sentenza penale di assoluzione invocata, peraltro non ancora definitiva, non concerneva le stesse persone fisiche imputate degli illeciti per i quali era stata emessa la sanzione in esame e, comunque, la specifica statuizione che aveva riguardato l'ente "de quo" in un ulteriore giudizio, avendolo interessato quale responsabile civile, non aveva natura sanzionatoria e, perciò, non era idonea a costituire il presupposto per l'applicazione del menzionato principio). (massima ufficiale)


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