Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20319 - pubb. 03/08/2018

Il rimborso forfetario delle spese generali compete automaticamente al difensore

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2018, n. 13693. Est. Campese.


Tariffe professionali - Rimborso forfetario delle spese generali - Natura giuridica - Spettanza automatica - Sussistenza - Fondamento



Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

1. V.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla curatela del Fallimento della (*) s.p.a., avverso il decreto del Tribunale di Bolzano del 4 giugno/22 luglio 2013, comunicato il 23 luglio 2013, reiettivo dell'opposizione da lui proposta contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale anche per le ulteriori somme ivi indicate, afferenti crediti nascenti dall'intercorso rapporto lavorativo con la menzionata società in bonis dal 9 maggio 2002 al 24 novembre 2011 (data dell'avvenuta comunicazione del recesso da parte del curatore), con le mansioni di responsabile dell'ufficio personale e della sicurezza presso la sede di (*), inquadrato come dirigente dall'1 gennaio 2008, ed alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato, con il quale si confrontava quotidianamente in merito alla gestione delle risorse umane e della sicurezza dell'azienda. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

1.1. Per quanto qui di specifico interesse, quel tribunale ritenne: i) non dovuti gli importi pretesi a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e novembre 2011, e di corrispondenti ratei di tredicesima e di quattordicesima, atteso che, per effetto del fallimento della (*) s.p.a., pronunciato dal Tribunale di Bolzano il 20 ottobre 2011, il descritto rapporto lavorativo era stato sospeso, ai sensi della L. Fall., art. 72, fino all'avvenuta comunicazione del licenziamento da parte del curatore. Era mancata, dunque, a decorrere dalla data predetta, un'effettiva prestazione lavorativa da parte del V., tale non potendosi ritenere il suo "rimanere a disposizione"; 2) non spettante il bonus invocato quale retribuzione variabile per il 2011, attesa la inopponibilità dell'accordo ad esso relativo, intercorso fra la (diversa) società Wolseley e l'opponente, al fallimento (*) s.p.a., privo, quindi, sul punto, di titolarità passiva; 3) parimenti non dovuta l'ulteriore (rispetto a quanto riconosciutogli dal giudice delegato) somma richiesta, peraltro con allegazioni generiche, per indennità sostitutiva del preavviso, dovendo escludersi dalla corrispondente base di calcolo la voce di retribuzione variabile 2011, non riconosciuta all'opponente per le ragioni già esposte, e quelle per ferie, festività soppresse o permessi non goduti; 4) nemmeno spettante quanto domandato per indennità sostitutiva di ferie non godute, dovendosi l'opponente considerare, in base alle stesse sue argomentazioni, alla stregua di un dirigente apicale. Egli, peraltro, non aveva dedotto di avere, in passato, dovuto sempre concordare i periodi di ferie con l'amministratore delegato, nè che questi gli sarebbero stati negati, nè, in ogni caso, era stata fornita adeguata prova della ricorrenza di necessità aziendali, assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla loro fruizione.

2. Il primo motivo di ricorso è rubricato "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72; violazione e falsa applicazione di norme dei contratti collettivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 8 del CCNL Dirigenti di aziende del settore terziario del 23.01.2008; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia ed in particolare in relazione all'affermazione che non fossero necessarie figure dirigenziali presso il Fallimento (*) s.p.a. dopo il 20.10.2011; omessa o insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia ed in particolare in relazione all'affermazione che non si possa ritenere attività lavorativa il "rimanere a disposizione" del datore di lavoro". Esso censura il decreto impugnato nella parte in cui ha negato il riconoscimento degli importi invocati a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e novembre 2011, nonchè per i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

2.1. Il secondo motivo prospetta "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia ed in particolare in riferimento all'affermazione che il Fallimento (*) s.p.a. non abbia legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento degli importi dovuti al ricorrente a titolo di retribuzione variabile riguardante l'anno fiscale 2011", e critica gli assunti utilizzati dal tribunale per negare al V. quanto dal medesimo richiesto a titolo di retribuzione variabile (bonus) per il 2011.

