Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20576 - pubb. 05/10/2018

Sottrazione internazionale, decisioni di ritorno del bambino e misure cautelari

Corte Giustizia UE, 19 Settembre 2018. Est. Arabadjiev.


Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza



1)      Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2)      L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3)      Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.


 


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 settembre 2018 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza»

 

Nelle cause riunite C 325/18 PPU e C 375/18 PPU,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisioni del 17 maggio 2018 (C 325/18 PPU) e del 7 giugno 2018 (C 375/18 PPU), pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 maggio 2018 e il 7 giugno 2018, nei procedimenti

Hampshire County Council

contro

C.E.,

N.E.,

con l’intervento di:

Child and Family Agency,

Attorney General,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C. G. Fernlund, J. C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

viste le domande del giudice del rinvio del 17 maggio 2018 (C 325/18 PPU) e del 7 giugno 2018 (C 375/18 PPU), pervenute alla Corte, rispettivamente, il 17 maggio 2018 e il 7 giugno 2018, di applicare ai rinvii pregiudiziali il procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione dell’11 giugno 2018 di accogliere le suddette domande,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Hampshire County Council, da D. Day, barrister, incaricato da V. Pearce, solicitor;

– per N.E. e C.E., da N. Jackson, SC, B. Shipsey, SC, B. McKeever, BL, e K. Smyth, solicitor;

– per l’Attorney General, da M. Browne, J. McCann e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da A. Finn, BL, e G. Durcan, SC;

– per l’Irlanda, da J. McCann, in qualità di agente, assistita da G. Durcan, SC, e da A. Finn, BL;

– per il governo del Regno Unito, da R. Fadoju e C. Brodie, in qualità di agenti, assistite da E. Devereux, QC;

– per il governo ceco, da J. Vláèil, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da M. Nowak, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 agosto 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 11 e dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Hampshire County Council (Consiglio della contea dell’Hampshire, Regno Unito; in prosieguo: l’«HCC») e, dall’altro, C.E. e N.E. (in prosieguo: i «genitori interessati»), vertente sul ritorno nel Regno Unito di tre minori (in prosieguo: i «tre minori») trasferiti in Irlanda dai genitori per evitare che fossero sottoposti a tutela, e sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta da detti genitori in Irlanda per sospendere il procedimento di adozione del più giovane dei tre minori, ed eventualmente degli altri, nel Regno Unito.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), ha lo scopo, come si evince dal suo preambolo, segnatamente, di proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito e stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Tale convenzione è entrata in vigore il 1º dicembre 1983 e tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della stessa.

4 L’articolo 1 della Convenzione dell’Aia del 1980 così dispone:

«La presente Convenzione ha come fine:

a) di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

5 Ai sensi dell’articolo 3 di tale Convenzione:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

b) se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

6 L’articolo 12 della suddetta Convenzione prevede quanto segue:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

(...)».

7 L’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 dispone quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

(...)

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

(...)».

Diritto dell’Unione

8 I considerando 12, 17, 21 e 33 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:

«(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza (...)

(...)

(17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la Convenzione dell’Aia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(...)

(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(...)

(33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla [Carta]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».

9 L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, recante il titolo «Ambito di applicazione», stabilisce, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), rigrdano in particolare:

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

3. Il presente regolamento non si applica:

(...)

b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano, o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;

(...)».

10 Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(...)

7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8) “titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(...)

11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

11 L’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Ritorno del minore», così dispone:

«1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [Convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(...)

3. Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

(...)

6. Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (...), allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

12 L’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla litispendenza, ai suoi paragrafi 2 e 3 così prevede:

«2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

13 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003:

«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».

14 L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», elenca i casi nei quali una decisione emessa in materia di responsabilità genitoriale non è riconosciuta.

15 Conformemente all’articolo 26 di detto regolamento, una decisione in materia di responsabilità genitoriale non può in nessun caso formare oggetto di un riesame del merito.

