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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20344 - pubb. 30/08/2018.

Questione preliminare e assegnazione dei termini ex art 183 c.p.c. Natura suppletiva della capacità processuale del fallito


Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2018, n. 2626. Est. Genovese.

Processo civile – Violazione del contraddittorio – Indicazione del fatto rilevante – Necessità

Fallimento – Capacità processuale del fallito – Natura suppletiva – Disinteresse del curatore


Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, e quali prove sarebbero state dedotte, poichè in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado. (massima ufficiale)

In applicazione della L. Fall., art. 43, il fallimento determina, per un verso, l'attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita della capacità processuale del fallito; il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, anche se tale legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile sol quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia. (Sez. 1, Sentenza n. 9456 del 1997). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Milano ha respinto le impugnazioni proposte da signor D.M.P. (con appello principale), nella qualità di legale rappresentante della società (fallita) (OMISSIS) srl, e da Incofinsco SpA (appellante incidentale), avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, affermata la propria giurisdizione, ha escluso la legittimazione attiva del primo a proporre alcune domande giudiziali nei riguardi delle società svizzere Du Pont Textiles Interior S.A. (d'ora in avanti, solo Du Pont) e Invista International S.A. (in seguito, Invista) nonchè nei riguardi della Incofinsco SpA ed il Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del curatore, allo scopo di far dichiarare inesistente il loro credito verso la società in bonis, e ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte da Incofinsco verso le altre convenute, in quanto dipendenti dalle domande principali, dichiarate inammissibili per il già menzionato difetto di legittimazione attiva del D..

2. Secondo il Giudice distrettuale, infatti, le doglianze proposte da D. non avevano fondamento, perchè: 1) l'atto di citazione non conteneva la preliminare ed essenziale richiesta di accertamento dell'inerzia del curatore fallimentare, limitandosi a postularla; 2) nè poteva parlarsi d'inerzia del curatore perchè, al riguardo, vi era stata una consapevole valutazione negativa da parte del giudice fallimentare.

2.1. Perciò, correttamente, il giudice di primo grado aveva negato la richiesta concessione dei termini, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, dovendosi egli arrestare di fronte al pregiudiziale rilievo del difetto di legittimazione processuale attiva dell'attore.

2.2. Le spese legali erano da porre a carico della creditrice in quanto la parte prevalente della discussione giudiziale era stata assorbita dalla collocazione del credito, per quanto in ordine ad esso si fosse raggiunto l'accordo sul quantum.

3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione: a) il D., con ricorso principale affidato a tre motivi di censura, illustrati anche da memoria; b) Incofinsco, con ricorso incidentale, articolato in tre motivi, pure illustrati con memoria; c) Invista sarl, con ricorso incidentale condizionato, alla mancata dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso principale del D.; d) Du Pont International Operations sari (già Du Pont Textiles Interior S.A.), con ricorso incidentale condizionato, in caso di accoglimento del ricorso principale.

4. La Curatela fallimentare ha resistito con controricorso: sia al ricorso principale che a quello incidentale di Incofinsco.

5. Invista, a sua volta, si è difesa anche con controricorso sia in ordine al ricorso principale sia a quello incidentale di Incofinsco.

6. Du Pont, al pari di Invista, si è difesa anche con controricorso in ordine al ricorso incidentale di Incofinsco.

7. Inconfisco, a sua volta, si è difesa - anche con controricorso - in relazione ai ricorsi incidentali condizionati di In vista e Du Pont.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale (Error in procedendo e Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 6, art. 187 e 112 c.p.c.) il D. censura la sentenza impugnata perchè il Tribunale: a) gli avrebbe illegittimamente negato, violando anche il principio del contraddittorio, la concessione dei termini richiesti, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, non ricorrendo il caso dell'art. 187, ossia la presenza di una questione di merito avente carattere preliminare, tale non essendo la inesistente richiesta di accertamento circa l'inerzia del curatore fallimentare, neppure rilevata dal primo giudice e nè richiesta dalle parti nei due gradi di giudizio (e perciò creata ex novo da quello d'appello, anche in violazione dell'art. 112 c.p.c.); b) non gli avrebbe consentito di poter illustrare il conflitto d'interesse del curatore rispetto alle proprie domande volte alla dichiarazione di nullità ed inesistenza dell'ingente credito delle società convenute che, una volta escluso, avrebbe comportato la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