2.2. Il terzo motivo reca "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento alla quantificazione dell'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.; violazione e falsa applicazione di norme dei contratti collettivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 35, comma 11 del CCNL Dirigenti di aziende del settore terziario del 23.01.2008", ed ascrive al decreto impugnato di aver erroneamente ritenuto corretta, in relazione alla domandata indennità sostitutiva del preavviso, l'avvenuta ammissione al passivo, effettuata dalla curatela, di un minor importo, dalla cui base di calcolo erano stati esclusi sia la parte variabile della retribuzione che gli ulteriori istituti contrattuali quali festività, ex festività, permessi, etc.

2.3. Il quarto motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 2109 c.c., comma 2; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. contraddittoria e comunque insufficiente motivazione con riferimento alla sussistenza del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute", censura il mancato riconoscimento degli importi invocati dal V. per indennità sostitutiva di ferie non godute.

2.4. Il quinto motivo, infine, lamenta "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 91 c.p.c., nonchè al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, conv., con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, in relazione agli artt. 1, 4, ed 11 ed all'allegato A, del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, con riferimento alla condanna alle spese a carico del ricorrente ed alla quantificazione della stessa".

3. Giova immediatamente premettere, quanto ai vizi motivazionali prospettati con i motivi primo, secondo e quarto, che il loro esame avverrà alla stregua di quanto oggi previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che il decreto impugnato risulta essere stato depositato il 22 luglio 2013), che esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La riformulazione della norma suddetta deve essere, quindi, interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014; Cass n. 7472 del 2017).

4. Il primo motivo risulta in parte infondato e, per il residuo, inammissibile.

4.1. In particolare, l'infondatezza investe la censura di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72, art. 8 del CCNL Dirigenti di aziende del settore terziario del 23.01.2008 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il decreto impugnato negato al V. il riconoscimento degli importi invocati a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e novembre 2011, nonchè per i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

4.1.1. Invero, risulta pacifico, in fatto, che: 1) l'odierno ricorrente svolse la propria attività lavorativa fino al (*), data in cui il Tribunale di Bolzano pronunciò il fallimento della (*) s.p.a., ordinando, tra l'altro, l'apposizione dei sigilli in tutti i locali dell'azienda, compresi i quaranta punti vendita, per cui l'attività della stessa cessò salvo il solo punto vendita "(*)", ubicato in (*), del quale fu autorizzato l'esercizio provvisorio; 2) con missiva del 24 novembre 2011, il curatore di quel fallimento gli comunicò il recesso dal contratto di lavoro; 3) nessuna prestazione lavorativa fu concretamente svolta, nel suddetto intervallo temporale, dal V.: quest'ultimo, però, ha sostenuto di essere rimasto "a disposizione" del datore di lavoro in tale periodo.

4.1.2. E' noto, poi, che l'art. 2119 c.c., comma 2, in tema di effetti del fallimento sui rapporti di lavoro pendenti alla data della relativa dichiarazione, stabilisce che esso "non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto".

4.1.3. Secondo un risalente orientamento, tale precetto, per il quale il fallimento non può determinare, di per sè, lo scioglimento del rapporto di lavoro, va coordinato con la L. Fall., art. 72 che, nella formulazione originaria, prevedeva che, in caso di "vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti", "l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo", con un meccanismo ritenuto applicabile per ogni ipotesi negoziale non munita di espressa disciplina e, quindi, anche nel caso di rapporti di lavoro pendenti (cfr. Cass. n. 799 del 1980; Cass. n. 1832 del 2003).

4.1.4. Il principio per il quale, in seguito a dichiarazione di fallimento, il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa della dichiarazione del curatore ai sensi della L. Fall., art. 72, il quale può scegliere di proseguire nel rapporto medesimo ovvero di sciogliersi da esso, ha trovato conferma nella nuova formulazione della L. Fall., art. 72, introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (applicabile, ratione temporis, nell'odierna controversia), che disciplina in generale il fenomeno degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti. Diversamente, qualora sia disposto l'esercizio provvisorio di impresa, la regola valida per tutti i rapporti pendenti è nel senso che la prosecuzione è automatica, salva la facoltà del curatore di scioglierli o sospenderli (L. Fall., art. 104, comma 7).

