Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20256 - pubb. 24/07/2018

Adesione dei risparmiatori ad offerta pubblica di scambio del Governo argentino e sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla pregressa operazione contrattuale

Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2018, n. 13994. Est. Marulli.


Intermediazione finanziaria - Adesione dei risparmiatori ad offerta pubblica di scambio del Governo argentino - Novazione del rapporto preesistente - Sussistenza - Conseguenze - Domanda risolutoria di precedente operazione di investimento - Sopravvenuta carenza di interesse dei risparmiatori - Violazione accertata degli obblighi informativi - Irrilevanza



In tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 90 del 21.1.2013 la Corte d'Appello di Brescia, definendo gli appelli delle parti avverso la sentenza di condanna in primo grado del Banco Popolare a risarcire il danno patito dai coniugi S.- L. in relazione a talune operazioni di investimento in obbligazioni della Repubblica argentina, ha respinto l'appello principale dei risparmiatori 01, in accoglimento dell'appello incidentale della banca, ha riformato l'impugnata decisione nella parte in cui questa, rigettata ogni altra pretesa riguardo al contratto quadro datato 14.9.2000, ne aveva tuttavia dichiarato la responsabilità in relazione alle operazioni concluse il 23.7.2001 ed 25.10.2001.

1.2. Il giudice d'appello, reputate nuove - e dunque dichiarate inammissibili - le domande dei S.- L. intese a far dichiarare la responsabilità della banca per il fatto del suo funzionario e per violazioni degli obblighi informativi, si è detto infatti convinto, circa gli altri motivi di doglianza, che, nella specie, il contratto quadro si era regolarmente concluso nel rispetto della forma scritta, che non era ravvisabile la violazione del principio di adeguatezza in relazione all'operazioni del 14.9.2000 ed il 25.10.2001 e, con riguardo all'operazione del 23.7.2001, che, avendo gli appellanti aderito all'OPSV messa in atto dal Governo argentino, non era possibile stabilire se dall'investimento fosse scaturita in loro danno una perdita, traendo da ciò il conclusivo corollario che le domande risolutorie di parte non potevano essere perciò accolte e che la sentenza impugnata andava per questo riformata nella parte in cui aveva pronunciato la condanna della banca al risarcimento del danno.

1.3. Avverso la citata decisione ricorrono ora a questa Corte i S.- L. in via principale sulla base di dieci motivi e la banca, in via incidentale, sulla base di due motivi, il secondo dei quali condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis1 c.p.c..

 

Motivi della decisione

2.1. Con il primo motivo di ricorso - alla cui disamina non osta l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente, risultando nella specie pienamente soddisfatto il precetto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 - i ricorrenti principali si dolgono della violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, artt. 1325, 1350, 1418, 2697 e 2729 c.c. per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dato che il giudice d'appello, disattendendo la prima delle norme citate, aveva reputato provata l'avvenuta stipulazione del contratto quadro in forma scritta, sebbene mancante della sottoscrizione della banca, nell'errata supposizione che la formula figurante sul relativo modulo ("vi diamo atto che ci manifestate il vostro accordo in ordine a quanto precede mediante consegna di copia del presente... debitamente da voi sottoscritta") lasciava presumere che la formalità era stata nella specie rispettata e che il contratto aveva avuto comunque esecuzione.

2.2. Il tema di diritto sollevato con il motivo in disamina, al centro da tempo di un serrato confronto giudiziario di merito, ha visto di recente intervenire le SS.UU che, con le successive pronunce del 16/01/2018, n. 898, del 18/01/2018, n. 1200 e n. 1201 e del 23/01/2018, n. 1653, hanno composto il conflitto latente sul punto in sede di legittimità affermando il seguente principio di diritto: "il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

Ne discende perciò la totale infondatezza della doglianza qui rappresentata.

3.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso - formulati per "scrupolo e per la non creduta ipotesi" che si ritenga infondato il primo di essi -, aventi ad oggetto l'operazione conclusa il 14.9.2000, i ricorrenti principali censurano l'impugnata decisione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo, avendo essa omesso di prendere posizione in ordine alla denunciata violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 (secondo motivo); ed ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della norma testè richiamata, non potendo invero ritenersi assolto il dovere in parola in forza del giudizio negativo sull'adeguatezza per motivi legati alla dimensione di essa dell'operazione realizzata nell'occasione formulato a mente dell'art. 29 del citato regolamento, trattandosi di obblighi fra loro connessi, ma nettamente distinti che si coordinano a loro volta con quello più generale di assicurare l'ordinata e corretta prestazione di servizi di investimento (terzo motivo).