16 Al capo III, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 28, intitolato «Decisioni esecutive», dispone quanto segue:

«1. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

(...)».

17 Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003:

«1. L’autorità giurisdizionale adita [con l’istanza per la dichiarazione di esecutività] decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

2. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

18 L’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Opposizione», dispone quanto segue:

«1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

(...)

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

(...)

5. L’opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

19 L’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003 è così formulato:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(...)

e) convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori».

Il diritto irlandese

20 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C 325/18, l’articolo 42A del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, inserito dallo Statutory Instrument n. 9 del 2016 [regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore (competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del 2016)] disponeva, nella sua versione iniziale del 1989, la sospensione automatica dell’esecuzione del titolo esecutivo in attesa dell’esito dell’opposizione. Tuttavia, la norma relativa alla sospensione automatica non è stata ritenuta appropriata in casi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Detto articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto ii), prevede ormai che «l’esecuzione della sentenza o decisione può avere luogo prima della scadenza» del termine di opposizione in questione.

21 Conformemente all’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto iii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, la decisione di esecutività deve contenere l’indicazione secondo cui «l’esecuzione della sentenza o della decisione può essere sospesa a seguito di istanza all’organo giurisdizionale qualora nello Stato membro di origine sia stato proposto un mezzo d’impugnazione ordinario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 I genitori interessati, coniugi cittadini del Regno Unito, che hanno convissuto in tale Stato, sono giunti in Irlanda in traghetto il 5 settembre 2017 con i tre minori, uno dei quali era nato due giorni prima. La sig.ra E. è la madre dei tre minori e il sig. E. è padre soltanto del più giovane.

23 I due figli maggiori sono stati oggetto di decisioni di affidamento temporaneo adottate nel Regno Unito nel giugno 2017. L’HCC aveva infatti già espresso preoccupazioni riguardo alla famiglia di cui trattasi, in particolare relativamente al livello di igiene domestica, alla capacità dei genitori di gestire il comportamento dei figli, alle violenze domestiche verificatesi in relazioni precedenti e a problemi di tossicomania. Risulta inoltre che uno dei minori aveva subito lesioni non accidentali e non poteva escludersi che l’aggressore fosse il sig. E.

24 L’8 settembre 2017, a causa delle preoccupazioni delle autorità pubbliche del Regno Unito riguardanti la sicurezza dei figli, la High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito] ha emesso un’ordinanza di collocamento sotto tutela giudiziaria dei tre figli, che attribuiva i diritti di affidamento all’HCC (in prosieguo: l’«ordinanza di collocamento sotto tutela») e comprendeva un ordine di rientro dei tre figli (in prosieguo: l’«ordine di rientro»).

25 Lo stesso giorno, l’HCC aveva contattato l’ente suo omologo irlandese, la Child and Family Agency (Agenzia per l’infanzia e la famiglia, Irlanda; in prosieguo: l’«Agenzia»), manifestando la sua intenzione di chiedere alla High Court (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], una decisione di rientro dei tre minori. L’Agenzia ha risposto che una decisione del genere dovrebbe essere eseguita in conformità del regolamento n. 2201/2003. In un momento successivo dello stesso giorno, l’HCC ha informato l’Agenzia che la decisione di rientro era stata adottata lo stesso giorno da tale giurisdizione.

26 Diverse visite sono state effettuate presso il domicilio della famiglia E., in Irlanda, ma l’Agenzia non ha sollevato alcuna preoccupazione riguardo ai minori. I genitori interessati hanno indicato all’Agenzia che era stato loro consigliato di recarsi in Irlanda per sfuggire ai servizi sociali ed evitare il collocamento sotto tutela dei tre minori.

27 L’Agenzia ha informato detti genitori che avrebbe chiesto un provvedimento di affidamento temporaneo dei tre figli in base alle informazioni trasmesse dall’HCC. Essa li ha inoltre informati che l’HCC avrebbe potuto chiedere alla High Court (Alta Corte, Irlanda) di procedere al riconoscimento dell’ordine di rientro dei tre figli e che, se questa domanda fosse stata accolta, questi ultimi avrebbero dovuto fare ritorno nel Regno Unito.