4.1.5. Pertanto, in assenza di un esercizio provvisorio della curatela, il rapporto di lavoro pendente resta sospeso nella sua esecuzione, in attesa delle decisioni del curatore sulla prosecuzione o sul definitivo scioglimento. In tale lasso temporale, che va dalla dichiarazione di fallimento sino alla scelta del curatore, il rapporto di lavoro, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l'esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi (cfr. Cass. n. 7473 del 2012, nonchè, in motivazione, la più recente Cass. n. 522 del 2018). In detto tempo, il curatore esercita una facoltà legittima, volta a verificare la possibilità e la convenienza alla prosecuzione dei rapporti di lavoro, in vista della conservazione della potenzialità produttiva dell'azienda, anche ai fini di una strategia liquidatoria; lo stato di incertezza in cui versa il lavoratore è bilanciato dalla possibilità a questi riconosciuta dalla L. Fall., art. 72 (in precedenza comma 3, attualmente comma 2) di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine entro il quale deve determinarsi, decorso il quale il contratto si intende sciolto; non può escludersi, infine, laddove il tempo sia oltremodo prolungato per inerzia o negligenza della curatela, o comunque per un uso distorto o colpevole della facoltà riconosciuta, che possa essere fatta valere una responsabilità risarcitoria di diritto comune da parte dei danneggiati, ove ne ricorrano i presupposti.

4.2. Alla stregua dei suesposti principi, dunque, nessuna violazione e/o falsa applicazione delle norme invocate dal V. è riscontrabile nel decreto oggi impugnato laddove ha escluso l'essere a questi dovuta la retribuzione (ed i corrispondenti ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) anche per il periodo (20 ottobre/24 novembre 2011) intercorso tra la dichiarazione di fallimento della (*) s.p.a. e la comunicazione di recesso del rapporto lavorativo allo stesso comunicata dal curatore fallimentare: fino al compimento della scelta prevista dalla L. Fall., art. 72 invero, il rapporto pendente, privo di bilaterale esecuzione, è rimasto in una fase di sospensione ed il curatore ha esercitato una facoltà espressamente prevista dalla legge, per cui la sua condotta è immune da censure.

4.2.1. Nè, in contrario, può attribuirsi un qualche valore all'essere rimasto "a disposizione", come asserito dal ricorrente, e ciò perchè non risulta che tanto gli fosse stato espressamente domandato dalla curatela, oltre ad essere pacifico che, come si è già ricordato, nel suddetto periodo, egli non ha svolto alcuna prestazione lavorativa, sicchè non ha maturato il diritto alla corrispondente retribuzione.

4.3. Il medesimo motivo è, invece, inammissibile relativamente al prospettato vizio motivazionale, atteso che la doglianza così proposta mira, in realtà, a sollecitare un riesame dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria dei documenti prodotti (in particolare, la già menzionata missiva del curatore del 24.11.2011, in cui lo stesso, oltre a comunicare al V. il recesso dal rapporto lavorativo, specificava che non erano necessarie, a parere della curatela, figure dirigenziali in relazione al ramo di azienda - l'unico per cui era stato disposto l'esercizio provvisorio - "(*)", avente sede in (*)), la cui sindacabilità in sede di legittimità, già esclusa in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, trattandosi di un profilo non attinente all'interpretazione di una norma di legge, ma alla ricostruzione della fattispecie concreta, neppure può ormai ritenersi consentita sotto il profilo del vizio di motivazione alla stregua di quanto si è già detto circa il concreto significato da attribuirsi al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.3.1. Il V., peraltro, pur allegando la circostanza dell'autorizzato esercizio provvisorio del solo punto vendita "(*)" di (*), già precedentemente menzionato, neppure ne spiega la concreta rilevanza (considerato l'elevato numero di punti vendita posseduti dalla (*) s.p.a. come desumibile dalla sentenza dichiarativa del suo fallimento) con riferimento alle sue mansioni di "responsabile dell'ufficio personale e della sicurezza" presso la sede di (*), sicchè la doglianza risulta essere carente quanto al requisito della decisività del fatto il cui esame si assume essere stato omesso.

