Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20744 - pubb. 07/11/2018

Le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa

Cassazione civile, sez. II, 25 Settembre 2018, n. 22711. Est. Gorjan.


Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa - Determinazione del valore della causa - Pluralità di domande proposte in un unico processo, ma in via subordinata o alternativa - Criterio - Prevalenza della domanda di maggior valore - Fattispecie



Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 "ratione temporis" applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore. (Nella specie, la S.C. ha escluso il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all'ipotesi di rigetto della pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta). (massima ufficiale)


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