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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20820 - pubb. 22/11/2018.

Rinuncia alla proposta di concordato preventivo e nuova proposta in pendenza di istanze di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2018. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo – Modifica della proposta – Limite temporale – Rinuncia alla proposta

Concordato preventivo – Rinuncia alla proposta – Nuova proposta – Ammissibilità – Rapporto con le istanze di fallimento – Oggetto della valutazione del tribunale – Valutazione del carattere eventualmente dilatorio


La rinuncia alla proposta di concordato non soffre del limite temporale imposto alla sua modifica (prima del 2015 "l'inizio delle operazioni di voto" ex art. 175 legge fall., ora "quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori" ex art. 172, comma 2, legge fall.) in quanto destinata all'arresto dell'iter concordatario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Per ragioni di economia processuale l'eventuale "nuova proposta" depositata contestualmente alla rinunzia della precedente può essere esaminata dal tribunale nel corso della stessa procedura concordataria, ove non pendano istanze di fallimento ovvero esse vengano desistite.

Nella persistenza di istanze di fallimento il tribunale è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. per l'apertura del fallimento, sia pure tenendo conto della nuova proposta del debitore, ove in ipotesi idonea a scongiurare o superare lo stato di insolvenza.

Il tribunale è comunque tenuto a valutare il carattere eventualmente dilatorio, e come tale abusivo, della nuova proposta; che in simile contesto è invece inammissibile una "nuova domanda" di concordato cd. con riserva, ex art. 161, comma 6, legge fall., potendo al più il debitore confidare sulla concessione del termine ex art. 162, comma 1, legge fall. per eventuali integrazioni della nuova proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/12/2013 la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il reclamo proposto dalla (*) S.p.a. in Liquidazione avverso la sentenza del 01/02/2013 con cui il Tribunale di Messina ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza di (*) e di E. S.r.l., nonchè su richiesta del Pubblico Ministero, contestualmente dichiarando inammissibili sia la domanda di concordato preventivo presentata il 22/12/2011 - poi rinunziata, a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 legge fall. - sia la successiva domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, legge fall., depositata in data 08/01/2013, dopo l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 179 legge fall. e la convocazione del debitore ex art. 162 legge fall. per l'udienza del 09/01/2013, in quanto viziata da "abuso".

2. Per quanto rileva in questa sede, il giudice d'appello ha ritenuto che, una volta aperte le operazioni di voto, la proposta di concordato andrebbe "esitata senza soluzione di continuità... o con l'approvazione o con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 162 l.fall.", "senza possibilità di modifica o di una nuova proposta di concordato", anche perchè altrimenti verrebbe elusa la retrodatazione degli effetti della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 169 legge fall.; inoltre, pur escludendo la configurabilità di una forma di "abuso in astratto", ha ritenuto che, alla luce delle circostanze sostanziali e processuali della vicenda, "la nuova domanda di concordato formulata in bianco esprimeva, in concreto, un proposito dilatorio e manifestava un abuso del diritto".

3. Avverso la sentenza impugnata la società (*) S.p.a. in Liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

4. Il Fallimento (*) S.p.a. in Liquidazione e la (*) hanno resistito con controricorso. L'intimata E. S.r.l. non ha svolto difese.

 

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dato atto che il procedimento per la notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, notificata il 09/01/2014, è stato tempestivamente avviato in data 06/02/2014 anche nei confronti della intimata E. S.r.l., senza che rilevi il suo tardivo perfezionamento solo in data 13/02/2014, alla luce del principio per cui "la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione" (Cass. sez. 6-1, ord. 08/02/2011 n. 3071, rv. 617273) 2. Con il primo motivo di ricorso - rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 163, 169, 175 e 179 l.fall.; artt. 24 e 41 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 5) - Illegittima negazione del diritto dell'imprenditore in stato d'insolvenza a presentare una "nuova" proposta di concordato preventivo; violazione del diritto di azione e di difesa del debitore" - viene sottoposta a questa Corte la questione "se, nel silenzio della legge fallimentare, in presenza di istanze di fallimento (non importa se anteriori o successive alla domanda di concordato), l'imprenditore già ammesso al concordato preventivo possa, dopo aver appreso del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione della sua proposta, presentare una "nuova" proposta di concordato, anche attraverso ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall.; o se invece questa possibilità gli sia preclusa dalla "assoluta" necessità di provvedere preliminarmente su quelle istanze".

