Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20296 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018. .


Società – Patti parasociali – Regole tra i due parasoci aventi ad oggetto la formazione del consiglio di amministrazione – Esame di vari profili di legittimità



Un patto parasociale di durata quinquennale, il quale si inscriva in un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto la divisione dei beni caduti in comunione tra i due coniugi, nella parte in cui regola la formazione del consiglio di amministrazione, prevedendo che ciascuno dei due parasoci nomini due amministratori, con la scelta del quinto amministratore di comune accordo, e che preveda altresì che uno dei due parasoci abbia la facoltà di autonominarsi presidente del consiglio di amministrazione con deleghe, va assoggettato ad un penetrante giudizio di meritevolezza. Esso, peraltro, non concreta un illegittimo svuotamento dei poteri assembleari, né comporta un’esorbitante compressione del diritto di proprietà privata spettante ai due parasoci in relazione alla loro partecipazione, e rimane dunque, su questi profili, esente da censure in punto di meritevolezza e ragionevolezza, anche qualora gli assetti proprietari tra i due parasoci mutino, venendo uno tra i due – in specie, quello non titolare della facoltà di amministrare la società con deleghe – ad assumere una partecipazione quasi totalitaria. (Benedetta Bonfanti) (Alberto Mager) (riproduzione riservata)