Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20386 - pubb. 12/06/2018

Eccezione di illiceità del contratto di mutuo e onere della prova a carico del curatore fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2018, n. 11955. Est. Pazzi.


Ammissione al passivo di un credito ipotecario fondato su prova documentale - Eccezione di illiceità del contratto di mutuo - Onere della prova - A carico del curatore fallimentare - Fondamento



In tema di ammissione al passivo di crediti ipotecari, a fronte della prova documentale dell'esistenza di un contratto di mutuo ipotecario offerta dalla banca mutuante, il curatore del fallimento del mutuatario, che eccepisca l'illiceità dell'operazione - per essere stato il contratto utilizzato al solo fine di promuovere un preesistente credito chirografario a credito ipotecario - ha l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova di tale assunto, trattandosi non di una mera contestazione della tesi della controparte ma di un fatto modificativo del diritto vantato dal creditore. (massima ufficiale)


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