Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20268 - pubb. 25/07/2018

Professionisti: alla consulta la questione del riconoscimento al credito per rivalsa I.V.A. del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c.

Tribunale Udine, 11 Gennaio 2018. Est. Zuliani.


Privilegi – Crediti dei professionisti per rivalsa Iva – Crediti sorti prima dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 170 – Questione di illegittimità costituzionale



E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. (come recentemente modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27.12.2017, n° 205), nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa I.V.A. il privilegio generale ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti, in quanto:
a) sebbene i crediti dei ricorrenti siano sorti prima dell'entrata in vigore del testo novellato dell'art. 2751-bis c.c., "secondo i principi generali delle procedure fallimentari l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere" (Corte cost. 4.7.2013, n. 170; v. anche Corte cost. 13.7.2017. n. 176);
b) il giudice delegato al fallimento, in sede di formazione dello stato passivo (art. 96 legge fall.), è chiamato ad assumere sull'ammissione del credito e sul suo rango una decisione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato c.d. endofallimentare, non più sindacabile in sede di procedimento di ripartizione dell'attivo liquidato (v., ancora, Corte cost. 4.7.2013, n. 170);
c) nel caso di specie, dalla collocazione dei crediti per rivalsa I.V.A. in chirografo (come sarebbe inevitabile in base alla normativa previgente, trattandosi di prestazioni non riferibili a determinati beni presenti nell'attivo fallimentare) ovvero in privilegio ex art. 2751-bis, n° 2, c.c. (come imposto dalla legge sospettata di incostituzionalità) dipendono le concrete possibilità di soddisfazione di quei crediti in esito alla procedura fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Udine - 2a sezione civile

Il Giudice delegato al fallimento Andrea Zuliani,

 

ORDINANZA

Rilevato che tutti e tre i ricorrenti di cui sopra, liberi professionisti, chiedono di essere ammessi al passivo con il privilegio generale sui beni mobili (e sussidiario sugli immobili: art. 2776 c.c.) di cui all'art. 2751-b1s, n° 2, c.c. per i crediti rispettivamente vantati nei confronti della società fallita a titolo di corrispettivo per la prestazione d'opera, di rivalsa previdenziale e di rivalsa I.V.A., senza distinzioni;

rilevato che il testo dell'art. 2751-bis, n° 2, c.c. — così come attualmente risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 474, della legge 27.12.2017, n° 205 — giustifica la pretesa dei ricorrenti, in quanto il privilegio viene riconosciuto, non solo per "le retribuzioni dei professionisti", ma anche per ("compresi") "il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto";

dato atto che nulla osta all'accoglimento delle domande, così come proposte, per quanto riguarda la retribuzione dei professionisti e ritenuto che non si pone alcun problema per l'estensione del privilegio al contributo integrativo previdenziale, come già da tempo previsto per la sola categoria professionale dei commercialisti (art. 11, comma 1, legge 29.1.1986, n° 11), considerata l'evidente affinità di causa del credito tra retribuzione del professionista e contribuzione destinata a finanziare le future prestazioni previdenziali e le eventuali erogazioni assistenziali in suo favore;

ritenuto che si pone, invece, una questione di illegittimità costituzionale, rilevante e tutt'altro che manifestamente infondata, con riferimento all'estensione al credito per rivalsa IVA del privilegio che la legge attribuisce al credito per la retribuzione del professionista, nei seguenti termini:

a) le cause legittime di prelazione, costituiscono deroghe all'eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore (art. 2741 c.c.);

b) la sindacabilità delle norme di legge che prevedono tali deroghe con riguardo al fondamentale parametro del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e al connesso canone di ragionevolezza è affermata nella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. Corte cost. 29.1.1998, n° 1; Corte cost. 30.12.1998, n°451);

