Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20241 - pubb. 20/07/2018

Conto corrente bancario, ripetizione di indebito, rideterminazione saldo e onere della prova

Tribunale Chieti, 21 Giugno 2018. Est. Cozzolino.


Conto corrente bancario – Azione di ripetizione indebito – Rideterminazione saldo – Onere della prova

Natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse – Necessarietà della forma scritta ad substantiam – Natura di affidamento del castelletto di sconto – Esclusione



In presenza di una chiara ed espressa disciplina delle condizioni economiche del rapporto in termini di interessi attivi, passivi, valute e spese, deve essere respinta la domanda di rideterminazione del saldo del c/c in base al tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB.
Ove poi la società attrice avesse inteso sostenere la illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di cms avrebbe dovuto produrre in giudizio, essendo gravata dall’onere della prova, eventuali ed ulteriori contratti di affidamento; non avendo assolto tale onere, non può che escludersi che la banca abbia effettuato addebiti illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto , essendo quest’ultima una mera ipotesi del tutto disancorata da qualsiasi elemento utilizzabile ai fini della decisione, elemento che, ove esistente, doveva essere prodotto da parte attrice in base al generale principio di cui all’art. 2697 c.c.. (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

Avendo la Banca eccepito la prescrizione per il periodo ante decennio dalla data di citazione, delle rimesse eccedenti l’affidamento concesso, l’attrice avrebbe dovuto provare la natura ripristinatoria di tali rimesse, invece gli attori si sono limitati a sostenere che l’affidamento fosse di importo superiore facendo riferimento ad un documento in atti che tuttavia non costituisce affatto un affidamento, bensì un contratto con cui alla società attrice è stato concesso un “castelletto di sconto” nettamente distinto dall’affidamento, non creando alcuna disponibilità in favore della srl, ma indicando, assai più semplicemente, una somma limite entro la quale la banca si è obbligata a scontare  gli effetti e le ricevute bancarie che le sarebbero state presentate per lo sconto.
Né parte attrice ha fornito alcuna prova di affidamenti concessile in via di fatto soltanto affermati , peraltro soltanto con la comparsa conclusionale, e che comunque non sarebbero stati rilevanti dovendo necessariamente ogni contratto bancario rivestire la forma scritta ad substantiam. (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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