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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20406 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Catanzaro, 28 Marzo 2018. .

Società di capitali – Azione di responsabilità – Autonomia tra le due azioni di responsabilità di cui all’art. 2394 c.c. e di cui all’art. 2393 c.c. – Azione esercitata dal curatore – Conservazione della reciproca autonomia


In tema di autonomia tra le due azioni di responsabilità, quella di cui all’art. 2394 c.c. e quella di cui all’art. 2393 c.c., deve essere esclusa la natura surrogatoria della prima rispetto alla seconda; in particolare, la corte di cassazione ha ribadito come integri addirittura una domanda nuova inammissibile, qualora proposta in corso di causa, la richiesta di risarcimento formulata, oltre che ai sensi della previsione di cui all’art 2393 c.c. anche ai sensi dell’art. 2394 c.c. “in considerazione della diversità delle due azioni di responsabilità, l’una regolata dall’art. 2393 c.c. di natura contrattuale, fondata sull’inadempimento dei doveri imposti agli organi sociali dalla legge o dall’atto costitutivo, l’altra disciplinata dall’art. 2394 c.c. di natura extracontrattuale, priva di carattere surrogatorio e dotata di un autonomo regime giuridico dell’onere della prova e della prescrizione” (cfr. cass. n. 13765/2007).

La decisione citata ha, in motivazione, evidenziato che “l’affermazione frequente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le due azioni di responsabilità rispettivamente previste dagli artt 2393 e 2394 c.c. quando sopravvenga il fallimento della società e siano congiuntamente esercitate dal curatore a norma dell’art. 146 L. Fall. costituiscono un’azione unica ed inscindibile, sta solo a significare che il medesimo curatore non potrebbe pretendere di esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita, cui dette azioni concorrono, e significa che l’eventuale mancata specificazione del titolo per il quale il curatore agisce fa presumere che egli abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe tali azioni. Quella espressione non può essere, invece, intesa nel senso della indifferenziazione delle domande proposte dall’organo della procedura ai sensi dell’art. 2393 o dell’art 2394; dette domande che, pur se ormai accomunate dalla comune legittimazione, continuano ad avere presupposti diversi, il danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, nell’uno caso, l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale nell’altro, e ad essere soggette ad un diverso regime giuridico, non solo per quel che riguarda l’onere della prova, ove si tenga fermo che l’azione di responsabilità dei creditori sociali non ha carattere surrogatorio bensì diretto ed aquiliano, ma anche con riferimento ai termini di prescrizione ed alla loro decorrenza. Non altrimenti si spiegherebbe la pacifica possibilità che, anche in ambito concorsuale, un’azione risulti prescritta e l’altra possa ancora essere utilmente esercitata” (negli stessi termini cfr. cass. n. 10488/1998). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)