2. Con il secondo mezzo (Omesso esame di un fatto decisivo e Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43 e art. 100 c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe del tutto ignorato e non motivato in ordine a fatti da lui stesso esposti, a sostegno della propria legittimazione ad agire, circa la necessità di una sua azione in giudizio onde evitare un'ipotesi di bancarotta fraudolenta anche a suo carico, così com'era effettivamente accaduto per tale Gagliardi, precedente amministratore della società fallita, il quale - avendo assunto obbligazioni estranee all'oggetto sociale e concesso garanzie - aveva ricevuto avviso d'imputazione di tale ipotesi di reato per fatti che potevano essere estesi anche ad esso ricorrente.

3. Con il terzo (questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 43 e art. 100 c.p.c. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.) il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni di cui alla L. Fall., art. 43 e art. 100 c.p.c. nella parte in cui non consentono di riconoscere in via automatica la legittimazione processuale attiva del fallito o dell'amministratore di società per tutte le questioni di natura patrimoniale dalle quali può dipendere una imputazione di bancarotta a carico dell'attuale o passato amministratore della società.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale (Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e art. 105 c.p.c., comma 1) Incofinsco censura la sentenza impugnata perchè la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno dei principi in materia di specificità dei motivi di appello e di intervento volontario autonomo, essendo chiare le differenze tra la domanda proposta dal D. e quella propria, come riportate per stralci nel corpo della doglianza.

5. Con il secondo mezzo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.) Incofinsco censura la sentenza impugnata nella parte in cui gli avrebbe illegittimamente negato, violando anche il principio del contraddittorio, la concessione dei termini richiesti, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6.

6. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 6 nei confronti di D.; Omesso esame di un fatto decisivo e Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43 e art. 100 c.p.c.), nell'ipotesi che trovasse conferma la decisione impugnata e l'assunto che il proprio intervento non avrebbe carattere autonomo, Incofinsco censura in subordine la sentenza impugnata accodandosi al secondo mezzo di ricorso del D., in modo da ottenere, per questa via, l'ammissibilità e l'esame del proprio ricorso.

7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato (Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 112 c.p.c.) Invista si duole della sentenza impugnata perchè la Corte territoriale, confermando la pronuncia del primo giudice, avrebbe disatteso il proprio appello incidentale con il quale si faceva valere il difetto della giurisdizione italiana essendo tutte le convenute società di diritto svizzero. Infatti, i residui convenuti o erano tali solo formalmente (il Fallimento) o nei loro confronti non erano state proposte domande (sarebbe il caso di Incofinsco).

8. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale condizionato Du Pont censura la sentenza impugnata perchè la Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza del Tribunale che, a sua volta, avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sul presupposto erroneo che fossero state convenute anche società italiane, mentre - in realtà - le domande proposte da D. erano rivolte esclusivamente contro sè stessa e la Invista, entrambe società di diritto svizzero.

9. Il primo mezzo del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale della Incofinsco, trattando la medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente.

9.1. Con essi si censura la sentenza impugnata perchè il Tribunale, violando anche il principio del contraddittorio, avrebbe illegittimamente negato al D., la concessione dei termini richiesti, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, non ricorrendo il caso di cui all'art. 187 codice di rito, ossia la presenza di una questione avente carattere preliminare, tale non essendo la inesistente richiesta di accertamento circa l'inerzia del curatore fallimentare, neppure rilevata dal primo giudice e nè richiesta dalle parti nei due gradi di giudizio (e perciò creata ex novo da quello d'appello, anche in violazione dell'art. 112 c.p.c.), onde il D. non avrebbe potuto illustrare il conflitto d'interesse del curatore rispetto alle proprie domande volte alla dichiarazione di nullità ed inesistenza dell'ingente credito delle società convenute che, una volta escluso, avrebbe comportato la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

9.2. Ma la così riassunta composita censura si rivela inammissibile in quanto, il preteso vulnus al principio del contraddittorio ed ai propri diritti tesi alla dimostrazione di un ben diverso passivo fallimentare, non si lascia apprezzare perchè il ricorrente principale (e sulla sua scia quello incidentale), una volta affermata l'esistenza dell'error in procedendo commesso da giudice di prime cure non spiega (al di fuori di una lettera di sollecito scritta agli organi della procedura già tenuta in considerazione nel giudizio) quali siano stati le ulteriori allegazioni e, soprattutto, gli elementi probatori che sarebbero stati offerti al primo giudice ove quei termini fossero stati assegnati alle parti.