28 Il 14 settembre 2017 il District Court (Corte distrettuale, Irlanda) ha concesso l’affidamento provvisorio dei tre minori all’Agenzia, che li ha collocati presso una famiglia affidataria. I genitori interessati hanno acconsentito a tale collocamento in affidamento temporaneo, senza tuttavia riconoscerne la fondatezza. L’Agenzia ha organizzato un incontro con detti genitori avente ad oggetto un piano di assistenza. Essi sono stati espressamente informati che l’HCC intendeva chiedere l’esecuzione della decisione di rientro, da poco emanata dalla High Court of Justice (England and Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], con istanza inaudita altera parte dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda) affinché i minori tornassero nel Regno Unito.

29 Il 21 settembre 2017 la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha emanato un’ordinanza ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003 con cui è stata riconosciuta l’ordinanza di collocamento sotto tutela e che disponeva che tale decisione «fosse eseguita su [tale] territorio» (in prosieguo: l’«ordinanza ex parte»). Lo stesso giorno, i tre minori sono stati consegnati ad assistenti sociali dell’HCC e sono tornati nel Regno Unito.

30 I servizi sociali dell’HCC avevano esplicitamente chiesto ai loro omologhi irlandesi di non contattare i genitori interessati, ritenendo che sussistesse un rischio di fuga. Di conseguenza essi sono stati avvertiti, telefonicamente, solo successivamente, ossia il giorno stesso del ritorno dei tre minori e l’ordinanza ex parte è stata loro formalmente notificata soltanto il giorno successivo.

31 I genitori hanno quindi tentato di impugnare l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ma l’autorizzazione ad impugnare veniva loro negata il 9 ottobre 2017 dalla Court of Appeal (England and Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles)].

32 Il 24 novembre 2017 essi hanno adito la High Court (Alta Corte, Irlanda) con ricorso in opposizione all’ordinanza ex parte. Il 18 gennaio 2018, tale ricorso, che era stato depositato due giorni dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, è stato respinto in quanto tardivo, poiché il termine previsto in tale disposizione era di ordine pubblico e il giudice adito non era competente a prorogarlo. I genitori hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

33 Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con riferimento alla causa C 325/18, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Ove si adduca che dei minori sono stati trasferiti illecitamente dal loro Stato di residenza abituale [verso] un altro Stato, dai genitori o da altri familiari, in violazione di una decisione giudiziaria ottenuta da una pubblica autorità [dello] Stato [di residenza], se quest’ultima possa chiedere l’esecuzione di una decisione giudiziaria che dispone il rientro dei minori nel suddetto Stato ai giudici di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento [n. 2201/2003], oppure se tale esecuzione costituisca un’illegittima elusione dell’articolo 11 del regolamento citato e della [Convenzione dell’Aia del 1980] oppure un abuso di diritti o della legge da parte della menzionata autorità.

2) Se, in una controversia riguardante le disposizioni sull’esecuzione di cui al regolamento n. 2201/2003, il giudice adito sia competente a prorogare i termini di ricorso ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, tenuto conto [del fatto] che i ritardi sono sostanzialmente minimi e la proroga sarebbe stata altrimenti concessa sulla base del diritto processuale nazionale.

3) Ferma restando la seconda questione, nel caso in cui una pubblica autorità straniera sottragga i minori, come avviene nella controversia di cui al procedimento principale, alla competenza di uno Stato membro in forza di un titolo esecutivo emesso su istanza inaudita altera parte conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003, ma prima della notifica di tale titolo ai genitori, privando così questi ultimi del diritto di chiederne la sospensione in pendenza dell’opposizione, se siffatto comportamento pregiudichi il contenuto essenziale del diritto conferito ai genitori dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] o dall’articolo 47 della Carta, cosicché debba essere comunque concessa una proroga dei termini di ricorso (ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato)».

