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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20602 - pubb. 11/10/2018.

Inammissibile il reclamo avverso la sentenza di fallimento con il quale si deducano esclusivamente vizi attinenti al rito


Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2018. Est. Terrusi.

Fallimento – Dichiarazione – Sentenza – Reclamo – Deduzione di soli vizi attinenti al rito – Inammissibilità


E’ inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007) laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3), senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, e i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

con sentenza del 5-11-2014 la corte d'appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da M.R. contro la sentenza dichiarativa del fallimento di (*) s.r.l., pronunciata dal tribunale di Prato il 17-2-2014;

M., ex liquidatore della società, aveva dedotto la nullità o l'inefficacia della notifica dell'istanza di fallimento perchè eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 28-1-2014, in violazione del termine di comparizione di cui alla L. Fall., art. 15, ancorchè nella relata (oggetto di querela di falso) fosse stata indicata la data del 24-1-2014; in particolare aveva negato di essere stato irreperibile, sicchè la notifica avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

la corte d'appello ha invece affermato che la notificazione era stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., poichè diversi erano stati gli infruttuosi tentativi del notificante di inseguire il liquidatore nei suoi "frenetici trasferimenti anagrafici", dopo che la sede sociale era risultata chiusa;

effettuate le dovute indagini, l'ufficiale postale aveva infine raggiunto l'ultima residenza anagrafica del predetto M. in (*), ma anche qui non aveva rinvenuto il nominativo del destinatario nel complesso immobiliare a uso abitativo, e aveva annotato di non essere in grado di acquisire ulteriori utili informazioni;

essendo stata la notificazione regolarmente eseguita, la corte territoriale ha quindi ritenuto irrilevante la questione se fosse avvenuta nella data ivi specificata (24-1-2014) o in quella affermata dal reclamante (28-1-2014), poichè ciò avrebbe inciso solo sul termine a comparire, a fronte però di un reclamo non incentrato su prospettati motivi di merito; con conseguente inammissibilità dell'impugnazione in base al principio per cui l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito, avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, è ammissibile solo ove i vizi denunciati comportino, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; mentre nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c. è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito; con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. n. 2053-10);

per la cassazione della sentenza, M. ha proposto ricorso sorretto da due motivi, ai quali la curatela ha replicato con controricorso.

 

Motivi della decisione

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione di norme di diritto, poichè la corte fiorentina avrebbe fondato la decisione su un orientamento giurisprudenziale dettato in materia di appello, replicato sì da un ulteriore riferimento in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. n. 8604-05) ma non attuale rispetto alle procedure soggette alla riforma;

col secondo motivo lamenta invece l'omessa motivazione della sentenza, poichè in ogni caso una censura di merito era stata prospettata, a misura dell'affermazione che alla data del reclamo era scaduto il termine di cui alla L. Fall., art. 10, senza che di ciò la sentenza avesse fatto menzione;

il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è manifestamente infondato;

va intanto osservato che non risultano avanzate censure all'affermazione dell'impugnata sentenza secondo la quale la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento era stata validamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;

essendo in discussione soltanto la data di perfezionamento della notificazione, se cioè tale da consentire oppure no il rispetto del termine di comparizione di cui alla L. Fall., art. 15, è evidente che con il reclamo era stata dedotta una nullità che non avrebbe potuto comportare la rimessione della causa al tribunale;

corretta è dunque la decisione della corte d'appello circa l'irrilevanza della sottostante questione, dal momento che è pacifico, finanche in base alle odierne difese, che il reclamante non aveva prospettato motivi diversi da quello relativo al diritto di difesa;

diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, l'insegnamento al quale la corte d'appello si è attenuta non è associato soltanto al giudizio ordinario di appello;

esso è espressione di principi generali propri dei giudizi aventi funzione latamente impugnatoria, tanto che questa Corte lo ha ribadito proprio a proposito del reclamo L. Fall., ex art. 18: "è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007) laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3), senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, e i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c." (v. Cass. n. 2302-16, Cass. n. 17950-16);

nè può seguirsi la tesi di cui al secondo motivo di ricorso: non poteva assumere dignità di motivo di merito l'inciso - su quale oggi si insiste - circa la violazione della L. Fall., art. 10, giacchè codesto nel ricorso si dice esser stato correlato alla irrilevante "data del reclamo";

le spese processuali seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018.