3.2. Il secondo motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità, giacchè la questione in esso racchiusa - ovvero se nella specie fosse ravvisabile la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 - non ha formato oggetto di pronunciamento dal parte del giudice territoriale, avendo questi osservato, come riporta la motivazione senza contestazioni avversarie, che si tratta "di un ampliamento dell'addebito di inadempimento alla Banca" introdotto nel giudizio "senza che siffatto comportamento processuale potesse essere giustificato da eccezioni o da temi di discussione comunque prospettati nella memoria di costituzione in giudizio della banca", tanto che, rilevandosene perciò la novità, doverosa ne era l'espunzione dal giudizio in quanto questione inammissibile.

Inammissibilità che va, per vero, reiterata anche in questa sede in quanto, com'è noto in sede di legittimità "non sono prospettabili, per la prima volta, le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabili di ufficio" ((Cass., Sez. 1, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione "ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte" (Cass., Sez. 1, 26/03/2012, n. 4787). Tanto più doveroso è poi constatare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo i ricorrenti, proprio in ragione del resto della novità della questione, neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario era loro onere "di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione" (Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675).

3.3. Resta con ciò assorbito anche il terzo motivo, non avendo il giudice d'appello preso posizione rispetto alla questione sollevata nei termini ipotizzati dal motivo, posto che avendone rilevato la novità il giudice ne ha dichiarato l'inammissibilità astenendosi perciò dal suo esame e senza quindi esprimere riguardo ad essa alcuna valutazione di merito.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso, sempre afferente all'operazione conclusa il 14.9.2000, i ricorrenti deducono ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. in quanto il decidente d'appello era pervenuto a denegare "l'inadeguatezza" per oggetto della predetta operazione attribuendo alla prova della rischiosità del titolo negoziato nell'occasione, identificata nel rating B1, un valore diverso dal reale essendo notorio, contrariamente a quanto divisato in sentenza, che il rating in parola evidenzia un rischio più elevato essendo associato a titoli altamente speculativi.

4.2. Il motivo non ha fondamento.

E' convinzione saldamente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte che la violazione del principio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove codificato dall'art. 116 c.p.c. sia riconoscibile quale vizio della decisione denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892), mentre a sua volta il ricorso al fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2, di regola non suscettibile di essere dedotto quale vizio di legittimità, attendendo esso all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, è invece censurabile allorchè a base della decisione sia assunta un'inesatta nozione di esso (Cass., Sez. 5, 3/03/2017, n. 5438).

4.3. Già, quindi, il mero richiamo a questi principi, a cui fa da contrappunto l'avvertenza, parimenti condivisa, che "una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito" (Cass., Sez. 6-4, 27/12/2016, n. 27000), sottrae la decisione alle sollevate censure, giacchè l'errore addebitato al decidente d'appello non è propriamente frutto nè di una valutazione non consentita dalla legge, non essendo infatti dedotta come tale dai ricorrenti, lamentando essi non già che il dato fattuale oggetto del censurato apprezzamento sia stato valutato in difformità dai canoni di legge, ma che la valutazione di esso non si accordi con il loro giudizio; nè, tantomeno, di un'inesatta nozione di notorio, poichè, in disparte dalla considerazione che la decisione qui impugnata non è stata assunta solo sulla base del fatto notorio, il dato fattuale su cui si accentra la critica dei ricorrenti si identifica pacificamente in un fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non essendo infatti in contestazione che le obbligazioni argentine fossero notoriamente accompagnate all'epoca dei fatti di causa da un rating non "entusiasmante", ma semmai, ancora una volta, che nell'apprezzare quel fatto il giudizio del decidente non si concili con quello dei ricorrenti.

5.1. Il quinto motivo del ricorso principale deduce a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre in relazione all'operazione conclusa il 14.9.2000, l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nell'aver ritenuto assolto l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione sulla base della sola avvertenza che l'operazione era sconsigliabile per "dimensioni", ancorchè a supporto dell'eccepita inadeguatezza fosse stata allegata anche la particolare "tipologia" dei titoli, emessi all'estero, sprovvisti di prospetto, regolati dalla legge straniera, destinati ad investitori professionali e negoziabili solo fuori mercato.

