Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20646 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 04 Ottobre 2018. .


Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione di crediti altrui – Limitazioni – Impugnazione di crediti chirografari ammessi – Esclusione – Natura speciale della disciplina di cui all’art. 87 TUB – Fattispecie in tema di crediti postergati



L’opposizione di cui all’art. 87 TUB si differenzia (ed assume dunque carattere speciale) rispetto a quella di cui agli artt. 98 e 209 legge fall. per quanto attiene alla impugnazione del credito altrui ammesso al passivo, in quanto non può essere rivolta nei confronti di crediti chirografari, ma solamente avverso l’avvenuta ammissione di crediti concorrenti privilegiati o contro domande di rivendica di terzi titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari.

Pertanto, se è vero che l’opposizione di cui all’art. 87 TUB, per quanto attiene alla impugnazione del credito altrui, è concessa solo per situazioni idonee a incidere sul perimetro dei beni liquidabili (diritti reali di terzi), ovvero per l’opponibilità delle cause legittime di prelazione, certamente non la si può attribuire per l’ammissione di crediti postergati, i quali possono essere soddisfatti solo dopo il soddisfacimento di crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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