Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20232 - pubb. 19/07/2018

Fallimento della società sportiva e vantaggi dell'esercizio provvisorio

Tribunale Latina, 09 Marzo 2017. Est. Vaccarella.


Fallimento - Società sportive - Esercizio provvisorio - Vantaggi



In tema di società sportive, appare opportuno disporre l’ esercizio provvisorio in ragione del fatto che l’accertamento dello stato di insolvenza della società determina, ai sensi dell’art. 16, 6° comma delle norme organizzative interne F.I.G.C. la revoca dell’affiliazione, la cessazione dell’attività sportiva con riferimento al campionato in corso (anch’essa rilevante ai fini della decadenza dall’affiliazione ai sensi del comma 2 lett. a art. 16 cit.) e conseguentemente, la perdita del titolo sportivo di cui all’art. 52, comma 1 norme cit.

La prosecuzione dell’attività consente invece la riscossione dei crediti sportivi ancora non incassati (v. doc. 3 allegato alla memoria di parte resisterne depositata il 27.2.17), il mantenimento del valore dell’azienda ai fini della sua proficua cessione a terzi e, infine, la riduzione della massa passiva in virtù dell’accollo del debito sportivo da parte del cessionario, obbligatoriamente previsto dall’art. 52, 3° comma norme organizzative interne F.I.G.C. per l’attribuzione del titolo sportivo all’acquirente.

Alla luce di tali considerazioni, la prosecuzione dell’attività caratteristica dell’impresa sportiva si presenta, allo stato e ferme le diverse valutazioni degli organi della procedura, non solo idonea ad evitare il danno grave di cui all’art. 104, comma 1, l.fall. ma anche non foriera di danni per la massa dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Visti i ricorsi con i quali:

- la Procura della Repubblica di Latina in persona dei sostituti procuratori dr.ssa Luigia Spinelli e dr. Claudio De Lazzaro:

- la C & S s.r.l. Hotel Europa, a mezzo dell’avv. *: chiedono che venga dichiarato il fallimento dell’impresa sopra indicata:

vista la documentazione allegata;

ritenuta, in via preliminare, sussistente la legittimazione passiva di M. P. e di A. A., soci ed amministratori della fallita sino al 27.12.2016. in quanto titolari di interesse rilevante ai sensi dell’art. 105 c.p.c. vale a dire dell’interesse a contrastare gli effetti che possono derivare a loro carico dalla dichiarazione di fallimento, frutto di impostazione interpretativa che trova conferma nel disposto dell’art. 18 1° comma l.fall. che consente la proposizione di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento a “qualunque interessato” (cfr. sulla sussistenza dell’interesse dell’ex amministratore. Corte d’Appello di Torino 15.1.2013 ma anche, in generale. Corte d’Appello di Napoli 7.7.2013 e Corte d’Appello di Torino 6.5.2014):

ritenuto, per quanto concerne il merito del procedimento, che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di Fallimento in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 9 l.fall. trovandosi la sede legale dell’impresa in Latina, ...;

B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto, ritualmente convocato, si è costituito in giudizio svolgendo le proprie difese;

C) il debitore è un imprenditore che esercita un’attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, secondo quanto previsto dall’art. 1 l.fall. come si evince dai dati di bilancio relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 (v. art. 2 informativa Guardia di finanza -Nucleo Polizia Tributaria di Latina del 6.2.2017);

D) l’imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 5 l.fall., e dunque non dispone più di credito da parte di terzi né di mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, come emerge dalla documentazione prodotta dalla Procura della Repubblica di Latina. Va in particolare evidenziato che sin dal bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2015 le perdite della società hanno determinato la completa erosione del capitale sociale, con un patrimonio netto negativo di € 943.996.00 e che dal bilancio al 30.6.2016 emergono debiti per € 11.517.772.

Tali dati, ancor più rilevanti in ragione della dimostrata incapacità dell’azienda di generare risorse proprie e di produrre reddito (v. consulenza tecnica allegata all’istanza di fallimento quale doc. 2) non sono stati contestali dalla stessa resistente che, con la memoria depositata il 16.2.2017, ha aderito all’istanza di fallimento ammettendo di versare in stato di decozione;

ritenute ininfluenti le difese svolte da A. A. in quanto non pertinenti all’oggetto del presente procedimento volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della società;

ritenute irrilevanti le difese svolte da M. P. in ragione del fatto che l’allegato stato di solvibilità della società si scontra con l’accertamento sull’insolvenza appena svolto oltre che con il pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. nei confronti della società in data 8.2.17 per oltre € 500.000.00 - circostanza allegata dalla ricorrente C&S e non contestata dalla resistente - e, infine, con il mancato rispetto dei piani di rateizzazione del debito erariale evidenziati nella relazione dell’Agenzia delle Entrate del 10.2.17 allegata all’informativa della Guarda di Finanza di Latina del 14.2.2017. La documentazione prodotta dallo stesso intervenuto all’udienza del 16.2.17 (mastrini da 01.07.13 al 13.01.17 e stato patrimoniale al 30.6.16) è peraltro del tutto insufficiente a contrastare lo stato di decozione emerso dagli elementi probatori appena elencati:

rilevato che, ai sensi dell’uri. 15 ultimo comma l.fall., l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a euro 30.000.00 (v. a mero titolo esemplificativo, l’entità dell’indebitamento verso Erario emergente dalla nota della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Latina del 24.10.16, allegata all’istanza di fallimento depositata dal Pubblico Ministero, e dalla successiva nota integrativa della stessa Guardia di Finanza del 14.2.2017 con annessa la già menzionata nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina del 10.2.2017);

ritenuto infine di dover disporre l’esercizio provvisorio in ragione del fatto che l’accertamento dello stato di insolvenza della società determina, ai sensi dell’art. 16, 6° comma delle norme organizzative interne F.I.G.C. la revoca dell’affiliazione, la cessazione dell’attività sportiva con riferimento al campionato in corso (anch’essa rilevante ai fini della decadenza dall’affiliazione ai sensi del comma 2 lett. a art. 16 cit.) e conseguentemente, la perdita del titolo sportivo di cui all’art. 52, comma 1 norme cit. La prosecuzione dell’attività consente invece la riscossione dei crediti sportivi ancora non incassati (v. doc. 3 allegato alla memoria di parte resisterne depositata il 27.2.17), il mantenimento del valore dell’azienda ai fini della sua proficua cessione a terzi e, infine, la riduzione della massa passiva in virtù dell’accollo del debito sportivo da parte del cessionario, obbligatoriamente previsto dall’art. 52, 3° comma norme organizzative interne F.I.G.C. per l’attribuzione del titolo sportivo all’acquirente. Alla luce di tali considerazioni, la prosecuzione dell’attività caratteristica dell’impresa sportiva si presenta, allo stato e ferme le diverse valutazioni che compiranno gli organi della procedura, non solo idonea ad evitare il danno grave di cui all’art. 104, 1° comma l.fall. ma anche non foriera di danni per la massa dei creditori;

 

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 ss. e 104 l.fall.:

dichiara il fallimento di U.S. Latina Calcio S.r.l., (*).