Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20900 - pubb. 07/12/2018

La novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice

Cassazione civile, sez. II, 30 Ottobre 2018, n. 27644. Est. Oliva.


Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Accettazione espressa o implicita del contraddittorio - Accettazione implicita - Configurabilità - Criteri



Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito introdotta dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione; tale comportamento, peraltro, non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, persino prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile. (massima ufficiale)


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