5. Il secondo motivo, anch'esso recante vizi di violazione/falsa applicazione di legge (con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.) e motivazionali riferiti agli assunti utilizzati dal tribunale per negare all'odierno ricorrente quanto dal medesimo richiesto a titolo di retribuzione variabile (bonus) dovutogli per il 2011, è, nel suo complesso, inammissibile.

5.1. Si assume, invero, che il tribunale avrebbe "ignorato fatti e documenti pur presenti in atti, che avrebbero portato alla decisione opposta", e che "quel che è più grave ancora, il Collegio bolzanino ha omesso totalmente qualunque motivazione per non aver valorizzato tali circostanze di causa" (cfr. pag. 29 del ricorso). Ci si riferisce, in particolare (cfr. pag. 29-30 del ricorso), al documento costituente l'allegato sub n. 10 del ricorso in opposizione del V. (cioè la lettera proveniente da (*) s.p.a. alla quale era stato allegato il prospetto della Wolseley recanti gli obbiettivi da raggiungersi nel 2011), al piano di incentivi per l'anno fiscale 2006/2007 a quest'ultimo comunicato sempre dalla (*) s.p.a., nonchè alla lettera di detta società riferita al raggiungimento ed al pagamento del piano incentivi per il 2008.

5.2. Orbene, anche a volersi sottacere la circostanza che l'omesso esame di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, e non risultanze probatorie, rileva il Collegio che, da un lato, il Tribunale di Bolzano ha certamente valutato il documento costituente l'allegato sub n. 10 del ricorso L. Fall., ex art. 98-99 del V., posto che nel decreto oggi impugnato si legge, specificamente (cfr., amplius, pag. 5-6), che "il documento allegato dal reclamante a prova dell'accordo relativo agli obbiettivi da raggiungere (doc. n. 10 del reclamante) è riconducibile esclusivamente alla soc. Wolseley e non alla (*) s.p.a., diverso soggetto giuridico. E' difatti della società Wolseley l'intestazione del documento.. e ad essa sono altresì riconducibili gli obbiettivi fissati attraverso il documento stesso.. La stessa lettera di (*) s.p.a., cui è allegato il detto Bonus Plan, fa riferimento alle indicazioni fornite dal Gruppo per il top management, dando atto, pertanto, trattarsi di obiettivi eterostabiliti.. Deve, quindi, negarsi l'opponibilità dell'accordo relativo al bonus 2011 intercorso tra Wolseley ed il reclamante al fallimento (*) s.p.a.."; dall'altro, che l'ulteriore documentazione invocata dal ricorrente si riferisce ad annualità fiscali diverse dal 2011, sicchè, a tacer d'altro, non sembra che alla stessa (e/o ai fatti da essa ricavabili) possa attribuirsi carattere di decisività.

5.3. In definitiva, anche la censura appena descritta è volta, in realtà, a sollecitare un inammissibile riesame, in questa sede, dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria dei documenti suddetti. Ciò determina anche l'inammissibilità del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. prospettato, nel motivo in esame, proprio, ed esclusivamente, con riferimento all'asserita omessa valutazione delle (diverse) risultanze che il ricorrente intenderebbe trarre da quegli stessi documenti. E' sufficiente, infatti, ricordare, in proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 22707 del 2017).

6. Il quarto motivo, parimenti recante vizi di violazione/falsa applicazione di legge (con riferimento all'art. 2109 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c.) e motivazionali riferiti agli assunti utilizzati dal tribunale per negare all'odierno ricorrente quanto dal medesimo richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ed il cui esame è logicamente prioritario rispetto al terzo (che postula il riconoscimento, ai fini del corretto calcolo della maggiore indennità sostitutiva del preavviso ivi invocata, anche della menzionata indennità) è, nel suo complesso, inammissibile.

