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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20803 - pubb. 20/11/2018.

Sospensione della procedura fallimentare in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura


Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2018. Est. Terrusi.

Fallimento – Sospensione della procedura – Natura – Sospensione dei procedimenti esecutivi in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura


La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l'esecuzione individuale; ciò è tanto vero che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

la (*) e C.L. in proprio ricorrono per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d'appello di Venezia, in data 5-7-2017, ha rigettato il reclamo proposto nei confronti della sentenza del tribunale di Padova dichiarativa del fallimento della società e del socio accomandatario;

la curatela resiste con controricorso.

 

il primo motivo - che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, denunzia la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione da parte del collegio giudicante - è manifestamente infondato, poichè la sentenza, come previsto dall'art. 132 c.p.c., è stata sottoscritta dal presidente e dal consigliere estensore;

il secondo motivo - che eccepisce il difetto di motivazione della sentenza a proposito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'attivo ex art. 189 c.p.c., è inammissibile, poichè il provvedimento nella parte afferente non ha natura decisoria e non è impugnabile per cassazione;

invero va affermato il principio per cui la sospensione della liquidazione dell'attivo (art. 19 L. Fall.) corrisponde, nella ratio, alla misura di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., nel senso che, non essendo la sentenza di fallimento suscettibile di sospensione, l'evenienza di gravi motivi può dar luogo alla sospensione della liquidazione dell'attivo (cfr. Cass. n. 27087-11); il terzo motivo - col quale si eccepisce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla questione della asserita mancata notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza - è altrettanto inammissibile: trattandosi di questione giuridica, il profilo dell'omessa notifica non poteva essere dedotto come vizio della motivazione (per tutte Cass. n. 11883-03, Cass. n. 13358-04, Cass. n. 3038-05 e via seguitando); in ogni caso il motivo non tiene conto della specifica affermazione della corte d'appello - non censurata - secondo la quale C. aveva personalmente presenziato alla prima udienza del procedimento prefallimentare, nella quale era stata oltre tutto presentata una domanda di concordato preventivo in continuità, poi rinunciata; sicchè egli aveva potuto esercitare pienamente il diritto di difesa; il quarto motivo - che denunzia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dello stato di insolvenza anche alla luce della L. n. 44 del 1999, art. 20, - è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un sindacato di fatto;

l'intera doglianza è tesa sostenere che la condizione di insolvenza sarebbe stata determinata dalla sottoposizione della società a interessi usurari, a fronte del rilievo che, invece, la società avrebbe superato la propria crisi mediante l'intervento richiesto al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura e mediante la correlata la sospensione della liquidazione dell'attivo; correttamente la corte d'appello ha osservato che la sospensione dei processi esecutivi della L. n. 44 del 1999, ex art. 20, non interferisce col doveroso riscontro dello stato di insolvenza ai fini del fallimento (v. Cass. n. 10172-16);

invero la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l'esecuzione individuale; ciò è tanto vero che - si dice - il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

in ordine all'insolvenza, che sola rileva ai fini specifici, l'impugnata sentenza ha messo in luce che lo stesso ricorso aveva evidenziato l'incapacità della società di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018.