9.3. I richiamati mezzi di ricorso possono, perciò, respingersi in applicazione del seguente principio di diritto "Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, e quali prove sarebbero state dedotte, poichè in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado.".

9.4. Nè può dirsi che i fatti dedotti erano stati sufficientemente chiariti dall'appellante sulla base delle affermazioni rese dall'attore nel corso della prima udienza svoltasi davanti al Tribunale ("la suddetta inerzia è stata ben documentata in atti"), in considerazione dell'opposta valutazione data dal Tribunale il quale, ritenuta la causa matura per la decisione sulle questioni -pregiudiziale e preliminare già individuate, le ha totalmente respinte.

9.5. Diventano perciò recessive anche le considerazioni svolte al "rilievo ufficioso" della mancata proposizione, da parte dell'attore D., di "alcuna domanda di accertamento dell'inerzia del curatore" fallimentare come cognizione preliminare rispetto alla questione della propria legittimazione attiva, divenendo invece centrale l'allegazione di fatti ulteriori da provare in riferimento alla eccezionale legittimazione ad agire del fallito (o dell'amministratore della società fallita).

9.6. Infatti, questa stessa sezione - nel chiarire i presupposti per il riconoscimento della legittimazione suppletiva ad agire da parte del fallito - ha, al riguardo, affermato il principio di diritto secondo cui "in applicazione della L. Fall., art. 43, il fallimento determina, per un verso, l'attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita della capacità processuale del fallito. Il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, anche se tale legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile sol quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia." (Sez. 1, Sentenza n. 9456 del 1997).

9.7. L'assoluto disinteresse della Curatela (Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 1990), come condizione negativa perchè possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela, poichè "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla." (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 2016).

10. Vanno esaminati, perchè connessi tra loro, i restanti motivi svolti dal D., relativi all'ulteriore ragione della propria legittimazione attiva (il pericolo di una incriminazione per bancarotta fraudolenta) ed il terzo di Incofinsco, sia pure proposto in via subordinata alla reiezione anche del suo primo.

10.1. Anche tali motivi sono inammissibili, ma per la diversa ragione della loro intempestiva allegazione nella comparsa conclusionale di appello.

10.2. Ne discende anche l'irrilevanza del terzo mezzo del D. ed il terzo di Incofinsco, che quello riproduce pedissequamente (sia pure in via subordinata).

11. Il primo mezzo del ricorso incidentale di Incofinsco (quello secondo cui la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno dei principi in materia di specificità dei motivi di appello e di intervento volontario autonomo, dovendo apparirle chiare le differenze tra la domanda proposta dal D. e quella propria, come riportate per stralci nel corpo della doglianza, onde il difetto di dipendenza di questa da quella) è, ancora una volta, inammissibile poichè il mezzo si risolve nella confutazione dell'affermata dipendenza della propria domanda da quella del D. (così come ha fatto la Corte territoriale) ma attraverso l'affermazione di una presunta sua autonomia che suppone il riconoscimento di un credito che, tuttavia, in tanto potrebbe essere riconosciuto in quanto venisse fatto valere in sede concorsuale, secondo i principi che regolano la cognizione per mezzo dell'esame dello stato passivo fallimentare.

12. Sulla base dell'integrale reiezione del ricorso principale di D. e di quello incidentale di Incofinsco, restano assorbiti i ricorsi incidentali proposti in via condizionata dagli ulteriori ricorrenti in via incidentale (Du Pont e In vista).

13. Infine: D. e Incofinsco sono tenuti, ciascuna in proprio, al pagamento delle spese processuali nei confronti di ogni controricorrente: la Curatela fallimentare di (OMISSIS), le società Du Pont e Invista; spese che si liquidano come da dispositivo.

14. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

 

P.Q.M.

Respinge il ricorso principale e quello incidentale di Incofinsco e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati proposti dalle società Du Pont e Invista.

Condanna ciascuno dei due soccombenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dai controricorrenti (Curatela fallimentare di (OMISSIS), le società Du Pont e Invista) nella misura di Euro 10.200,00 ciascuno, oltre alle spese generali forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018.