34 I genitori interessati hanno poi presentato domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio al fine di sospendere un procedimento di adozione dei tre figli.

35 Condichiarazione del 29 maggio 2018 l’HCC ha comunicato la sua intenzione di procedere soltanto all’adozione del figlio più giovane, dato che gli altri due figli risiedevano nel Regno Unito con il padre di uno di essi.

36 L’HCC è stato indicato come «parte» nel procedimento principale, ma non ha partecipato a tale procedimento dinanzi al giudice del rinvio e non ha esercitato il suo diritto ad essere sentito dinanzi a quest’ultimo.

37 In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con riferimento alla causa C 375/18, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con le disposizioni del [regolamento n. 2201/2003], la concessione, da parte dei giudici di uno Stato membro, di un provvedimento provvisorio (misure cautelari) in personam nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, con cui si inibisca a tale ente di avviare un procedimento di adozione di minori dinanzi all’autorità giurisdizionale di quest’altro Stato membro, qualora il provvedimento in personam sia dettato dalla necessità di tutelare i diritti conferiti alle parti del procedimento di exequatur ai sensi del capo III di tale regolamento».

38 Con decisione del presidente della Corte dell’11 giugno 2018, le cause C 325/18 e C 375/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

39 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

40 A sostegno della sua domanda, esso sottolinea la situazione di urgenza nella causa C 325/18 tenuto conto del procedimento di adozione dei minori avviato dall’HCC e al quale si oppone la madre dei tre minori. A tale procedimento si oppone altresì il padre del figlio più giovane.

41 Inoltre, tale giudice sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale d’urgenza nella causa C 375/18, deriva da un procedimento sommario il quale, qualora la Corte non proceda con procedimento pregiudiziale d’urgenza, verrebbe privato della sua efficacia pratica.

42 A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, che è stato adottato sul fondamento, segnatamente, dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, disposizione che figura nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è di conseguenza idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

43 In secondo luogo, si deve rilevare che le controversie di cui ai procedimenti principali riguardano tre bambini di età inferiore ai sei anni, separati dalla madre da quasi un anno e che l’HCC si è attivato nel Regno Unito ai fini dell’adozione del figlio più giovane.

44 Alla luce di tali circostanze, in data 11 giugno 2018, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C 435/18

45 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si afferma che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che dispone il ritorno di tali minori, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

46 Detto giudice chiede, in particolare, se l’HCC avrebbe dovuto esaurire i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 nello Stato membro ospitante prima di tentare, come ha fatto, di far riconoscere ed eseguire l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003.

47 In primo luogo, si deve rilevare che, se è pur vero che detto regolamento mira, come emerge dal suo preambolo, a istituire uno spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, stabilendo norme che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, mentre la Convenzione, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), mira a garantire l’immediato ritorno dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente, vi è una stretta relazione tra questi due strumenti, che hanno, in sostanza, l’obiettivo comune di dissuadere le sottrazioni di minori tra Stati e, in caso di sottrazione, di ottenere il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C 195/08 PPU, EU:C:2008:406, punti 48 e 52).

48 È opportuno rilevare che il considerando 17 del regolamento n. 2201/2003 sottolinea la natura complementare di tale regolamento, precisando che esso integra le disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980, che resta comunque applicabile.

49 L’articolo 34 di detta Convenzione prevede inoltre che essa «non esclude (...) che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita».

50 La relazione tra i due strumenti in questione è precisata all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, secondo il quale i giudici di uno Stato membro devono applicare i paragrafi da 2 a 8 di tale articolo al procedimento di ritorno previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1980.

51 Si deve constatare che tali disposizioni non richiedono che una persona, un organismo o un’autorità, nel caso in cui sia dedotta una sottrazione internazionale di minori, si basi sulla Convenzione dell’Aia del 1980 per chiedere il rientro immediato di tale minore nello Stato della sua residenza abituale.

52 Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che tale regolamento prevale sulla Convenzione dell’Aja del 1980 (sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C 195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 54).

