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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20872 - pubb. 04/12/2018.

Mantenimento relativo a figlio minorenne ed all’ex coniuge residenti abitualmente all’estero


Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Novembre 2017, n. 27091. Est. Maria Acierno.

Cittadino italiano – Mantenimento relativo a figlio minorenne ed all’ex coniuge residenti abitualmente all’estero – Domanda di accertamento dell’inadempimento e risarcimento del danno – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie

Figlio minorenne residente all’estero – Spese scolastiche e straordinarie – Giurisdizione italiana – Esclusione


In materia di controversie aventi ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi di mantenimento, giudizialmente posti a carico di un cittadino italiano in favore del figlio, minorenne e residente all'estero, nonché dell'ex coniuge, presso cui il minore è prevalentemente collocato, trova diretta applicazione l'art. 1 del Regolamento CEE, n. 44 del 2001, vigente "ratione temporis", che indica come dotato di giurisdizione a conoscere della domanda di risarcimento del danno, fondata sull'accertamento di un fatto illecito, il giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda relativa alla violazione dell'obbligo di mantenimento potesse ritenersi attratta al foro previsto per le domande relative alla responsabilità genitoriale, non potendo queste ultime ritenersi eziologicamente collegate con una domanda di risarcimento del danno). (massima ufficiale)

La giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto la responsabilità genitoriale introdotta nei confronti del padre, cittadino italiano, a seguito del divorzio dei genitori, in relazione al figlio minore, collocato all'estero presso l'altro genitore, appartiene al giudice straniero del luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale, e rimangono attratte al medesimo foro tutte le domande ad essa accessorie e, tra queste, quelle aventi ad oggetto l'autorizzazione al mutamento della residenza del minore, nonché il pagamento percentuale delle spese scolastiche e straordinarie, in quanto domande direttamente incidenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario o collocatario. (massima ufficiale)

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