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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2084 - pubb. 23/03/2010.

Sostituzione di delibera invalida e spese di lite


Appello di Trento, 23 Dicembre 2009. Est. Laura Paolucci.

Società – Impugnazione di delibera assembleare – Sostituzione della delibera invalida – Regolamento delle spese – Regola generale – Margine di discrezionalità del giudice – Contenuto – Limiti.


L’art. 2377 codice civile, nella parte in cui stabilisce che qualora la delibera impugnata venga sostituita “il giudice provvede sulle spese ponendole di norma a carico della società”, ha inteso prescindere dall’esame della cd. soccombenza virtuale al fine di dar rilievo al risultato, ottenuto dall’impugnazione, di ristabilire la legalità, stabilendo che le spese dovessero essere sopportate dalla società che ha posto in essere la delibera sostituita. Tuttavia, la locuzione “di norma” utilizzata dal legislatore lascia al giudice un margine di discrezionalità costituito dalla possibilità di disporre la parziale compensazione delle spese ove, senza alcuna necessità di esaminare il merito della vicenda per accertare la soccombenza virtuale, ricorrano comunque giusti motivi per operare la compensazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Rolandino Guidotti

Massimario, art. 92 c.p.c.

Massimario, art. 2377 c.c.



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