53 Pertanto, un titolare della responsabilità genitoriale può presentare domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003, di una decisione sulla potestà genitoriale e sul rientro di minori, adottata da un organo giurisdizionale competente a norma del capo II, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, anche se non ha presentato alcuna domanda di rientro fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980.

54 In secondo luogo, si deve esaminare se l’ordine di rientro ricada nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento, il che è contestato da C.E.

55 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative, in particolare, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. In tale contesto, la nozione di «materie civili» dev’essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell’Unione che ricomprende, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del regolamento medesimo, conformemente all’obiettivo richiamato al considerando 5 di quest’ultimo (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C 215/15, EU:C:2015:710, punto 26).

56 L’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 2201/2003 precisa che le materie relative alla responsabilità genitoriale riguardano in particolare il diritto di affidamento, la tutela, la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano, nonché il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto.

57 La nozione di «responsabilità genitoriale» è stata oggetto, all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 2201/2003, di una definizione ampia, nel senso che essa comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore (sentenze del 27 novembre 2007, C, C 435/06, EU:C:2007:714, punto 49, e del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C 92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 59).

58 Si deve constatare che l’esercizio, da parte di un giudice, della sua competenza di collocamento sotto tutela implica l’esercizio dei diritti connessi al benessere e all’istruzione dei minori, che sarebbero normalmente esercitati dai genitori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, o anche aspetti connessi alla tutela e alla curatela, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. Come osservato dal giudice del rinvio, il trasferimento del diritto di affidamento a un’autorità amministrativa rientra altresì nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

59 A tal proposito, emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’ordinanza ex parte adottata dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) conformemente al capo III del regolamento n. 2201/2003, ha riconosciuto l’ordinanza di collocamento sotto tutela e l’ha dichiarata esecutiva in Irlanda.

60 È pacifico che la domanda di ritorno dei tre minori non è stata basata sulla Convenzione dell’Aia del 1980, e che il dispositivo dell’ordinanza di collocamento sotto tutela si compone di vari elementi, tra cui il collocamento di tali minori in regime di tutela giudiziaria e l’ordine di rientro. Risulta quindi che quest’ultimo è conseguente alla decisione in materia di responsabilità genitoriale, e non può essere da questa disgiunto.

61 Ne risulta che una decisione di collocamento sotto tutela di minori e di rientro di tali minori, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, di cui è stata proposta domanda di exequatur dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), si riferisce all’attribuzione e/o all’esercizio e/o limitazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e che essa riguarda «diritt[i] di affidamento» e/o di «tutela», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo. Pertanto, una decisione del genere rientra nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

62 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che le disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui tali minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

Sulla seconda e sulla terza questione nella causa C 325/18

63 Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, osta all’esecuzione di una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori e che è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati, e se il termine per presentare il ricorso in opposizione di cui al paragrafo 5 di detto articolo 33 debba essere opposto alla persona contro la quale l’esecuzione di tale decisione è stata chiesta.

64 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto ii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, prevede che «l’esecuzione della sentenza o della decisione può avere luogo prima della scadenza» del termine di ricorso.

65 La Corte ha infatti statuito che, per evitare che l’effetto sospensivo di un ricorso proposto avverso una decisione sulla dichiarazione di esecutività possa rimettere in discussione il requisito dell’assenza di indugio previsto all’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003, una decisione di collocamento diviene esecutiva nel momento in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto abbia dichiarato, a norma di detto articolo 31, l’efficacia esecutiva di detta decisione (sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C 92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 125). La Corte ha pertanto dichiarato che, al fine di non privare il regolamento n. 2201/2003 del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sul ricorso per la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente celeri e senza che il ricorso proposto contro una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possa avere effetto sospensivo (sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C 92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 129).

66 Tale affermazione, tuttavia, non pregiudica la diversa questione se una decisione dichiarata esecutiva nella fase della procedura ex parte possa essere eseguita prima di essere notificata.