6.1. Si assume, invero, che il tribunale "ha applicato in modo errato la norma di legge di cui all'art. 2109 c.c., ha sbrigativamente omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia e, dove lo ha fatto, ha motivato in modo contraddittorio" (cfr. pag. 39 del ricorso), in particolare laddove ha inteso qualificare il V. come dirigente apicale e nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale dal medesimo articolata (e riportata in ricorso) al fine di dimostrare la necessità della sua costante presenza in azienda a partire dalla primavera del 2010 e fino alla cessazione del rapporto lavorativo.

6.2. Rileva il Collegio che nel decreto impugnato (cfr. pag. 9-10) si legge che: 1) il V., alla stregua delle sue stesse allegazioni ("riferiva esclusivamente all'amministratore delegato"), doveva ritenersi un dirigente apicale; 2) "quanto alla dedotta mancata possibilità di determinare liberamente le proprie ferie proprio in ragione della posizione (non apicale) rivestita", il medesimo comunque non aveva "allegato di avere in passato dovuto sempre concordare i periodi di ferie con l'amministratore delegato, nè che questi gli sarebbero stati negati"; 3) "secondo costante giurisprudenza di legittimità, il dirigente che vanti il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute deve provare "la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione" (Cass. Sez. Lavoro 7.6.2005 n. 11786), non avendone altrimenti diritto"; 4) "detta prova non è stata tuttavia fornita dall'opponente, il quale ha genericamente allegato di avere dovuto essere a costante disposizione dell'azienda, senza tuttavia concretamente indicare in cosa le "necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive" ostative alla fruizione delle ferie sarebbero consistite e perchè la sua costante presenza sarebbe stata fondamentale, se non nella misura di una generica allegazione di crisi della società". Il decreto ha, inoltre, sottolineato che "siffatte allegazioni del ricorrente sono inconciliabili con la circostanza, documentata da parte resistente, che egli abbia comunque goduto di 25 giorni di ferie durante il 2011".

6.3. Orbene, richiamati il significato ed il perimetro applicativo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, già precedentemente descritti, la riportata censura del ricorrente mira, a ben vedere, a sollecitare un riesame dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria dei documenti prodotti ed all'ammissibilità ed alla rilevanza della prova testimoniale articolata nel corso del giudizio, la cui sindacabilità in sede di legittimità, già esclusa in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, trattandosi di un profilo non attinente all'interpretazione di una norma di legge, ma alla ricostruzione della fattispecie concreta, deve ritenersi non più consentita neppure sotto il profilo del vizio di motivazione a seguito dell'avvenuta novellazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei termini di cui si è ampiamente già detto.

6.4. Essa, in definitiva, è volta ad ottenere una rivisitazione dell'accertamento in fatto risultante dal decreto impugnato, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; Cass., Sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17477). Ciò determina anche l'inammissibilità del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2109 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c. prospettato, nel motivo in esame, proprio, ed esclusivamente, con riferimento all'asserita omessa valutazione dei (diversi) esiti che il ricorrente intenderebbe trarre da quegli stessi elementi istruttori, essendo qui sufficiente richiamare il contenuto di Cass. n. 24155 del 2017 e Cass. n. 22707 del 2017, già precedentemente riportato.

7. Il terzo motivo può evidentemente considerarsi assorbito, atteso il mancato riconoscimento al V., alla stregua delle argomentazioni tutte poste a base delle declaratorie di complessiva inammissibilità del secondo e quarto motivo, di quelle voci della retribuzione (bonus per l'anno 2011, indennità sostitutiva delle ferie; e considerazioni senz'altro analoghe varrebbero per le festività soppresse e permessi non goduti) che il medesimo ha invocato come rientranti nella corrispondente base di calcolo al fine di giustificare la richiesta del maggiore (rispetto a quanto già riconosciutogli, per la medesima causale, dal giudice delegato) importo preteso a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

8. Il quinto motivo, infine, che censura la condanna alle spese inflitta al V. dal Tribunale di Bolzano e la sua quantificazione, è infondato.

