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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20573 - pubb. 05/10/2018.

Gli obblighi informativi dell'intermediario si esauriscono nel consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli


Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2018, n. 10112. Est. Di Marzio.

Intermediazione finanziaria - Contratto di sola negoziazione di titoli - Persistenza degli obblighi informativi dell'intermediario dopo l'avvenuta negoziazione - Esclusione


In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso. (massima ufficiale)

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