67 Al riguardo si deve constatare che la formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003 non consente, da sola, di rispondere alle questioni sollevate.

68 Infatti, anche se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione avverso una decisione di esecutività inizia a decorrere dalla notifica di tale decisione, essa non precisa se l’esecuzione possa avvenire prima di detta notifica.

69 Al riguardo occorre ricordare che il requisito della notifica della decisione di exequatur ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione di una decisione è chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003 (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2006, Verdoliva, C 3/05, EU:C:2006:113, punto 34).

70 Tale requisito di notifica, e la trasmissione congiunta d’informazioni relative al ricorso, garantisce il diritto a un ricorso effettivo della parte contro cui l’esecuzione è chiesta. Di conseguenza, per considerare che la parte interessata abbia avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003, di proporre opposizione avverso la decisione di exequatur, essa deve aver avuto conoscenza del contenuto di tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C 283/05, EU:C:2006:787, punto 40).

71 Al riguardo, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, conformemente all’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto iii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, la decisione di esecutività deve contenere l’indicazione secondo cui «l’esecuzione della sentenza o della decisione può essere sospesa su istanza all’organo giurisdizionale qualora nello Stato membro di origine sia stato proposta impugnazione con mezzo ordinario».

72 Infatti, la possibilità di chiedere, conformemente al diritto nazionale, una sospensione dell’esecuzione di una siffatta decisione costituisce una garanzia essenziale del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e, più in generale, dei diritti della difesa, che può essere concessa, in particolare, qualora l’esecuzione di una decisione comporti il rischio di conseguenze manifestamente eccessive.

73 In tali circostanze, anche se, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, la persona contro cui è chiesta l’esecuzione deve avere la possibilità di proporre un ricorso per poter sollevare, in particolare, uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’articolo 23 del regolamento, va osservato che l’esecuzione dell’ordine di rientro, prima ancora che l’ordinanza fosse notificata ai genitori interessati, ha loro impedito di contestare in tempo utile la «dichiarazione di esecutività», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, e, in ogni caso, di chiedere la sospensione dell’esecuzione.

74 Inoltre, si deve rilevare che, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, l’HCC ha sostenuto che l’esecuzione immediata della decisione era resa necessaria da un «rischio di fuga in generale». Si deve tuttavia osservare che i minori, dal 14 settembre 2017, erano stati collocati presso una famiglia affidataria in Irlanda. Pertanto, l’esecuzione della decisione recante l’ordine di rientro nel Regno Unito non sembra essere stata caratterizzata da una particolare urgenza.

75 In tali circostanze, si deve constatare che l’esecuzione di una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima della notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati, è contraria all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

76 Il giudice del rinvio chiede inoltre se, in tali circostanze, l’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che il termine di opposizione previsto in tale disposizione deve essere opposto ai genitori interessati.

77 Al riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di prescrizione assolvono generalmente la funzione di assicurare la certezza del diritto (sentenza del 7 luglio 2016, Lebek, C 70/15, EU:C:2016:524, punto 55). Del resto, è anche compatibile con l’interesse superiore del minore che le decisioni che lo riguardano possano essere impugnate solo entro un periodo limitato.

78 Nel procedimento principale, è pacifico che la decisione di exequatur sia stata effettivamente notificata ai genitori interessati.

79 Certamente, dato che la notifica è stata effettuata dopo l’esecuzione di tale decisione, i genitori sono stati privati del loro diritto di chiedere la sospensione dell’ordine di rientro. Tuttavia, questa violazione dei loro diritti della difesa non incide sul termine di opposizione decorrente dalla notifica di detta decisione.

80 In tali circostanze, il termine di opposizione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 non può costituire oggetto di proroga da parte del giudice adito.

81 Alla luce delle considerazioni di cui al punto 75 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio esaminare se il diritto nazionale gli consenta di revocare la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività, adottata in precedenza.