3. Con il secondo mezzo - rubricato "omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, n. 4); in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 163, 175 e 179 l.fall.; art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) - Inosservanza del dovere del Tribunale, nonchè della Corte d'Appello in sede di reclamo, di pronunciarsi nel merito sull'ammissibilità della proposta: violazione del diritto di azione e di difesa del debitore" - si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto "senz'altro assegnare il termine minimo richiesto con la domanda di pre-concordato e soltanto dopo provvedere sull'istanza di accesso al c.p.", piuttosto che "presupporre arbitrariamente l'indistinguibilità ontologica dei procedimenti "riuniti" (di concordato e prefallimentare)" e ritenere "che i creditori istanti... debbano essere preferiti aprioristicamente alla massa dei creditori interessati a valutare una nuova soluzione concordataria".

3. Con la terza censura - rubricata "violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c. e art. 41 Cost. (in relazione agli artt. 160 e segg. L. fall.), nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di "abuso del diritto" (art. 360 c.p.c., n. 3) - Erronea configurazione e applicazione della figura del c.d. abuso del concordato" - si osserva che l'eventuale "abuso" dello strumento concordatario, teoricamente prospettabile "sia come deviazione dalle finalità dell'istituto, sia come violazione dei doveri di correttezza verso i creditori", dovrebbe comunque essere esaminato e delibato in concreto, con conseguente "doverosa concessione del termine per presentare la proposta e il piano".

4. Con il quarto mezzo - rubricato "omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, n. 4); in subordine, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)" - si sostiene che la corte d'appello, nell'affrontare il tema dell'abuso del concordato, avrebbe "omesso di pronunciarsi su molte censure "in fatto"... o comunque omesso di considerare una serie di fatti decisivi", in particolare ignorando che "la ricorrente si trovava costretta a un cambio d'impostazione del piano di concordato (da concordato con continuazione dell'attività in capo a società affittuarie a concordato liquidativo con cessione), per fatti estranei e sopravvenuti durante la pendenza del procedimento" e che "la nuova domanda di concordato con riserva prefigurava e motivava la nuova soluzione concordataria ed era supportata dalla dichiarazione d'impegno di un terzo garante".

4.1. I primi quattro motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

5. Per esaminare le questioni con essi poste, occorre prendere le mosse da una serie di arresti di questa Corte sulle possibili interferenze tra le concorrenti modalità di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in sede concordataria e fallimentare.

5.1. In generale, con riguardo ai rapporti tra il procedimento per la dichiarazione di fallimento e quello di ammissione od omologazione del concordato preventivo, le Sezioni Unite di questa Corte, dopo la miliare pronuncia n. 1521 del 2013, hanno affermato, con le sentenze n. 9935 e n. 9936 del 2015, i seguenti principi di diritto: "La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del p.m., nè ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto. In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del p.m., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo" (Sez. U. 15/05/2015 n. 9935, rv. 635323).

5.2. Quanto alla possibilità per il debitore di presentare una nuova domanda di concordato preventivo con rinuncia ad analoga domanda già ammessa, questa Corte ha in un primo momento affermato che, "allorchè già penda una procedura di concordato preventivo, non è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria - che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore - perchè con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente) (Sez. 1, n. 2594/2006). Principio che risulta del tutto coerente con la distinzione - legislativamente confermata nel nuovo art. 161 l. fall. tra ricorso contenente la domanda di concordato (ossia di ammissione alla procedura), proposta di concordato e piano concordatario" (Sez. 1, 14/01/2015, n. 495).

