Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20379 - pubb. 11/01/2018

Data certa e valutazione del giudice

Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2006, n. 23793. Est. Panzani.


Data certa - Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Valutazione da parte del giudice di merito - Prova - Fattispecie in tema di insinuazione di credito al passivo fallimentare



L'art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di credito da fideiussione, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che non aveva spiegato perché la produzione, nel procedimento promosso per la dichiarazione del fallimento del fideiussore, della scrittura privata contenente la fideiussione non consentisse di ritenere provata l'anteriorità della scrittura alla dichiarazione del fallimento). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

Svolgimento del processo

D. s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento Pathè Comunicazioni s.r.l. chiedendo l'ammissione del suo credito di L. 800 milioni portato da cambiali. Esponeva che a seguito della cessione da parte sua dei diritti di sfruttamento televisivo di alcune telenovele, la Odeon Programmi TV era rimasta obbligata al pagamento del corrispettivo; che con scrittura privata 30.9.1988 era stato convenuto con l'acquirente e società terza che l'obbligazione sarebbe stata garantita anche da fideiussione della Odeon Finanziaria s.r.l., poi divenuta Pathè Comunicazioni s.r.l., fideiussione che veniva regolarmente prestata; che con scrittura privata 28.9.1990 la Arvedi s.r.l. si era obbligata al pagamento in suo favore della somma di L. 1.400.000.000, che si riferiva al pregresso debito; che la somma doveva essere pagata in parte a mezzo cambiali emesse da Pathè Comunicazioni all'ordine di Arvedi e da quest'ultima girate all'opponente; che l'accordo era espressamente definito non novativo della pregressa obbligazione; che alcune cambiali erano andate insolute e che il 6.6.1991 era stato dichiarato il fallimento della Pathè Comunicazioni.

Il Fallimento Pathè Comunicazioni si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento della domanda. Il Tribunale di Roma con sentenza 16.12.1997 rigettava l'opposizione osservando che la fideiussione era priva di data certa. Di conseguenza unica fonte del credito erano le cambiali, che tuttavia si riferivano ad un'obbligazione assunta senza corrispettivo, sì che la stessa doveva ritenersi inefficace ai sensi della L. Fall., art. 64.

La Corte d'appello di Roma con sentenza 28.1.2002 rigettava l'appello della D. s.r.l. Osservava che il curatore era terzo nel giudizio di opposizione a stato passivo e che la fideiussione era priva di data certa perchè i diversi documenti prodotti dall'appellante, già in primo grado, per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata in base alla quale era stata rilasciata la fideiussione al biennio dalla dichiarazione di fallimento per escluderne l'inefficacia ex L. Fall., art. 64, costituivano un mero indizio della circostanza, non essendo consentita la prova del fatto idoneo a stabilire inequivocabilmente la certezza della data per il tramite di testi o di presunzioni.

Inoltre la garanzia prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, in quanto non correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, doveva essere qualificata come atto a titolo gratuito.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Alphavision s.r.l. , già D. s.r.l., articolando due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Fallimento.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 2704 c.c.. I documenti che la Corte d'appello avrebbe considerato mera prova indiziaria dell'anteriorità della scrittura privata contenente l'impegno a concedere la fideiussione - sulla premessa che non è consentita la prova della certezza della data per il tramite della prova testimoniale o per presunzioni - non sarebbero meri indizi, ma fatti che ai sensi dell'art. 2704 c.c. stabiliscono in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.

Il Fallimento inoltre non potrebbe essere considerato terzo non avendo proposto alcuna domanda riconvenzionale esperibile a tutela della massa, ma avendo soltanto eccepito che la garanzia prestata era garanzia a titolo gratuito.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce difetto di motivazione nonchè violazione della L. Fall., art. 64. L'impegno a rilasciare la fideiussione era stato assunto ben oltre il biennio dalla dichiarazione di fallimento, rilevante ai sensi dell'art. 64. Nella specie, inoltre, non sarebbe questione di atto a titolo gratuito, perchè la fideiussione era stata rilasciata dalla Pathè Comunicazioni nel suo proprio interesse, perchè la società garantita era da essa controllata, e quindi nell'interesse alla conservazione del valore della partecipazione.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello ha ritenuto che i documenti prodotti, tra i quali figurava la raccomandata di conferma della ricezione della fideiussione del 7.11.1988 e il deposito di copia della scrittura privata in occasione della presentazione dell'istanza per la dichiarazione di fallimento della Pathè Comunicazioni, fossero inidonei a provare la data dell'accordo fideiussorio, non essendo ammessa in proposito la prova per presunzioni.

Nel lamentare l'omessa ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia la ricorrente osserva che non si è in presenza di indizi, ma di fatti che, ai sensi dell'art. 2704 c.c. stabiliscono in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento, cioè della scrittura privata del 30.9.1988 con cui venne pattuito il rilascio della fideiussione. Va premesso che è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, in sede di formazione dello stato passivo del fallimento, il curatore agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo sia rispetto allo stesso fallito; sicchè, in applicazione dell'art. 2704 c.c., è necessaria la certezza della data nelle scritture allegate come prova della pretesa fatta valere nei confronti del fallimento (Cass., sez. 1^, 20 luglio 2000, n. 9539, m. 538588, Cass., sez. 1^, 26 giugno 1996, n. 5920, m. 498308). Solo quando propone domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento, il curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione (sostanziale e) processuale, nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive, di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi (Cass., sez. I, 24 novembre 1998, n. 11904, m. 521057, Cass., sez. 1^, 18 agosto 1998, n. 8143, m. 518151).

Di conseguenza è infondata la censura della ricorrente che sostiene che il curatore non sarebbe terzo. Nel caso in esame oltretutto il curatore ha eccepito l'inefficacia dell'atto posto a fondamento dell'insinuazione ai sensi della L. Fall., art. 64, facendo valere un'eccezione che può essere sollevata soltanto nell'interesse della massa, sì che la sua qualità di terzo appare indiscutibile.

L'art. 2704 c.c. tuttavia, non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass., sez. 1^, 28 giugno 1963, n. 1760, m. 262702). La giurisprudenza, se esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (Cass., sez. 1^, 4 giugno 1986, n. 3742, m. 446622), ammette che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass., sez. 3^, 11 ottobre 1985, n. 4945, m. 442318; Cass. 8.11.2001, n. 13813, m. 550082). Nella specie la Corte d'appello nell'affermare che la ricorrente aveva fornito una mera prova indiziaria inidonea a fondare la prova dell'anteriorità della fideiussione all'apertura della procedura concorsuale, non ha preso in espressa considerazione nè la raccomandata di conferma della ricezione della fideiussione del 7.11.1988 nè il deposito di copia della scrittura privata in occasione della presentazione dell'istanza per la dichiarazione di fallimento di Pathè Comunicazioni, documenti che erano stati ritualmente prodotti dalla ricorrente, e non ha spiegato perchè, a suo avviso, quest'ultima avesse fornito una mera prova indiziaria, insufficiente a fondare la prova piena dell'anteriorità della fideiussione al fallimento.

La Corte di merito, in particolare, avrebbe dovuto chiarire perchè la produzione della scrittura privata contenente la fideiussione nel procedimento promosso per la dichiarazione di fallimento della società poi fallita, non consentisse di ritenere provata l'anteriorità del documento al fallimento stesso, secondo la previsione dell'art. 2704 c.c., comma 1, ult. parte.

Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata è carente per i profili ora accennati, sì che la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Il restante motivo resta assorbito.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2006.