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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21039 - pubb. 09/01/2019.

Cancellazione ordinata in via cautelare della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia e Banche dati private non preceduta da preavviso


Tribunale di Cassino, 03 Dicembre 2018. Est. Eramo.

Illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d'Italia e nelle banche dati private – Omesso preavviso al cliente non consumatore – Provvedimento cautelare – Fumus boni iuris – Necessità del preventivo preavviso – Necessità del preventivo contraddittorio – Sussiste


Va confermato il provvedimento ex art. 700 c.p.c che ha ordinato la cancellazione della segnalazione a sofferenza non preceduta da preavviso, in quanto tale atto è necessario a garantire il preventivo contraddittorio tra le parti, finalizzato a consentire al segnalato di poter regolarizzare la propria esposizione debitoria e quindi evitare una pubblicità negativa e nociva, rivolta alla collettività e non ristretta ai rapporti contrattuali tra le parti. (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emilio Cancelli


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