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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20546 - pubb. 29/09/2018.

Dichiarazione di adottabilità, ricorso per cassazione e deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata


Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2018, n. 16857. Est. Pazzi.

Dichiarazione di adottabilità - Sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza contenente la certificazione della sua irrevocabilità - Attestazione implicita dell’avvenuta notifica d’ufficio della decisione ex art. 17, c. 1, l. n. 184 del 1983 - Configurabilità - Conseguenze


In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara l'adottabilità di un minore, il deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata, recante il timbro della cancelleria attestante l'intervenuta irrevocabilità della decisione, a seguito della mancata proposizione del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.c., è idonea ad attestare, per implicito, anche l'avvenuta notificazione alle parti della decisione della corte d'appello effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 184 del 1983, essendo eventualmente onere del ricorrente dimostrare l'esistenza in fatto di circostanze che avrebbero potuto sovvertire l'inevitabile constatazione dell'avvenuto spirare dei termini, quali ad es., l'avvenuta notifica della sentenza in versione non integrale. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23 gennaio 2014 il Tribunale per i minorenni di Lecce, all'esito del procedimento camerale svoltosi con la partecipazione del padre A.E., dichiarava lo stato di adottabilità della minorenne A.A..

2. La Corte d'Appello di Lecce, dopo aver rilevato che nulla era dato sapere della famiglia di origine della bambina e che l'appellante non aveva fornito indicazioni utili per consentire l'identificazione di altri familiari, osservava che all'esito dello scrupoloso vaglio del rapporto fra l'appellante e la minore erano stati ravvisati tanto uno scarso attaccamento del genitore alla discendente, concretizzatosi in mere e saltuarie manifestazioni di volontà inidonee al superamento della situazione di abbandono, quanto il rifiuto da parte della bambina del legame parentale, che si era rivelato per lei estremamente dannoso e doloroso.

La corte territoriale prendeva perciò atto dell'insussistenza di un significativo e stabile legame parentale idoneo a costituire riferimento affettivo ed educativo per la minore, escludeva che i problemi manifestatisi nei rapporti fra padre e figlia potessero essere risolti con l'ausilio delle strutture territoriali, in considerazione del vissuto della bambina e dell'indisponibilità al riguardo di A.A. e di conseguenza respingeva l'appello proposto da quest'ultimo.

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia A.E. val fine di far valere cinque motivi di impugnazione.

Gli intimati Centro Risorse per la famiglia della Provincia di Lecce, Dirigente dell'Ufficio Distrettuale del Servizio Sociale per i minorenni di Lecce, tutore provvisorio di A.A., curatore speciale di A.A., Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce non hanno svolto alcuna difesa.

 

Motivi della decisione

4. Occorre rilevare in via preliminare cha la copia autentica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente certifica l'intervenuta irrevocabilità della decisione sin dal 22 dicembre 2014 a seguito della mancata proposizione di ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c..

La L. n. 184 del 1983, art. 15, u.c. e art. 17, comma 2, postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo a tal fine un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione ex officio.

La certificazione di cancelleria sopra riportata deve perciò essere intesa come attestante, per implicito, l'avvenuta notificazione della decisione della corte territoriale ed, esplicitamente, la mancata proposizione del ricorso per cassazione negli specifici termini previsti in questa materia.

Secondo la giurisprudenza di questa sezione la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'Appello in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis da riconoscere alla previsione di detto termine porta ad escludere l'applicabilità della norma generale posta dall'art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio sotteso alla disciplina in esame trova la sua ratio nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno (Cass. 6/12/2017 n. 29302; Cass. 22/6/2012 n. 10486).

A fronte di una simile attestazione contenuta all'interno della sentenza prodotta ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, era onere del ricorrente dimostrare il ricorrere di circostanze che avrebbero potuto sovvertire l'inevitabile constatazione dello spirare dei termini utili per proporre impugnazione al momento della presentazione del ricorso (quale ad esempio l'avvenuta notifica in versione non integrale della sentenza della corte distrettuale).

In mancanza di allegazioni di sorta in tal senso non rimane che constatare l'intervenuta formazione di un giudicato interno, suscettibile di rilievo di ufficio, e la conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente presentato.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2018.