5.2. Il motivo è inammissibile.

5.3. Giova invero ricordare a questo fine che nell'accezione ora fatta proprio dal disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 secondo ciò che questa Corte aveva già ampiamente chiarito con riferimento anche alla formulazione previgente della norma, con giudizio in seguito ripreso anche dalle SS.UU. (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054), deve intendersi per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. - cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo - od anche un fatto secondario - cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale - (Cass., Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761), sicchè, ove il fatto così inteso sia stato comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata, non è fonte di un vizio motivazionale denunciabile alla stregua del norma novellata l'omesso esame di elementi istruttori (Cass., Sez. 3, 11/04/2017, n. 9253) ovvero l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802), a nulla rilevando che la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie acquisite al processo (Cass., Sez. 4, 09/07/2015, n. 14324) e ancora che non confuti espressamente gli argomenti addotti dalle parti a sostegno delle proprie domande, risultando essi disattesi (Cass., Sez. I-VI, 17/05/2013, n. 12123).

5.4. E' perciò del tutto naturale rilevare, circa la doglianza in discussione, che essa non attiene all'omesso esame di un fatto nel senso ora reclamato dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma di una circostanza incidente sulla valutazione di quel fatto e ciò perchè, essendo fatto costitutivo della pretesa l'inosservanza della regola dell'adeguatezza, quel fatto è stato indubbiamente esaminato dal giudice d'appello, che ha ritenuto di disattenderlo sulla base dell'argomento, maturato sul filo di una motivata delibazione delle risultanze emerse dal giudizio, che l'inadeguatezza dell'investimento nella specie fosse "lungi dall'essere dimostrata". E poichè, com'è noto, compete esclusivamente al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento, ecco allora che la censura smarrisce la sua iniziale impronta e fuoriesce fatalmente dal campo dei vizi motivazionali.

6.1. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 1469-bis c.c. ovvero del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. q) ed r), artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto le avvertenze di inadeguatezza per "dimensioni" apposta sull'ordine 14.9.2000 e quella di "titolo a rischio" figurante sull'ordine 25.10.2001 non risultano oggetto di approvazione per iscritto, ancorchè l'autorizzazione impartita all'intermediario ai sensi dell'art. 29, comma 3, Reg. Consob 11722/98 si traduca in una causa di esenzione di responsabilità in favore dell'intermediario che abbia dato luogo all'operazione.

6.2. Il motivo è infondato.

Esso - in disparte dal rilievo che l'autorizzazione ad eseguire comunque l'operazione inadeguata è stata oggetto di specifica sottoscrizione a quel che ne riferisce senza contestazioni la controricorrente, (controricorso pag. 53) - facendo leva sul fatto che la norma non rende l'intermediario responsabile delle contrattazioni inadeguate, è frutto di un'evidente inversione logica, giacchè pone al centro del proprio disegno ricostruttivo la figura dell'intermediario e non quella del risparmiatore, quando al contrario la norma è intesa a rafforzare la tutela in favore di quest'ultimo, collocandosi alla fine di un percorso valutativo scandito dalle regole know your customer e know the security (Cass., Sez. 1, 7/04/2017, n. 9066) che obbligano l'intermediario alla stregua delle informazioni acquisite e di quelle di cui sia in possesso in ragione della qualifica professionale rivestita a richiamare l'attenzione del risparmiatore sulla non adeguatezza dell'investimento (Cass., Sez. 1, 26/01/2016, n. 1376), non facendo tuttavia derivare da ciò un obbligo di astensione, ma solo un vincolo formale più intenso nel senso di rendere possibili le operazioni inadeguate quando queste, malgrado le avvertenze dell'intermediario, siano comunque volute dal cliente e siano da queste debitamente autorizzate.

7.1. Il settimo motivo di ricorso ha ad oggetto l'operazione conclusa il 25.10.2001 e lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e dell'art. 28, comma 2 e art. 29 Reg. Consob 11522/1998 dal momento che la sentenza impugnata, accogliendo riguardo a detta operazione l'appello incidentale della banca - e dunque riformando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva pronunciato la condanna di essa appellante incidentale a risarcire il danno che l'operazione aveva provocato ai ricorrenti - aveva ritenuto sufficiente ad integrare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in violazione delle norme rubricate, la mera generica indicazione di "titoli a rischio".