82 Si deve pertanto rispondere alle questioni seconda e terza, che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione di una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

Sulla questione nella causa C 375/18

83 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di avviare o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

84 Si deve ricordare che l’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 consente alle autorità giurisdizionali in esso indicate di adottare provvedimenti provvisori o cautelari a condizione che tali autorità non fondino la loro competenza, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, su uno degli articoli di cui al capo II, sezione 2, di tale regolamento (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C 256/09, EU:C:2010:437, punto 63).

85 Tali autorità giurisdizionali sono autorizzate a concedere provvedimenti provvisori o cautelari nei limiti in cui siano rispettate tre condizioni cumulative, ossia:

– i provvedimenti considerati devono essere urgenti;

– essi devono essere disposti relativamente alle persone presenti o ai beni situati nello Stato membro di tali autorità giurisdizionali, e

– devono avere natura provvisoria (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C 256/09, EU:C:2010:437, punto 77).

86 Ne consegue che non rientra necessariamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 ogni decisione che non risulti essere stata adottata da un giudice competente o asseritamente competente nel merito, ma che una siffatta decisione ricade nella sfera di questa disposizione solamente quando soddisfa le condizioni da quest’ultima previste (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C 256/09, EU:C:2010:437, punto 78).

87 Tuttavia, si deve constatare che la domanda d’ingiunzione controversa nel procedimento principale non riguarda persone che si trovino nello Stato membro del giudice del rinvio e non soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 85 della presente sentenza.

88 Ne consegue che una misura cautelare quale l’ingiunzione controversa nel procedimento principale, richiesta al giudice di uno Stato membro nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vieta a quest’ultimo organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi risiedono, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003.

89 Inoltre, il giudice del rinvio chiede se una siffatta ingiunzione equivalga a vietare all’HCC di adire i giudici del Regno Unito competenti e corrisponda pertanto a una forma di anti-suit injunction vietata dalle sentenze del 27 aprile 2004, Turner (C 159/02, EU:C:2004:228), e del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C 185/07, EU:C:2009:69).

90 In tali sentenze la Corte ha dichiarato che un’anti-suit injunction, vale a dire un’ingiunzione diretta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, è incompatibile con la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), e con il regolamento n. 44/2001, in quanto non rispetta il principio secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta. Una simile ingerenza nella competenza del giudice di un altro Stato membro è peraltro incompatibile con il principio della fiducia reciproca, sui cui si fonda l’istituzione di un sistema obbligatorio di competenza che tutti i giudici cui si applicano tali strumenti giuridici sono tenuti a rispettare (sentenze del 27 aprile 2004, Turner, C 159/02, EU:C:2004:228, punti 24 e 25; del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C 185/07, EU:C:2009:69, punti 29 e 30, e del 13 maggio 2015, Gazprom, C 536/13, EU:C:2015:316, punti 33 e 34).

91 Nel caso di specie, si deve considerare, in conformità di tale giurisprudenza, che il regolamento n. 2201/2003, in particolare l’articolo 26 di quest’ultimo, non consente la concessione di un’ingiunzione che inibisca all’HCC di avviare un procedimento giudiziario nel Regno Unito avente ad oggetto l’adozione di minori o rimetta in discussione la competenza dei giudici del Regno Unito al riguardo.

92 Tuttavia, si deve rilevare che un’ingiunzione come quella richiesta dai genitori interessati non avrebbe, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 153 e 154 delle sue conclusioni, lo scopo né l’effetto di impedire all’HCC di adire un giudice del Regno Unito riguardo allo stesso oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, dal momento che un procedimento giudiziario di adozione, avviato o proseguito nel Regno Unito, ha oggetto ed effetti distinti da quelli del procedimento fondato sul regolamento n. 2201/2003, riguardante il rientro dei minori e volto a salvaguardare il diritto di ricorso dei genitori interessati.

93 Inoltre, secondo la stessa formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la decisione relativa a tale adozione, e le misure che la preparano non rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

94 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

Sulle spese

95 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3) Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.