Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20385 - pubb. 11/01/2018

Giudicato endo fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 15 Settembre 2006, n. 19940. Est. Nappi.


Fallimento - Ammissione al passivo - Decreto del giudice delegato - Efficacia di giudicato - Insussistenza



I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare.

Il decreto di approvazione dello stato passivo di cui all'art. 96 legge fall., se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato il Tribunale di Bergamo ha confermato in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, l'analogo provvedimento con il quale il giudice delegato al Fallimento E. s.r.l. aveva disatteso le osservazioni formulate L. Fall., ex art. 110, dalla società Vetri e Isolanti Carrara di Carlo Carrara e C. s.n.c., allo scopo di ottenere in sede di ripartizione finale dell'attivo il riconoscimento della natura pignoratizia del suo credito, benchè il pegno non risultasse dallo stato passivo del fallimento.

Ricorre ora per Cassazione la società Vetri e Isolanti Carrara di Carlo Carrara e C. s.n.c. e propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento E. s.r.l..

 

Motivi della decisione

Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione L. Fall., art. 54, lamentando che i Giudici del merito non abbiano tenuto conto degli atti nei quali la stessa curatela aveva fatto esplicito riferimento al suo titolo di prelazione.

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare" (Cass., sez. un., 27 luglio 1963, n. 2082, m. 263220).

Sebbene si escluda perciò che il decreto L. Fall., ex art. 97, possa avere sia un'efficacia extrafallimentare sia un'efficacia positiva di giudicato sostanziale all'interno dello stesso fallimento, si ritiene tuttavia che "il decreto di approvazione dello stato passivo di cui alla L. Fall., art. 96, se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione" (Cass., sez. 1^, 1 settembre 1995, n. 9220, m. 493844, Cass., sez. 1^, 3 febbraio 1987, n. 952, m. 450581).

Sicchè è sostanzialmente indiscusso in giurisprudenza, benchè sia tuttora controverso in dottrina, che il suddetto decreto ha un'efficacia meramente processuale e negativa (ne bis in idem), in quanto solo preclusiva di un riesame in sede fallimentare delle questioni inerenti e all'esistenza e alla natura e all'entità del credito; anche se non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo negozi o rapporto giuridico, tanto che non fa stato nel giudizio di opposizione al fallimento (Cass., sez. 1^, 20 settembre 1993, n. 9622, m. 483809, Cass., sez. 1^, 3 settembre 2003, n. 12823, m. 566500).

Si è precisato in particolare che "le osservazioni al progetto di riparto (L. Fall., art. 110, comma 3) devono essere limitate alla graduazione dei vari crediti ed all'ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato - devono essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive L. Fall, ex art. 101" (Cass., sez. 1^, 8 agosto 1995, n. 8669, m. 493594).

Nel caso in esame è indiscusso che la garanzia pi-gnoratizia vantata dalla società Vetri e Isolanti Carrara di Carlo Carrara e C. s.n.c. non era stata riconosciuta in sede di verificazione dello stato passivo. E quindi non poteva la società ottenerne il riconoscimento in sede di approvazione del piano di riparto definitivo delle attività fallimentari.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e con la condanna della ricorrente alle spese.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2006.