7.2. Il motivo è inammissibile.

Ancorchè si contesti la sentenza in punto in diritto, la doglianza ha una marcata connotazione fattuale, essendo propriamente intesa a censurare il giudizio declinato dal decidente in ordine alla compiutezza della valutazione in punto di adeguatezza dell'operazione posta in essere nell'occasione, assumendo, senza tuttavia offrire alcun altro elemento di raffronto, che il giudizio "titolo a rischio" non fosse nella specie bastevole per ritenere soddisfatta nella specie la regola in questione.

La censura non concreta perciò una critica in diritto, giacchè è esattamente in relazione alle norme asseritamente violate che l'operazione è stata ritenuta adeguata, ma una critica di puro fatto, inidonea quindi a confutare il ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale.

7.3. Nè questo ordine di idee è smentito dall'avviso di questa Corte secondo cui, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese, giacchè nella specie i deducenti non lamentano che le informazioni ricevute fossero insufficienti, ma si dolgono dell'idoneità della valutazione operata dalla banca a soddisfare il precetto in punto di adeguatezza. E va ricordato, come altrove si legge, che è compito del giudice di merito "verificare se, in presenza di un'operazione inadeguata, l'intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni che la rendano inopportuna, anche se tali ragioni non devono poi necessariamente emergere dall'ordine scritto, in cui è sufficiente il riferimento all'avere ricevuto le avvertenze. Sarà, del pari, compito del giudice del merito valutare, di volta in volta, se quella condotta integrasse l'assolvimento dell'obbligo di completa e corretta informazione sul prodotto finanziario in questione" (Cass., Sez. 1, 6/06/2016, n. 11578).

8.1. Con l'ottavo motivo di ricorso oggetto di doglianza, per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è l'errore in cui il giudicante d'appello era incorso nel denegare la regolazione della specie al suo esame in applicazione dell'art. 1458 c.c., poichè, stante l'indubbia risolubilità delle singole operazioni di investimento, ben poteva dichiararsi la risoluzione dei singoli contratti, in particolare non assumendo valenza in tal senso ostativa, in relazione all'operazione conclusa il 23.7.2001, la circostanza dell'intervenuta adesione dei ricorrenti all'OPSV posta in essere dal Governo argentino, tanto più che riguardo ad essa era stata accertata l'inosservanza della regola di adeguatezza.

8.2. Il motivo, in disparte dalle obiezioni che vi muove la controricorrente, è inammissibile per difetto di interesse.

Previamente rilevato che la doglianza concerne la sola operazione conclusa il 23.7.2001, poichè, come gli stessi ricorrenti riferiscono, è solo riguardo ad essa che la Corte d'Appello ha accertato l'avvenuta violazione degli obblighi informativi, va detto che, contrariamente a quanto da essi affermato circa l'inconferenza dell'avvenuta loro adesione, per i titoli oggetto dell'operazione conclusa in data 23.7.2001, all'OPVS del Governo argentino, il fatto - puntualmente rapportato dal giudice d'appello ("va tuttavia preso atto che la ricca documentazione, formatasi successivamente all'instaurazione di questo stesso grado di giudizio, prodotta dal Banco Popolare, attesta che nel 2010 gli odierni appellanti hanno aderito alla già ricordata OPVS del Governo Argentino e che di conseguenza per un verso essi hanno restituito tutte le obbligazioni di cui è causa, per altro verso hanno ricevuto in concambio nuove obbligazioni il cui valore nominale è suscettibile di superare il prezzo complessivamente pagato a suo tempo") - ha invece comportato la novazione del rapporto preesistente, onde ne consegue che nessun interesse, tale da giustificare l'accoglimento della formulata domanda risolutoria in ordine all'operazione anzidetta, residua in capo ai medesimi a conseguire la chiesa pronuncia in relazione ad un rapporto estinto ed improduttivo perciò di effetti a seguito dell'adesione alla proposta del Governo argentino.

