ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20767 - pubb. 13/11/2018.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è opponibile alla procedura se non è passato in giudicato


Cassazione civile, sez. VI, 03 Settembre 2018, n. 21583. Est. Falabella.

Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie


Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria). (massima ufficiale)

Il testo integrale