Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20491 - pubb. 19/09/2018

Pegno di titoli di credito, patto di rotatività e dematerializzazione ex d.lgs. n. 213 del 1998

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2006, n. 23268. Est. Di Amato.


Pegno - Di beni mobili - Costituzione del diritto - Patto di rotatività - "Dematerializzazione" ex d.lgs. n. 213 del 1998 - Portata - Individuazione dei titoli - Necessità - Fattispecie



In tema di pegno di titoli di credito, la clausola di rotatività non elimina la realità del pegno, e la "dematerializzazione" (o "decartolarizzazione") dei titoli di credito, che, secondo il regime compiutamente attuato dal d.lgs. n. 213 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, anche agli effetti della costituzione in pegno, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione e senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo, non elimina anche la necessità dell'individuazione del titolo stesso a norma dell'art. 1378 cod.civ.. Infatti le registrazioni in apposito conto, previste dall'art. 87 T.U.F. e dall'art 34 l.cit. sostituiscono il vincolo di garanzia con una tecnica alternativa ma funzionalmente equivalente allo spossessamento del costituente, di guisa che il contratto è qualificabile secondo il tipo legale del pegno. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del pegno costituito su B.O.T. e C.C.T. privi di qualsiasi indicazione, risultando specificati soltanto gli importi e le date di scadenza). (massima ufficiale)


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