9.1. Il nono motivo di ricorso lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 dell'art. 29 Reg. Consob 11522/1998 e art. 2697 c.c. avendo la Corte d'Appello ricusato il diritto degli istanti a vedersi risarcito il danno patito in conseguenza dell'operazione conclusa il 23.7.2001 sul presupposto dell'intervenuta adesione degli istanti alla citata OPSV del Governo argentino, ancorchè, per effetto dell'inadeguatezza dell'operazione, il danno ed il nesso di causalità fossero da intendersi in re ipsa, mentre "il realizzo" dei nuovi titoli offerti in sostituzione di quelli originari era tutt'altro che certo ed il fatto che essi costituissero una mera promessa di pagamento non provava l'avvenuto risarcimento del pregiudizio sofferto.

9.2. Il motivo è infondato.

Quantunque in materia non sia corretto ravvisare la sussistenza di un danno e di un nesso di causalità in re ipsa - e tantomeno imputarne la fonte alle SS.UU. del ben diverso avviso, nel precedente menzionato dai ricorrenti, che compete al giudice del merito accertare "se e quali danni" la lamentata inosservanza degli obblighi posti a carico dell'intermediario abbia cagionato al cliente vale qui ribadire, a reiezione del motivo, il principio che è onere dell'investitore che agisca per far dichiarare la responsabilità dell'intermediario, allegare, oltre all'inadempimento delle citate obbligazioni da parte di costui dell'intermediario, "la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni" (Cass., Sez. 1, 19/01/2016, n. 810), potendo, tutt'al più argomentarsi, in particolare dalla violazione degli obblighi in materia di adeguatezza, in forza della presunzione in tal senso generata (Cass., Sez. 1, 18/05/2017 n. 12544), quello che la Corte ha altrove giudicato, escludendone tuttavia ogni automatismo sul piano probatorio, nulla di più che "un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria" (Cass., Sez. 1, 17/11/2016, n. 23417).

10.1. Con il decimo motivo di ricorso si censura il deliberato d'appello in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., atteso che il giudice territoriale aveva giudicato tardiva - dichiarandone perciò l'inammissibilità - la domanda dei ricorrenti intesa a conseguire la condanna della banca al risarcimento del danno per il fatto illecito del proprio dipendente, ancorchè detta domanda fosse stata proposta sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado.

10.2. Il motivo è inammissibile.

Va, invero, rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi" (Cass., Sez. 4, 04/07/2014, n. 15367).

10.3. Nella specie la prospettazione ricorrente in parte qua si rivela manifestamente carente sotto il secondo profilo evidenziato dal precedente richiamato, risultando il ricorso lacunoso in punto di autosufficienza, posto che, pur allegando la mancata statuizione dei primi giudici in ordine alla domanda di che trattasi, i ricorrenti hanno omesso di riportarla nei suoi esatti termini - ovvero nella forma e nel contenuto che i ricorrenti deducono di averle conferito nell'atto di rappresentarla in citazione al giudice di primo grado - limitandosi invece a riprodurre nell'illustrazione della doglianza solo lo specifico motivo di appello sottoposto al decidente del grado e da questo giudicato inammissibile in ragione della rilevata novità della questione sollevata.

La lacunosità del ricorso sul punto preclude a questa alla Corte, in ossequio appunto al richiamato principio dell'autosufficienza codificato nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di poter prendere conoscenza della lamentata omissione direttamente dalla lettura del ricorso senza necessità di dover per questo ricorrere all'integrale lettura degli atti.

11.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale - che l'unico bisognevole di scrutinio, essendo il secondo condizionato - la banca lamenta l'erroneità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'impugnata decisione per violazione dell'art. 92 c.p.c. avendo essa disposto la compensazione integrale delle spese di lite quantunque tutte le domande attoree fossero state rigettate e fossero state al contrario accolte le domande di essa deducente, non avendo invero il decidente accompagnato la relativa statuizione da alcuna motivazione idonea a spiegare in che modo la complessità dei temi trattati risultasse a questo fine decisiva.

11.2. Il motivo è inammissibile.

Osservato invero, più in generale che la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito e che nella specie il giudice d'appello ha giustificato la propria decisione sulla base della "sostanziale parità dei risultati", ne discende che, sebbene il motivo sia formalmente declinato denunciando un preteso errore di diritto, esso è volto invece a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle circostanza fattuali alla radice del pronunciamento e si pone perciò al di fuori del perimetro entro cui è consentito a questa Corte sindacare la legittimità della decisione adottata dal giudice di merito.

12. Rigettandosi entrambi i ricorsi le spese possono essere integralmente compensate.

Ricorrono invece le condizioni per l'applicazione a carico di entrambe le parti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

Respinge entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2018.