Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20405 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018. .


Società di capitali – Azione di responsabilità – Rapporto con l’art. 184 l.f. – Effetto esdebitatorio per i creditori – Iniziativa del creditore concordatario fondata su differente titolo e finalizzata al risarcimento nei confronti di un soggetto diverso – Creditore concordatario con facoltà di agire nei riguardi di coobbligati o fideiussori



In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, va precisato che, se è vero che l’art. 184 l. fall. sancisce il principio della natura vincolante del concordato preventivo concluso, affermando l’effetto esdebitatorio per i creditori della procedura medesima e la conseguente operatività del concordato alla stregua di un pactum de non petendo di natura privatistica ovvero, secondo alcuni, con una permanente natura anche pubblicistica (con le sole eccezioni ricomprese nella medesima disposizione con riferimento alla posizione dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso), è però anche vero che l’efficacia vincolante indicata, idonea a rendere inesigibile l’originario maggior credito, senza peraltro novarlo, non possa essere utilmente invocata qualora l’iniziativa assunta dal creditore concordatario si fondi su un differente titolo e sia finalizzata al risarcimento, non già nei riguardi della stessa società in concordato preventivo, ma nei confronti di un soggetto diverso da essa, quale è il singolo amministratore, che è del tutto estraneo rispetto ai soggetti tra i quali è intervenuto l’accordo concordatario.

Né pare prospettabile l’assunto secondo il quale, a seguito del concordato, sia venuta meno la qualità di creditore in capo al soggetto che agisca ai sensi della previsione di cui all’art. 2394 c.c., con conseguente carenza di legittimazione sul punto, dato che il creditore concordatario conserva la sua qualità di creditore al di fuori dell’ambito concorsuale che non estingue il credito originario, come ben si desume dalla previsione dell’ultima parte dell’art. 184 l. fall. che sancisce il diritto del medesimo di agire, comunque, per l’intero, in quanto creditore, nei riguardi dei coobbligati ovvero dei fideiussori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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