Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20407 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018. .


Società di capitali – Azione di responsabilità – Azione del creditore ex art. 2394 c.c. – Ristoro diretto per il patrimonio del creditore che la esercita – Natura surrogatoria dell’azione dei creditori sociali – Esclusione – Azione esercitata nei confronti di soggetti diversi dalla società – Alterazione della par condicio creditorum – Esclusione



Una volta accertata la natura autonoma dell’azione proposta ai sensi della previsione di cui all’art. 2394 c.c. rispetto a quella di cui all’art. 2393 c.c., consegue come il vantaggio che, all’esito della stessa, potrà eventualmente ottenere il creditore non consista semplicemente in un incremento del patrimonio della società, ma in un ristoro diretto per il patrimonio del medesimo creditore, come si desume dalla stessa rubrica dell’art. 2394 c.c.

Esclusa qualsivoglia natura surrogatoria dell’azione di responsabilità dei creditori sociali rispetto all’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c., ne consegue che l’eventuale esito favorevole per il creditore della stessa non potrà comportare un’alterazione della par condicio creditorum dal momento che tale principio attiene alla violazione del riparto dei crediti vantati dai creditori nei confronti della società e non già, come avviene nel caso in esame, al soddisfacimento del singolo creditore per un danno subito ad opera di un soggetto diverso dalla società debitrice, quale è l’amministratore che, tra l’altro, non potrà successivamente neppure agire in via di regresso nei confronti della società da lui amministrata.

All’esito di tutte le valutazioni esposte, pare utile evidenziare come, sia pure talora in maniera solo incidentale ed episodica, già altra giurisprudenza di merito, anche recente, abbia statuito e abbia raggiunto analoghe conclusioni affermando la piena compatibilità ed ammissibilità dell’azione in contestazione nei riguardi di amministratori di società in concordato preventivo (cfr. corte d’appello Brescia, 14 maggio 2014, in motivazione; tribunale Napoli, 25 luglio 2013 in www.ilcaso.it ; tribunale Napoli, ordinanza cautelare 5 luglio 2013; tribunale di Vicenza, ordinanza cautelare 26 luglio 2010; tribunale Bologna, 8 agosto 2002; tribunale Torino, 28 maggio 1997; corte d’appello Milano, 14 gennaio 1992; tribunale Reggio Emilia, 19 giugno 1979). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)