5.3. Successivamente, con specifico riguardo al concordato preventivo cd. con riserva, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la "questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 161, commi dal 6 al 10 (come introdotti dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ove dette norme di legge siano interpretate nel senso di precludere al debitore, che abbia presentato una domanda di concordato con riserva, di presentare, successivamente all'inutile decorso del termine di cui al comma 6, una nuova, autonoma e completa domanda di concordato, prima che quella originaria sia dichiarata inammissibile", osservando che "la preclusione... alla facoltà di rinunciare, anche implicitamente, alla domanda di concordato con riserva e di presentarne una nuova, autonoma e completa... non costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte di cassazione" (Cass. Sez. 1, 30/09/2016, n. 19592).

5.4. Sempre in tema di concordato proposto ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., si è altresì precisato che "decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; peraltro, in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario" (Sez. 1, Sentenza 31/03/2016, n. 6277, rv. 639218 - 01).

5.5. Il profilo dell'abuso dello strumento concordatario ha in effetti trovato riscontro in numerose pronunce di questa Corte, ivi compresa la citata pronunzia del 2015 delle Sezioni Unite, le quali hanno stabilito che "La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti" (Sez. U. 9935/15 cit., rv. 635325-01).

5.6. Detto principio si è poi consolidato anche sul rilievo che una siffatta interpretazione "appare armonica rispetto ad una latitudine dei poteri del debitore che vanno esplicitati dentro il solo perimetro della domanda, della proposta e del piano di concordato, senza che l'arresto parziale e in vista di una particolare decisione del procedimento per la dichiarazione di fallimento, alla stregua - più restrittivamente - di presa d'atto della necessità di non far luogo alla sola pronuncia di fallimento, d'ordinario e dunque salvo impropri utilizzi dell'istituto (in termini di abuso e su cui già Cass. s.u. 1521/2013), attribuisca al ricorrente debitore la potestà unilaterale assoluta di precludere indefinitamente l'iniziativa fallimentare, che già appartiene comunque all'unitario procedimento" (Cass. Sez. 1, 18/01/2017, n. 1169; Cass. Sez. 1 08/09/2016, n. 17764; conf. Cass. 19592/2016).

5.7. Anche di recente si è quindi ribadito che "La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti" (Cass. Sez. 1, n. 5677/2017, di conferma della sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo proposto dalla società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata dopo che la medesima proponente aveva rinunciato ad una prima proposta di concordato ed aveva presentato altra proposta concordataria dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento).

6. Ebbene, la decisione impugnata non risulta in contrasto con i principi sopra richiamati.

6.1. Innanzitutto, essa muove da una fedele ricostruzione del quadro normativo, laddove afferma che "dalla disciplina di cui agli artt. 175 e 179 l. fall. si evince che la proposta di concordato preventivo non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto e che, se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dall'art. 177, comma 1 il Giudice Delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale che deve provvedere a norma dell'art. 162 l. fall. (cioè deve dichiarare inammissibile la proposta e provvedere a dichiarare il fallimento, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l. fall.)".

6.2. Ed invero il dato testuale non contempla espressamente l'ipotesi della rinuncia alla proposta originaria di concordato con proposizione di una nuova domanda, in sostituzione della prima, nell'ambio dell'originario procedimento, di talchè non è censurabile in diritto l'affermazione per cui "la delibazione sulla istanza di fallimento, medio tempore proposta, costituisce un obbligo del Tribunale, che non può essere messo fra parentesi per effetto della presentazione di una nuova proposta di concordato", poichè altrimenti si finirebbe per attribuire al debitore proprio quel potere di precludere indefinitamente il dispiegarsi dell'iniziativa fallimentare che questa Corte ha più volte ritenuto necessario scongiurare (v. Cass. n. 1169/17, n. 17764/16, n. 19592/16 cit.).

7. Peraltro, ciò non significa che al tribunale sia sempre e radicalmente preclusa la valutazione di una nuova proposta concordataria presentata in luogo di altra precedente, rinunziata.

