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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20391 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Luglio 2015. .

Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria - Azionabilità in sede arbitrale - Esclusione - Fondamento


In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è comunque paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito compreso nella procedura concorsuale, allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo. (massima ufficiale)