Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20811 - pubb. 21/11/2018

Decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, opponibilità al fallimento ed ammissione con riserva

Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2018, n. 29243. Est. Scaldaferri.


Fallimento – Accertamento del passivo – Decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà – Opponibilità al fallimento – Esclusione – Ammissione con riserva – Esclusione



Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. fall. art. 52.

Deve ritenersi pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio (affermato già con riferimento alla analoga norma della L. fall. ante riforma, art. 95: cfr. ex multis: Cass. n. 3401/2013; n.9346/1997; n.7221/1998), della evidente diversità tra decreto ingiuntivo e sentenza impugnabile (nella quale soltanto l'accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti) e dunque della inapplicabilità alla fattispecie dell’ammissione con riserva di cui all’art. 96 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

rilevato che il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione proposta da Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. avverso lo stato passivo dei Fallimenti (*) & c. e del socio illimitatamente responsabile V.G.A., in cui il credito da essa insinuato in via privilegiata ipotecaria per la somma di Euro 194.388,87 giusto decreto ingiuntivo n. 1107/2012 risultava ammesso con esclusione della somma di Euro 4.529,00 e in via chirografaria, non essendo il decreto ingiuntivo munito di attestazione ex art. 647 c.p.c.; che il Tribunale ha ritenuto di dover condividere l'orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale deve tracciarsi una linea di demarcazione tra l'impossibilità per il debitore ingiunto di far valere le sue ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge e la attribuzione allo stesso decreto dell'efficacia di titolo esecutivo, di cui all'art. 647 c.p.c., che può derivare esclusivamente dal procedimento giurisdizionale di verifica della corretta notifica del decreto all'ingiunto da svolgersi in un periodo antecedente al fallimento;

che avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a., che ha inoltre depositato memoria illustrativa;

che le intimate procedure fallimentari non hanno svolto difese; considerato che il motivo di ricorso si articola in una pluralità di censure che hanno ad oggetto una lettura dell'art. 647 c.p.c. diversa rispetto a quella sostenuta nel decreto impugnato, rilevandosi in particolare che la funzione del giudice in tale sede è meramente dichiarativa, che la esistenza del giudicato anteriore alla sentenza di fallimento ben può essere apprezzata dal giudice, che in ogni caso ben può attribuirsi efficacia retroattiva al visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. apposto dopo la sentenza di fallimento, ovvero in ulteriore subordine equipararsi un decreto ingiuntivo non opposto ma non vistato ad una sentenza non impugnata sì da estendere a tale provvedimento monitorio la ammissione con riserva prevista dall'art. 96, comma 3, n.3 ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento richiamato dal giudice del merito e confermato da questa Corte (Cass. 25191/2017) in virtù del quale " il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. fall. art. 52";

che, con riguardo alla doglianza subordinata relativa alla violazione della L. fall., art. 96, altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte è il principio (affermato già con riferimento alla analoga norma della L. fall. ante riforma, art. 95: cfr. ex multis: Cass. n. 3401/2013; n.9346/1997; n.7221/1998), della evidente diversità tra decreto ingiuntivo e sentenza impugnabile nella quale soltanto l'accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti;

che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo le intimate procedure svolto difese.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018.