8.1. Il giudice di merito, nell'applicare il principio di soccombenza certamente non incorrendo, per ciò solo, nel vizio di violazione di legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 14349 del 2012; Cass. nn. 17145 e 25270 del 2009) - ha liquidato le spese giudiziali "..secondo i criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, preso come riferimento lo scaglione da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 ed applicati i valori medi di liquidazione, con riduzione del 50% dei soli valori medi della fase decisoria, in considerazione della ridotta attività processuale espletata nella detta fase (partecipazione ad un'unica udienza di discussione senza redazione di memorie conclusionali)" (cfr. pag. 11 del decreto impugnato).

8.2. Il ricorrente assume che tale decisione violerebbe "platealmente" il complesso normativo desumibile dal D.M. n. 140 del 2012: "in primo luogo, perchè la quantificazione dei compensi.. avrebbe dovuto essere, a norma di legge, inferiore, ed in secondo luogo perchè non avrebbe potuto comunque pronunciarsi la condanna anche al rimborso forfettario pari al 12,5%" (cfr. 48 del ricorso).

8.2.1. Quest'ultima doglianza è infondata atteso che l'art. 1, comma 2 D.M. predetto (oggi sostituito dal D.M. n. 55 del 2014, ma qui applicabile ratione temporis), prevede(va) che "nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario". Posta, allora, la diversità tipologica e concettuale chiaramente esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell'espletamento dell'attività professionale svolta per il cliente, giova solo ricordare, da un lato, che le spese cd. generali (o forfetarie) sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento; dall'altro, che costituisce principio consolidato quello secondo il quale il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr. Cass. 15818 del 2013, in motivazione; Cass. n. 4209 del 2010).

8.3. E' parimenti infondata la censura secondo cui la quantificazione del compenso "avrebbe dovuto essere, a norma di legge, inferiore". Essa si fonda sul seguente triplice assunto (cfr. pag. 49-50 del ricorso): 1) "domande sostanzialmente identiche, con solamente qualche variazione nella quantificazione, sono state avanzate, nei confronti del Fallimento (*) s.p.a., per mezzo della scrivente difesa, anche dai sigg.ri G.N. e Vi.Pa."; 2) "la Curatela si è costituita in giudizio con memorie seriali, con contenuto praticamente identico in diritto, con la sola variazione parziale di alcuni punti di fatto, dei nomi dei ricorrenti e degli importi oggetto di causa"; 3) "in pratica, l'attività forense a favore del Fallimento (*) s.p.a., per quanto attiene alla posizione del ricorrente e delle altre parti difese dallo scrivente patrocinio.. ha avuto carattere seriale. Ciò avrebbe dovuto essere tenuto bene in conto dal Tribunale di Bolzano, ovviamente ben conscio, leggendo gli atti, di tale carattere", così da procedere ad "una sostanziale riduzione percentuale dei compensi di tutte le fasi (ivi incluse, quindi, quella di studio ed introduttiva), oppure, alternativamente, all'applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 4, comma 4, con previsione, quindi, di un compenso unico aumentato fino al doppio e, per conseguenza, poi diviso tra il numero delle parti ricorrenti nella medesima posizione".

8.3.1. il D.M. n. 140 del 2012, art. 4 stabilisce (per ciò che in questa sede interessa), al comma 2, che "nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione", e, al comma 4, che "qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti..". Non v'è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinchè il compenso possa essere aumentato nella misura suddetta, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti. Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l'avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; nè, in tal caso, l'onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) può essere quantificato come sancito dalla citata disposizione, il cui chiaro tenore testuale esclude che la sua operatività possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all'ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta.

8.3.2. Da ultimo, va ricordato che la quantificazione del compenso ex D.M. n. 140 del 2012, entro i limiti massimo e minimo (peraltro nemmeno vincolante) ivi previsti, costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 19613 del 2017).

9. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio (limitatamente al solo invocato compenso, nulla essendo stato domandato, per esborsi, dal difensore del fallimento controricorrente. Cfr. l'allegata notula) regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.290,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2018.