7.1. Ragioni di economia processuale rendono infatti ragionevole la tesi per cui, a fronte della nuova proposta e della eventuale desistenza di creditori e pubblico ministero dalle istanze di fallimento pendenti, il tribunale non sia tenuto a chiudere comunque la procedura concordataria non andata a buon fine, ai sensi dell'art. 162, comma 2, legge fall. - esplicitamente richiamato dall'art. 179 legge fall., in ipotesi di mancata approvazione dei creditori, e dall'art. 173 legge fall., in caso di revoca dell'ammissione (assai più dubbia l'applicabilità al caso di diniego di omologa ex art. 180, ultimo comma, legge fall., essendo lì ormai avviato un vero e proprio "giudizio"), ma possa invece dare corso alla nuova proposta, nei limiti temporali fissati dall'art. 181 legge fall.; si tratta peraltro di una soluzione favorevole anche alla massa dei creditori - sempre che si tratti di rinunzia alla "proposta" e non alla "domanda" di concordato - in forza del principio di consecutio procedurarum ora recepito dall'art. 69-bis, comma 2, legge fall., che fa retroagire i termini per le azioni revocatorie e di inefficacia "dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

7.2. D'altro canto, le stesse norme sopra citate inducono a ritenere che invece, a fronte della mancata desistenza dei soggetti legittimati, il tribunale non possa omettere di valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. per l'apertura del fallimento, sia pure alla luce dei possibili effetti della nuova proposta del debitore, ove in ipotesi idonea a far ritenere scongiurabile o superabile lo stato di insolvenza; ciò che all'evidenza non appare praticabile a fronte non già di una nuova proposta, bensì di una nuova domanda di concordato "con riserva", proposta - come nel caso di specie - ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall..

7.3. In tale contesto normativo, la richiamata giurisprudenza di questa Corte ha in effetti aggiunto un ulteriore tassello per la regolazione dei rapporti tra la procedura concordataria e quella fallimentare, facendo ricorso al concetto dell'abuso del processo inteso come utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo - che in ambito concorsuale si traduce sostanzialmente nella proposizione di una domanda di concordato preventivo finalizzata a differire la dichiarazione di fallimento. Detto criterio può ben essere utilizzato anche nell'ipotesi, più articolata, di rinunzia all'originaria proposta di concordato e presentazione di una nuova proposta, in pendenza di istanze di fallimento.

8. Alla luce di quanto precede, il percorso argomentativo della corte distrettuale appare incensurabile laddove si afferma chiaramente che, "anche ad ammettere l'astratta ammissibilità della nuova istanza di concordato che si sovrapponga ad un procedimento avviato da una pregressa proposta... si sarebbe, nella specie, in presenza di una iniziativa connotata da abusività, tale da non poter paralizzare la dichiarazione di fallimento consequenziale ad una istanza dei creditori (e nella specie anche del pubblico ministero)".

8.1. Tale conclusione del giudice d'appello è invero sorretta da ampia valutazione in punto di fatto, essendosi espressamente tenuto conto: "che la (*) spa, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2447 c.c., solo a seguito delle istanze di fallimento avanzate dopo l'estate 2011 avanzava istanza di concordato quando l'istruttoria fallimentare era in corso; che... nell'anno anteriore la società aveva provveduto a dismettere, in parte per propria volontà in parte per la misura interdittiva adottata dal Prefetto, gran parte dei propri rami di azienda; che invece di presentare immediatamente istanza di concordato, la (*) spa attendeva che fossero presentate istanze di fallimento e solo a seguito delle stesse, di fronte alla prospettiva di una dichiarazione di fallimento, depositava ricorso per il concordato, paralizzando di fatto l'iniziativa dei creditori e la realizzazione dei loro interessi; la procedura che portava all'espressione di voto aveva una durata considerevole; solo a seguito della mancata formazione della maggioranza dei creditori la (*) spa formulava altra proposta di concordato in bianco... avanzata a distanza di oltre un anno dalla presentazione delle istanze di fallimento e dall'avviamento della procedura a seguito della presentazione della pregressa proposta. E la formulazione in bianco rimanda obbiettivamente ad un proposito dilatorio, posto che un serio tentativo di addivenire ad una composizione concordata dello stato di crisi dell'impresa avrebbe trovato la sua naturale manifestazione... in una proposta compiutamente delineata nei suoi profili. Dare sfogo alle istanze difensive della (*) avrebbe dato luogo ad una eccessiva compressione delle ragioni creditorie, manifestate dalle istanze fallimentari, per far posto ad una istanza che, in base ad una valutazione di normalità, presentava sintomi di un intento dilatorio".

