Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21054 - pubb. 11/01/2019

Nullo il contratto swap se il derivato non è idoneo ad assolvere la funzione di copertura del rischio

Tribunale Benevento, 17 Ottobre 2018. Est. Abbondandolo.


Contratti bancari – Mutuo – Indicazione di ISC inferiore al TAEG – Nullità della pattuizione del tasso d’interesse – Applicazione del tasso nomiale dei BOT – Affermazione

Contratti bancari – Mutuo – Cd. di scopo – Utilizzo delle somme per finalità diversa da quella pattuita – Nullità del contratto – Sussiste
 
Contratti finanziari – Derivati – Con finalità assicurativa del credito – Computabilità dei costi ai fini del TAEG – Affermazione

Contratti finanziari – Derivati – Swap – Con finalità assicurativa del credito – Provata inidoneità dei derivati alla copertura del rischio – Nullità del contratto – Sussiste



L’indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituisce una violazione dell’art.117, comma VI, del T.U.B., con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art.117, comma 7, T.U.B.. Superandosi il tasso soglia, invece, va applicata la sanzione della gratuità (art.185 c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nei soli mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme somministrate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, ma per coprire o ripianare precedenti esposizioni debitorie contratte con il medesimo istituto di credito erogante il mutuo, questo sarà affetto da nullità e il debitore non dovrà più rimborsare le somme avute in prestito.
La deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art.1813 c.c. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ove la prova di consimile situaizone non sia fornita, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
La dichiarata nullità del contratto incide anche sulle garanzie, che vengono meno, siano esse personali o reali.
[Nella fattispecie, il contratto di mutuo veniva stipulato asseritamente per attribuire disponibilità finanziarie al cliente da destinare ad investimenti per procurare le provviste aziendali, ma nella realtà le somme venivano destinate a ripianare il passivo del cliente con la banca mutuante.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le operazioni di derivati, aventi le finalità di garanzia o copertura del credito, come quelle assicurative, comportano delle spese o costi valutabili ai fini del TAEG. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

I contratti derivati interest rate swap sono operazioni contrattuali sprovviste di una apposita disciplina negoziale di fonte legislativa. Nei loro confronti, dunque, risulta necessaria una valutazione di meritevolezza degli interessi perseguiti, come previsto in via generale dall’art.1322 c.c., con preminenza, nello svolgimento di tale giudizio della clausola generale del “necessario operare nell’interesse del cliente investitore”.
Ove sia dimostrato che il derivato oggetto dell’operazione non poteva assolvere in modo soddisfacente alla funzione di copertura del rischio per cui l’operazione era stata stipulata, dalla violazione dei doveri di comportamento dell’intermediario e dalla immeritevolezza degli interessi perseguiti discende la nullità del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ornella Mazzeo


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