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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2088 - pubb. 25/03/2010.

Opposizione a decreto ingiuntivo e omissione dell’avvertimento delle decadenze di cui all’art. 38 cod. proc. civ.


Tribunale di Mondovì, 11 Marzo 2010. .

Processo civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Avvertimento di cui all’art. 163, n. 7 cod. proc. civ. – Costituzione del convenuto-opposto – Conseguenze – Costituzione tardiva e costituzione tempestiva – Distinzione.


Qualora nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia omesso l’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 codice procedura civile relativo alle decadenze di cui all’art. 38, occorre distinguere l’ipotesi in cui il convenuto-opposto, eccependo la mancanza dell’avviso, si costituisca tardivamente da quella in cui si costituisca invece tempestivamente pur sollevando l’eccezione. Nel primo caso, il giudice dovrà fissare una nuova udienza, dando termine al convenuto per il solo deposito di una memoria integrativa contenente le eventuali domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni processuali e di merito non tempestivamente dedotte; detto termine dovrà essere anteriore all’udienza di rinvio di almeno venti giorni e successivo alla prima udienza di un congruo periodo per consentire al convenuto di predisporre le difese in ordine agli aspetti di decadenza di cui agli artt. 167 e 38. Nel secondo caso, quello di costituzione tempestiva del convenuto che eccepisca tuttavia la mancanza dell’avvertimento, il giudice non dovrà disporre alcun rinvio, né fissare alcun termine, dovendosi la nullità considerarsi sanata dalla tempestiva costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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