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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20549 - pubb. 02/10/2018.

Nullità del contratto d'investimento, indebito oggettivo e compensazione


Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2018. Est. Loredana Nazzicone.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Regime generale ex art. 2033 c.c. - Applicabilità - Limiti - Conseguenze


Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza. (massima ufficiale)

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