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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21007 - pubb. 28/12/2018.

Legittimazione collegiale dell’organo alla impugnazione delle deliberazioni, sequestro penale e iscrizione del trasferimento della partecipazione nel libro soci


Tribunale di Roma, 20 Novembre 2018. Est. Margherita Libri.

Società per azioni – Impugnazione di deliberazione assembleare – Legittimazione del consiglio di amministrazione – Legittimazione del singolo amministratore – Esclusione

Società di capitali – Revoca dell’organo – Legittimazione del medesimo alla impugnazione – Limiti

Società di capitali – Sequestro penale – Legittimazione del custode alla impugnazione delle deliberazioni assembleari

Società di capitali – Legittimazione alla impugnazione delle deliberazioni assembleari – Circolazione della partecipazione – Iscrizione nel libro soci – Necessità


La legittimazione dell’organo amministrativo alla impugnazione delle delibere assembleari deve intendersi riferita all’organo nella sua collegialità, non al singolo amministratore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La deliberazione con la quale l'organo societario è stato revocato può essere impugnata dal medesimo organo (inteso nella sua forma collegiale) nel caso in cui il suo venir meno sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione (Tribunale Milano, sez. Imprese, 10 novembre 2016; Cass. Civ., 17 ottobre 2014, n. 22784; 25 settembre 2013, n. 21889). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di sequestro penale della partecipazione societaria, la legittimazione alla impugnazione delle deliberazioni assembleari spetta al custode. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’esercizio dei diritti sociali, tra i quali la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari, è subordinato alla avvenuta iscrizione del trasferimento della partecipazione nel libro soci ai sensi dell’art. 2355 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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