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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20982 - pubb. 22/12/2018.

Prevalenza degli effetti della confisca penale sui diritti dei terzi creditori anche se garantiti da iscrizioni anteriori


Cassazione civile, sez. III, 30 Novembre 2018. Est. Tatangelo.

Esecuzione immobiliare – Confisca del bene pignorato – Trascrizione della confisca – Diritti reali di garanzia iscritti anteriormente – Prevalenza della misura di sicurezza patrimoniale – Tutela del terzo – Incidente di esecuzione

Esecuzione immobiliare – Aggiudicazione del bene staggito – Confisca del bene pignorato – Inopponibilità del vincolo penale al terzo aggiudicatario in sede esecutiva


È principio generale dell'ordinamento quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente; pertanto, la confisca penale intervenuta prima  del pignoramento prevale senz’altro su quest’ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Il principio generale della prevalenza degli effetti della confisca penale sui diritti dei terzi creditori anche se garantiti da iscrizioni anteriori, opera ove il provvedimento ablativo (a prescindere dalla sua trascrizione) intervenga nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato e non nel caso in cui il medesimo bene,  in sede di esecuzione forzata, sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it


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