8.2. Così motivato - in modo da sicuramente superare il "minimo costituzionale" oltre il quale non può più essere esercitato il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 9032 del 2014) - l'apprezzamento dei fatti sui quali si fonda il giudizio di abuso dello strumento concordatario integra una valutazione di merito insindacabile in questa sede. Per consolidato orientamento di questa Corte, sono infatti inammissibili in sede di legittimità le censure volte ad ottenere una rivisitazione (e differente ricostruzione) delle risultanze istruttorie, spettando al giudice del merito "in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (Cass., Sez. 5, n. 19547/2017; cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 7931/2013; Cass. n. 962/2015, n. 26860/2014).

8.3. Nè detta valutazione è stata adeguatamente censurata per vizio motivazionale ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè i fatti indicati nel quarto motivo, il cui esame si assume omesso, non appaiono decisivi rispetto all'impianto motivazionale adottato dalla corte territoriale (cfr. Cass. n. 19592/16 cit., che in una fattispecie simile ha ritenuto non conducenti gli elementi di diversità della seconda domanda, asseritamente tali da escludere l'uso abusivo dello strumento concordatario - tra i quali una offerta di fideiussione da parte di terzi - in quanto inidonei ad interferire sui dati evidenziati nella sentenza impugnata).

8.4. Così ricostruito, il tenore della pronuncia impugnata risulta indenne anche dalla censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

9. Sulla scorta delle considerazioni appena svolte, ed in vista di un complessivo bilanciamento degli interessi dei soggetti variamente legittimati ad assumere iniziative per la regolazione della crisi e dell'insolvenza, si può in definitiva affermare: che la rinuncia alla proposta di concordato non soffre del limite temporale imposto alla sua modifica (prima del 2015 "l'inizio delle operazioni di voto" ex art. 175 legge fall., ora "quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori" ex art. 172, comma 2, legge fall.), in quanto destinata all'arresto dell'iter concordatario; che per ragioni di economia processuale l'eventuale "nuova proposta" depositata contestualmente alla rinunzia della precedente può essere esaminata dal tribunale nel corso della stessa procedura concordataria, ove non pendano istanze di fallimento ovvero esse vengano desistite; che nella persistenza di istanze di fallimento il tribunale è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. per l'apertura del fallimento, sia pure tenendo conto della nuova proposta del debitore, ove in ipotesi idonea a scongiurare o superare lo stato di insolvenza; che il tribunale è comunque tenuto a valutare il carattere eventualmente dilatorio, e come tale abusivo, della nuova proposta; che in simile contesto è invece inammissibile una "nuova domanda" di concordato cd. con riserva, ex art. 161, comma 6, legge fall., potendo al più il debitore confidare sulla concessione del termine ex art. 162, comma 1, legge fall. per eventuali integrazioni della nuova proposta.

10. Passando all'esame del quinto motivo - rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 180 l.fall. (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, n. 4); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)" - se ne rileva per un verso l'infondatezza, in presenza di una esplicita pronuncia della corte di merito, per altro verso l'inammissibilità in quanto volto a censurare le modalità di calcolo delle maggioranze su di una proposta che pacificamente è stata rinunziata.

11. Resta assorbita la censura sulla regolazione delle spese processuali contenuta nel sesto motivo - rubricato "violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4" in quanto fondata sul presupposto della erroneità della decisione impugnata.

12. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in dispositivo.

13. Trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013, si dà atto - in mancanza di qualsivoglia discrezionalità al riguardo (Cass., Sez., U., n. 15279 del 2017 e n. 24245 del 2015; Cass. n. 5955 del 2014) - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013"), che ha aggiunto nel Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 6028 del 2018; Sez. 2, n. 5930 del 2018).

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2018.