Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20325 - pubb. 28/08/2018

I pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda di concordato ma prima del decreto di apertura sono inefficaci, non revocabili

Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2018, n. 18729. Est. Ceniccola.


Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 l.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione



Poichè gli effetti del decreto di apertura del concordato preventivo retroagiscono alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, ma prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall. e non risultano soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto. (massima ufficiale)


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