c) l'estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto della causa di prelazione già prevista dalla legge per il credito da retribuzione "dei professionisti" non pare rispettare quel principio e quel canone sotto un duplice profilo: 1) innanzitutto, al credito di regresso per rivalsa I.V.A., che nulla ha a che vedere con la funzione retributiva, viene assegnato un privilegio la cui ratio è chiaramente quella della tutela del credito da lavoro, nelle sue varie forme, che accomuna tutte le ipotesi contemplate nei diversi numeri dell'art. 2751bis c.c. (identico trattamento di crediti la cui causa è diversa); 2) in secondo luogo, quel trattamento privilegiato viene previsto soltanto per il credito di rivalsa I.V.A. dei professionisti (cui sarebbe sicuramente possibile accomunare, in via di interpretazione adeguatrice, "ogni altro prestatore d'opera", categoria inclusa nel medesimo n° 2 dell'art. 2751-bis c.c., ma letteralmente esclusa dall'estensione), mentre non è prevista (e nemmeno consentita all'interprete) un'analoga estensione alla rivalsa I.V.A. del privilegio attribuito al credito retributivo degli agenti (n° 3), del coltivatore diretto (n° 4), dell'artigiano e della cooperativa (n° 5) e delle cooperative agricole (n° 5b1s) (trattamento differenziato di crediti — e di creditori — in situazioni analoghe, se è vero che l'intero art. 2751-bis c.c. è stato introdotto per rafforzare la tutela del lavoro, nelle sue varie forme);

d) il credito per rivalsa di tutti i c.d. "soggetti I.V.A." "verso il cessionario ed il committente" gode già di un privilegio che, in coerenza con la natura del credito, è collocato tra (ed equiparato a) "i crediti dello Stato per i tributi indiretti" (art. 2758 c.c.); si tratta di un privilegio speciale "sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio", il che lo rende di fatto inoperante in tutti i casi in cui non vi siano e non vi possano essere, nel patrimonio del debitore, beni in siffatto rapporto diretto con la prestazione del creditore; tra i soggetti che normalmente subiscono tale inoperatività del privilegio speciale vi sono anche (ma non solo) alcune categorie di professionisti ed è probabilmente questo il motivo che ha indotto il legislatore ad aggirare l'ostacolo estendendo al credito per rivalsa I.V.A. dei professionisti il privilegio generale già attribuito al credito per il corrispettivo della prestazione; sennonché, in tal modo, per porre parziale rimedio ad una diseguaglianza di fatto (parziale, perché tale disuguaglianza non riguarda tutti i professionisti e non riguarda solo i professionisti), si è introdotta una disuguaglianza di diritto (tra professionisti e altre categorie di "lavoratori" il cui privilegio non si estende alla rivalsa I.V.A.) e si è violato il canone di ragionevolezza (estendendo un privilegio giustificato dalla particolare causa del credito ad un altro credito che ha causa del tutto diversa);

ritenuta la rilevanza della questione nel presente procedimento in quanto:

a) sebbene i crediti dei ricorrenti siano sorti prima dell'entrata in vigore del testo novellato dell'art. 2751-bis c.c., "secondo i principi generali delle procedure fallimentari l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere" (Corte cost. 4.7.2013, n. 170; v. anche Corte costo. 13.7.2017. n. 176);

b) il giudice delegato al fallimento, in sede di formazione dello stato passivo (art. 96 legge fall.), è chiamato ad assumere sull'ammissione del credito e sul suo rango una decisione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato c.d. endofallimentare, non più sindacabile in sede di procedimento di ripartizione dell'attivo liquidato (v., ancora, Corte cost. 4.7.2013, n. 170);

c) nel caso di specie, dalla collocazione dei crediti per rivalsa I.V.A. in chirografo (come sarebbe inevitabile in base alla normativa previgente, trattandosi di prestazioni non riferibili a determinati beni presenti nell'attivo fallimentare) ovvero in privilegio ex art. 2751-bis, n° 2, c.c. (come imposto dalla legge sospettata di incostituzionalità) dipendono le concrete possibilità di soddisfazione di quei crediti in esito alla procedura fallimentare;

 

P. Q. M.

visto l'art. 23 della legge 11.3.1953 n°87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. (come recentemente modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27.12.2017, n° 205), nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa I.V.A. il privilegio generale ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti;

sospende il processo in corso;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

omissis