Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20298 - pubb. 31/07/2018

Liquidazione del compenso del legale per il giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2018, n. 9563. Est. Falabella.


Tariffe professionali - Giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Onorari - Tariffe relative ai procedimenti contenziosi - Applicabilità - Fondamento



Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. CENICCOLA Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1. - L'avvocato A.F. proponeva opposizione avverso il decreto del 10 maggio 2012 con cui il giudice delegato del Fallimento (*) s.r.l. provvedeva a liquidare dei compensi per l'attività professionale da lei svolta in favore della curatela nel giudizio di reclamo della sentenza di fallimento proposto dalla società fallita. La professionista domandava la liquidazione di Euro 10.988,43 in luogo dell'importo che era stato liquidato in ragione di Euro 4.635,00.

Il Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo con decreto del 12 dicembre 2012.

2. - Quest'ultimo provvedimento è impugnato per cassazione dall'avvocato A.F. con un ricorso basato su due motivi. La Curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese nella presente sede.

 

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, e la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 11. Assume la ricorrente che aveva errato il Tribunale nell'ancorare la quantificazione del compenso al criterio di cui al paragrafo VII Tabella A del tariffario forense, il quale prevedeva che per i procedimenti speciali innanzi alla Corte di appello la somma da liquidare fosse compresa tra Euro 310,00 e Euro 2.160,00. Infatti, il giudice del reclamo non aveva considerato che nel giudizio patrocinato erano insorte contestazioni che avevano indotto la Corte all'adozione di plurimi provvedimenti istruttori e all'acquisizione di atti integrativi delle difese. Rileva, in proposito, che in tale evenienza avrebbero dovuto applicarsi gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A del D.M. n. 127 del 2004: infatti, a norma dell'art. 11, comma 2, del detto decreto i procedimenti camerali sono soggetti alle tariffe relative ai procedimenti contenziosi qualora insorgano contestazioni in cui esame è devoluto al giudice della cognizione.

Il secondo motivo censura il decreto impugnato per violazione dell'art. 2233 c.c., comma 2, e per violazione del D.M. n. 127d el 2004, art. 5; il motivo denuncia altresì violazione di legge per difetto di motivazione in relazione all'art. 111 Cost., commi 6 e 7. Osserva la ricorrente che la liquidazione risultava essere inferiore al minimo tariffario consentito per le cause di valore indeterminabile, che era pari a Euro 2.095,00. Rileva, inoltre, che il Tribunale aveva mancato di considerare che in considerazione della particolare importanza della causa per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate e per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili, gli onorari potevano essere liquidati sino al limite massimo previsto per le controversie di valore fino a Euro 516.500,00; lamenta, in particolare, che il giudice del reclamo aveva mancato di spendere alcuna motivazione sugli argomenti da lei svolti per dar conto del diritto al maggior compenso.

2. - Il primo motivo è fondato.

L'istante fa questione della erronea liquidazione degli onorari giudiziali, non anche dei diritti di avvocato: assume che i detti onorari non potessero essere determinati secondo la voce unica di tariffa riservata ai procedimenti speciali e concorsuali (paragrafo VII della Tabella A nel D.M. n. 127 del 2004), ma andassero quantificati secondo i criteri fissati per i giudizi contenziosi; trattandosi di giudizio avanti alla Corte di appello rileverebbero, allora, le voci di tariffa previste, per le singole attività svolte, dalla tabella A, paragrafo IV del cit. D.M. n. 127 del 2004.

Ora, il D.M. n. 127 del 2004, art. 11, prevede, al comma 1, che gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi siano liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso. La previsione non si applica, tuttavia, ai procedimenti speciali che abbiano natura contenziosa, come si desume dallo stesso art. 11, comma 2, secondo cui ove nei procedimenti di cui comma 1, sorgano contestazioni in cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II e IV della tabella A della tariffa.

Ora, il giudizio di reclamo ha senz'altro natura contenziosa, come riconosciuto in più occasioni da questa Corte (tra le pronunce più recenti: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31191; Cass. 22 dicembre 2017, n. 30893; Cass. 4 settembre 2017, n. 20719; in massima cfr. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771).

Discende da ciò che ha errato il Tribunale di Cosenza nel liquidare l'onorario della ricorrente facendo riferimento alla tariffa contemplata per i procedimenti speciali di cui all'art. 11 cit..

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, giacchè il giudice di rinvio dovrà provvedere a una nuova quantificazione dell'onorario applicando le voci relative al paragrafo IV della tabella A della tariffa di cui al più volte menzionato D.M. n. 127 del 2004.

3. - Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018.